Cassazione Penale, Ordinanza n. 31148/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e altro reato non specificato nel testo. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge nel giudizio di bilanciamento tra circostanze, sostenendo in sostanza che la diminuzione di pena per infermità mentale ex art. 89 c.p. fosse stata erroneamente trattata nel bilanciamento oppure non adeguatamente prevalente rispetto alle altre circostanze, in particolare alle attenuanti generiche e alla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la diminuente ex art. 89 c.p. era stata riconosciuta per intero e non era stata inserita nel bilanciamento tra circostanze, che aveva riguardato soltanto le attenuanti generiche e la recidiva. La Corte ha inoltre osservato che la valutazione della Corte territoriale aveva riguardato anche il merito del giudizio di comparazione, richiamando l'ostatività del dato normativo rispetto alla prevalenza delle attenuanti. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato per cui risulta la condanna impugnata; il testo non ne precisa gli elementi costitutivi né la qualificazione specifica oltre il richiamo alla sentenza di condanna.
La diminuente per vizio parziale di mente è stata riconosciuta integralmente e non è stata oggetto del bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.
Il giudizio di bilanciamento ha riguardato solo attenuanti generiche e recidiva; la Corte richiama l'ostatività del dettato normativo rispetto alla prevalenza delle attenuanti.
Massime di principio
- Se una diminuente è già stata riconosciuta integralmente, essa non può essere nuovamente inserita nel giudizio di bilanciamento tra circostanze.
- Il motivo di ricorso che censura il bilanciamento delle circostanze è manifestamente infondato quando il giudice di merito abbia correttamente limitato la comparazione alle sole circostanze effettivamente soggette a bilanciamento.
- La valutazione sul bilanciamento può essere censurata solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione rilevante; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del merito senza confrontarsi con la struttura concreta del giudizio svolto dal giudice di merito.
- Quando la legge prevede un limite alla prevalenza di determinate attenuanti rispetto ad altre circostanze, il giudice può richiamare tale ostatività per escludere la prevalenza invocata dalla difesa.
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