Cassazione Penale, Sentenza n. 12658/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 per omesso versamento IVA (importo contestato circa €312.065) chiedendo la cassazione con cinque motivi: (1) carenza del dolo, per la crisi del settore automobilistico, le perdite aziendali, la sottrazione di merci e le iniziative imprenditoriali di risanamento (apporto di capitali, rinuncia a profitti), sicché l'omissione sarebbe ascrivibile a impossibilità o a scelta obbligata e non a dolo; (2) errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità o valutazione del grado di colpevolezza e degli sforzi di ristrutturazione/concordato), anche in attesa di decisioni dell'Agenzia delle Entrate sulla ristrutturazione dei debiti; (3) questione di legittimità costituzionale del combinato disposto artt. 34, 599-bis, 602 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., per presunta incompatibilità del giudice che ha rigettato l'istanza di concordato in appello; (4) eccessività della pena e delle pene accessorie non adeguatamente valutate alla luce della crisi e delle modalità della condotta; (5) censura sulla confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 (mancata individuazione dei beni per equivalente; effetti della prescrizione e non applicabilità retroattiva dell'art. 578-bis cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile per carenza di rilevanza la questione di legittimità costituzionale (terzo motivo). Ha poi dichiarato infondato il primo motivo, richiamando la giurisprudenza di Sezioni Unite che considera l'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 reato a titolo di dolo generico: la prova del dolo può essere desunta dalla dichiarazione annuale e dall'obbligo di accantonare l'IVA, e la sola crisi di liquidità non esclude il dolo se non è dimostrato che essa fosse inevitabile e non potesse essere fronteggiata con misure idonee. Ha respinto le censure sulla mancata applicazione di art. 131-bis e sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione del reato (termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo dalla data del 27/12/2016, estintosi il 20/10/2024, anche computati i periodi di sospensione), per cui la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Sulla confisca, la Corte ha confermato che si tratta di una confisca diretta quale profitto del reato disposta nei confronti della persona giuridica (società) e non di una confisca per equivalente sui beni personali della ricorrente; pertanto la misura ablativa è stata confermata nella sua sostanza rispetto alla persona giuridica.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
Il reato di omesso versamento IVA è punito a titolo di dolo generico: è sufficiente che l'agente sia consapevole di non versare le ritenute/IVA dovute e della soglia di punibilità; la prova del dolo può desumersi dalla dichiarazione annuale e dall'obbligo di accantonamento dell'IVA
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Prevede la confisca del profitto del reato; nel caso di specie la confisca è stata qualificata come confisca diretta nei confronti della persona giuridica (società), non come confisca per equivalente sui beni dell'imputata
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha osservato che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale (risultando più favorevole per l'imputato) e che l'applicazione della causa di non punibilità richiede valutazione del grado di colpevolezza e delle circostanze di fatto; nel caso concreto i presupposti non sono stati ritenuti soddisfatti dal giudice di merito
artt. 34, 599-bis, 602 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata: la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per carenza di rilevanza, rilevando che la difesa non aveva ricusato il collegio dopo il rigetto dell'istanza ex art. 599-bis, per cui la norma contestata non si applica al procedimento in esame
art. 578-bis cod. pen.
Richiamata dalla difesa in tema di presunta retroattività della confisca; la Corte ha chiarito che nel caso la confisca disposta è diretta nei confronti della società e non una confisca per equivalente nei confronti dell'imputata, per cui l'obiezione non ha interesse nel merito della posizione personale della ricorrente
Massime di principio
- L'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 è reato a dolo generico: la crisi di liquidità non esclude automaticamente il dolo; è necessario dimostrare che la crisi non fosse imputabile all'organizzazione o a scelte gestionali e che fosse effettivamente inevitabile
- Per contestare con successo il dolo nell'omesso versamento IVA occorre documentare: interventi concreti e tempestivi per reperire liquidità (es. apporti personali comprovati, sforzi di ristrutturazione realmente idonei), l'impossibilità oggettiva e non riconducibile a scelta gestionale di destinare risorse, e la mancata possibilità di adottare misure alternative (scorporo IVA, accordi con creditori, ecc.)
- La non punibilità ex art. 131-bis richiede valutazione del grado di colpevolezza e delle circostanze concrete; la sua invocazione non è automaticamente alternativa o sovrapponibile al verificarsi della prescrizione: la declaratoria di estinzione per prescrizione è un esito più favorevole e prevale quando intervenuta
- In casi di confisca, va distinta la confisca diretta (profitto del reato, spesso diretta contro la persona giuridica) dalla confisca per equivalente (su beni del responsabile); l'interesse a impugnare varia a seconda del soggetto raggiunto dalla misura
- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in cassazione possono essere dichiarate inammissibili per carenza di rilevanza quando le circostanze proceduralmente rilevanti (es. mancata ricusazione) impediscano l'applicazione della norma contestata
- Quando dalla ricostruzione processuale emerge che il mancato versamento è frutto di scelte gestionali che hanno privilegiato altri debiti, il dolo è generalmente ritenuto sussistente se non provato il carattere inevitabile della crisi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12654/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12655/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12659/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12660/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12661/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12662/2025 del 02/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →