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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12654/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ietto impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 (porto di un coltello a serramanico fuori dall'abitazione senza giustificato motivo). Deduce tre motivi: 1) mancato riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 4 comma terzo L. 110/1975, con richiamo a presunta nullità per diversa qualificazione nel decreto penale; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per inesiguità del pericolo e valutazione concreta della condotta; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., con censura sulla insufficiente valutazione del materiale probatorio e della situazione personale (es. attività lavorativa, famiglia numerosa). Contesta inoltre presunti vizi di motivazione e violazioni del codice di procedura penale (art. 606 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, dopo opposizione al decreto penale, il giudice può ridare diversa qualificazione giuridica al fatto purché l'imputato sia stato messo nelle condizioni di difendersi e non vi sia una modificazione radicale della materialità. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale e della Corte d'appello adeguata e non contraddittoria: l'esclusione dell'art. 131-bis è fondata sulle caratteristiche dell'arma e sulle circostanze (notte, presenza di soggetto noto alle forze di polizia); il diniego delle attenuanti generiche è giustificato dall'assenza, nel fascicolo, di elementi favorevoli specifici. Ha inoltre rilevato che il reato contravvenzionale non è prescritto. Conseguentemente la sentenza di merito è confermata (pena: sei mesi di arresto ed euro 1.000 di ammenda) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 4)

    Dopo opposizione al decreto penale il giudice può ricondurre il fatto a diversa qualificazione giuridica purché la materialità non sia radicalmente difforme e l'imputato sia messo nelle condizioni di difendersi; l'ipotesi di lieve entità va valutata concretamente e non ricondotta automaticamente al contenuto del decreto penale originario.

  • codice penale (art. 131-bis)

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede valutazione concreta della condotta, delle modalità, del pericolo e delle circostanze: la Corte ha ritenuto non applicabile l'istituto per le caratteristiche dell'arma e per le circostanze temporali/ambientali (notte, presenza di persona nota alle forze dell'ordine).

  • codice penale (art. 62-bis)

    Le attenuanti generiche richiedono elementi specifici e probatori nel fascicolo; l'assenza di documentazione o di circostanze concrete favorevoli giustifica il rifiuto di riconoscerle.

  • codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e))

    I motivi di cassazione devono attengono a vizi di diritto o a carenze motivazionali puntuali; la Corte non è sede per riconsiderare i fatti o riformulare una diversa lettura probatoria quando la motivazione del giudice del merito sia coerente e non contraddittoria.

  • codice di procedura penale (art. 459 e art. 178 comma 1, lett. b))

    Riferimenti normativi richiamati dalla difesa relativi alla impostazione dell'imputazione e alla possibile nullità del decreto penale; la Corte ha ritenuto che non sussista nullità insanabile quando la modificazione non altera radicalmente la materialità del fatto e l'imputato ha potuto difendersi.

  • codice penale (art. 159) e legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1 comma 11 lett. b)

    Richiamate nella parte relativa alla prescrizione: il termine di prescrizione per la contravvenzione in esame non è ancora decorso alla data del fatto (26/10/2019) considerati i termini ordinari e gli aumenti previsti.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto penale di condanna consente al giudice di merito di riformulare la qualificazione giuridica dei fatti purché la materialità non sia radicalmente diversa e l'imputato abbia potuto esercitare il diritto di difesa.
  • La causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis richiede una valutazione concreta e circostanziata della condotta, dell'oggetto (es. tipo e caratteristiche dell'arma) e delle circostanze (luogo, ora, presenza di terzi); la mera affermazione astratta non è sufficiente.
  • Le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) necessitano di elementi probatori specifici nel fascicolo per essere riconosciute; affermazioni generiche sulla situazione personale non bastano in cassazione.
  • In Cassazione non è consentito un sindacato libero sulla valutazione del merito o una 'rilettura' alternativa degli elementi probatori quando la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e non manifestamente contraddittoria.
  • Prima di proporre ricorso per vizi formali relativi al decreto penale, è fondamentale valutare se la contestazione successiva vari radicalmente la materialità del fatto; in caso contrario la rinnovata qualificazione è ammissibile.

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