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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31149/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per un ulteriore reato non specificato nel testo. L'unico motivo di ricorso riguardava la pretesa violazione di legge nel giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti: secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nel non riconoscere una diversa prevalenza delle attenuanti. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la diminuente per vizio parziale di mente ex art. 89 c.p. era stata già riconosciuta per intero e non era stata oggetto di bilanciamento; il bilanciamento aveva riguardato solo le attenuanti generiche e la recidiva. Inoltre, la valutazione della Corte territoriale era sorretta anche da apprezzamenti di merito e dal rilievo dell'ostatività normativa alla prevalenza delle attenuanti.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata; dal testo emerge solo che il reato contestato è la resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 89 c.p.

    La diminuente per vizio parziale di mente è stata riconosciuta integralmente e, proprio per questo, non è entrata nel giudizio di bilanciamento tra circostanze.

  • art. 81 c.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile con certezza.

Massime di principio

  • Quando una diminuente è stata già riconosciuta per intero, essa non può essere ulteriormente posta a base del giudizio di bilanciamento tra circostanze.
  • Il vizio di bilanciamento è manifestamente infondato se il giudice di merito ha bilanciato soltanto le circostanze effettivamente considerate nel trattamento sanzionatorio, senza includere elementi già integralmente valutati in favore dell'imputato.
  • Il ricorso per cassazione che contesti solo la valutazione sul bilanciamento delle circostanze, senza evidenziare un vero errore di diritto, può essere dichiarato inammissibile quando la censura mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito.
  • La prevalenza delle attenuanti può essere esclusa anche in ragione di un dato normativo ostativo, oltre che sulla base della motivazione di merito del giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiParte generaleProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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