Cassazione Penale, Ordinanza n. 31143/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità delle doglianze e la mancata confrontazione con la motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per evasione. Dal testo emerge che i motivi erano rivolti a censurare l'affermazione di responsabilità per il reato contestato, ma la Corte di cassazione li ha ritenuti del tutto generici: si limitavano a mere enunciazioni, senza confrontarsi con gli accertamenti di merito svolti dalla Corte territoriale e senza indicare specifiche ragioni di diritto o dati di fatto idonei a sostenerli.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Indicato come reato per il quale vi era stata la condanna confermata in appello; la Corte non affronta nel merito la configurazione del reato, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze sulla responsabilità penale si risolvono in formule generiche o assertive, prive di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Per superare il vaglio di ammissibilità non basta contestare in astratto l'esito di merito: è necessario indicare puntualmente le ragioni di diritto e i dati fattuali che rendono erronea la decisione impugnata.
- La Corte di cassazione non è tenuta a riesaminare il merito quando il ricorso non si misura con l'apparato argomentativo della sentenza di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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