Cassazione Penale, Ordinanza n. 31150/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata restava quindi ferma, con conferma della condanna per evasione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che lo aveva condannato per evasione. Con il primo motivo ha dedotto la sussistenza dei requisiti dello stato di necessità; con il secondo ha censurato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; con il terzo ha lamentato l'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, fondata su argomentazioni logiche e coerenti; il secondo motivo generico e non confrontato con le valutazioni di merito della Corte territoriale; il terzo manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva già riconosciuto le attenuanti generiche e mitigato sensibilmente la pena pur mantenendo il giudizio di equivalenza con la recidiva contestata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di evasione, per il quale era stata pronunciata la condanna impugnata.
La dedotta particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non dedotta in modo specifico e non idonea a scalfire la motivazione di merito.
Le attenuanti generiche risultano già riconosciute dalla Corte territoriale come elemento di mitigazione della pena.
recidiva
La Corte ha mantenuto il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva contestata, valorizzando comunque la riduzione della pena.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con la ratio decidendi e con la motivazione puntuale della sentenza impugnata.
- La censura sulla sussistenza di una causa di giustificazione o di non punibilità deve misurarsi con gli accertamenti di merito già compiuti; mere affermazioni generiche o reiterative non sono sufficienti.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata se la pena è già stata mitigata dal giudice di merito mediante il riconoscimento delle attenuanti generiche e un apprezzamento equilibrato rispetto alla recidiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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