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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12677/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata relativa al semestre 13/11/2023-12/05/2024. Il diniego era fondato sul fatto che il ricorrente era stato tratto in arresto il 07/02/2024 in forza di ordinanza di custodia cautelare per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), e sulla revoca della misura alternativa della semilibertà (ordinanza 03/04/2024) per condotta incompatibile con il beneficio, valutazioni che indicavano la persistenza di esigenze cautelari e la prosecuzione della condotta associativa anche nel semestre valutato. Il ricorrente contestava che la decisione si fosse basata unicamente sul titolo custodiale senza esaminare concretamente le condotte riferibili al semestre, richiamando presunte violazioni di norme processuali (artt. 54 ord. pen., 125 c.p.p.) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta non si fosse limitato a richiamare l'ordinanza di custodia cautelare come dato formale, ma avesse correttamente fatto riferimento al procedimento svolto davanti al Tribunale di sorveglianza di Bari, che aveva revocato la semilibertà ritenendo la condotta associativa continuata anche durante la fruizione del beneficio. La Corte ha inoltre valorizzato l'ordinanza di custodia cautelare come indice di attualità delle esigenze cautelari. Il ricorrente non ha prodotto deduzioni specifiche per contestare i gravi indizi e le esigenze cautelari relative al reato associativo nel semestre e non ha confutato le valutazioni del Tribunale di Bari. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata richiamata in quanto il provvedimento cautelare contestava al ricorrente il reato di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che gli elementi raccolti (ordinanza di custodia e revoca della semilibertà) sono idonei a dimostrare la persistenza della condotta associativa nel periodo valutato.

  • art. 54 ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma invocata per censurare l'applicazione della legge penale; la Corte non ha ritenuto sussistere errore di applicazione perché la decisione è stata fondata su valutazioni di fatto e su provvedimenti di altra autorità che attestano la prosecuzione della condotta.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione del Tribunale; la Corte ha ritenuto che non sussistano i motivi per ritenere un'erronea applicazione della norma e ha confermato la correttezza della motivazione impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma prevista per i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge): la Corte ha ritenuto infondati i motivi di cui a queste lettere, perché il ricorrente non ha indicato contestazioni specifiche sulle prove e sulle valutazioni che giustificassero l'annullamento.

Massime di principio

  • La presenza di un titolo custodiale (ordinanza di custodia cautelare) e la revoca di una misura alternativa (es. semilibertà) costituiscono elementi rilevanti e legittimi per negare la liberazione anticipata, se indicano la persistenza di esigenze cautelari e la continuazione della condotta criminosa.
  • Se un'altra autorità ha già valutato e revocato una misura alternativa sulla base della prosecuzione della condotta illecita, il giudice che decide sulla liberazione anticipata può fare riferimento a quella valutazione nell'apprezzamento complessivo della meritevolezza.
  • Il ricorrente che impugna il diniego deve allegare e specificare fatti o elementi concreti per contestare la sussistenza di gravi indizi o esigenze cautelari nel periodo valutato; l'eccezione generica che il giudice non abbia esaminato i comportamenti non è sufficiente.
  • La valutazione della "meritevolezza" per la liberazione anticipata si fonda su un esame delle condotte concrete nel semestre e sulle esigenze di prevenzione/garanzia; la semplice assenza di condanne nel periodo non esonera dall'onere di dimostrare l'assenza di comportamenti incompatibili.
  • La Corte di legittimità verifica soprattutto la correttezza logico-giuridica della motivazione e la presenza di deduzioni specifiche: valutazioni di fatto supportate da provvedimenti motivati di altra autorità sono difficili da superare in sede di cassazione senza elementi nuovi.

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