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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31142/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato le conseguenze economiche a carico del ricorrente: pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per due reati contestati in concorso: truffa continuata e aggravata e appropriazione indebita aggravata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma della condanna per la truffa; con il secondo motivo ha formulato censure analoghe rispetto alla condanna per appropriazione indebita. Con il terzo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la misura della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non consentiti perché sostanzialmente riproduttivi di doglianze già dedotte in appello e già esaminate e respinte con motivazione congrua, e quindi generici/apparenti, mirando in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio. Ha inoltre ritenuto il terzo motivo inammissibile e manifestamente infondato, osservando che le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado e che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per arbitrarietà o manifesta illogicità, profili esclusi nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per affermare che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come parametro legale per la commisurazione della pena da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure meramente riproduttive di quelle già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua; tali doglianze difettano di specificità e risultano solo apparenti.
  • La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione del materiale probatorio a quella dei giudici di merito: il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione, non alla rivalutazione del fatto.
  • La regola dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" assume rilievo in cassazione solo quando la sua eventuale violazione si traduca in una manifesta e decisiva illogicità della motivazione, non potendo essere utilizzata per ottenere un nuovo apprezzamento delle prove.
  • Le doglianze sulla misura della pena sono inammissibili quando mirano soltanto a una diversa quantificazione del trattamento sanzionatorio, se la motivazione del giudice di merito è congrua e non arbitraria o manifestamente illogica.
  • La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è infondata se tali attenuanti risultano già concesse in precedenza e la decisione sul punto è sorretta da motivazione non illogica.

Come è indicizzato

MaterieTruffaAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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