Cassazione Penale, Sentenza n. 12661/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per violazioni urbanistiche, paesaggistiche e demaniali relative a ampliamenti di strutture lignee sul demanio marittimo. I motivi di ricorso erano: 1) presunto ne bis in idem/processuale per fatti già giudicati nel 2015 e quindi prescrizione; 2) applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e qualificazione delle opere come "precaria/edilizia libera" (opere stagionali, smontabili entro 180 giorni) e parere favorevole della Commissione paesaggistica; 3) vizio di motivazione e errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali e della collocazione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la questione meramente reiterativa e ha escluso il ne bis in idem: i fatti contestati nel nuovo processo non sono lo stesso fatto storico già giudicato, sia per la diversa fattispecie (distinta tutela giuridica tra illecito demaniale e illecito edilizio/paesaggistico) sia perché gli ampliamenti oggetto del nuovo procedimento sono successivi e diversi per entità rispetto a quelli del 2015. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la qualifica di opere precarie/edilizia libera, richiamando la giurisprudenza che applica il criterio funzionale (destinazione temporanea) e osservando che la presenza di contestazioni paesaggistiche non sanate esclude il regime di edilizia libera; inoltre la mancata produzione di un provvedimento di sanatoria rende irrilevante il solo parere endoprocedimentale. Sul terzo motivo ha dichiarato inammissibile la richiesta di rivalutazione delle prove testimoniali, ricordando che il giudice di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione del merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare la somma stabilita in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Riferito nel contesto del ne bis in idem processuale; la Corte ricorda l'evoluzione giurisprudenziale e costituzionale che richiede comparazione concreta degli elementi costitutivi del fatto (azione-evento-elemento psicologico) per escludere la medesimezza, con conseguente esclusione di applicazione nel caso in esame per diversità di fatto e di periodo.
art. 1161 cod. nav.
Richiamato per evidenziare che la precedente contestazione riguardava condotte sanzionate da norma demaniale diversa da quelle urbanistiche/paesaggistiche e, dunque, tutela giuridica differente rispetto agli illeciti oggi contestati.
d.P.R. n. 380/2001 (art. 3 comma 1 lettera e.5, art. 6 comma 1 lettera e-bis, art. 36, art. 44, artt. 93-95)
La Corte applica il criterio funzionale per definire la precarietà: rileva che le opere, pur realizzate con materiali leggeri, non erano destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee; inoltre l'attività edilizia libera non è applicabile se l'intervento è in contrasto con altre normative (es. tutela paesaggistica). La presenza di opere che creano nuova superficie/volume esclude la sanatoria paesaggistica e quindi anche la sanatoria urbanistica.
d.lgs. n. 42/2004 (art. 181 comma 1, art. 146 comma 4, art. 167 comma 4)
L'esistenza di violazioni paesaggistiche non sanate esclude la possibilità di considerare l'opera come edilizia libera o di sanarla ex post: l'autorizzazione paesaggistica è presupposto autonomo necessario per il permesso di costruire e non può essere rilasciata in sanatoria quando l'abuso ha creato nuove superfici/volumi, salvo i casi tassativi di 'abusi minori'.
art. 131-bis cod. pen.
Invocato dal ricorrente per ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché i fatti contestati presentano entità e perdurazione non compatibili con la particolare tenuità, alla luce delle caratteristiche oggettive e della presenza di violazioni paesaggistiche.
art. 734 cod. pen.
Norma penale relativa ad occupazione arbitraria; citata nel capo di imputazione ma la Corte distingue tra reati demaniali e reati edilizi/paesaggistici, spiegando che non coincide automaticamente l'identità del fatto.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001 (introdotto dal d.l. n. 69/2024)
La Corte esclude l'applicabilità retroattiva della nuova disciplina (accertamento di conformità per parziali difformità) alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della norma, richiamando il principio di irretroattività in mancanza di disposizione transitoria.
art. 11 disp. prel. c.c.
Richiamato come principio generale di irretroattività delle norme, applicato all'esclusione dell'applicazione retroattiva del d.l. n. 69/2024.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'onere delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ne bis in idem processuale va valutato concretamente comparando azione-evento-elemento psicologico; il semplice riferimento a fattispecie simili non è sufficiente a bloccare nuova azione penale se i fatti sono diversi o si riferiscono a periodi diversi.
- La qualifica di opera 'precaria' si basa sul criterio funzionale (destinazione temporanea e obiettiva) più che su quello meramente strutturale; opere che producono nuova superficie o volume e che si protraggono nel tempo difficilmente sono considerate precarie.
- L'attività edilizia libera non è applicabile quando l'intervento contrasta con altre normative (in particolare tutela paesaggistica): l'esistenza di un illecito paesaggistico non sanato preclude l'uso di regimi semplificati o esimenti.
- La sanatoria paesaggistica (autorizzazione paesaggistica in sanatoria) è limitata e non sempre compatibile con la sanatoria urbanistica; l'autorizzazione paesaggistica è presupposto autonomo per il permesso di costruire.
- In Cassazione non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio: i ricorsi basati su mera critica della valutazione delle prove sono inammissibili; il ricorrente deve indicare specifiche e concrete vizi giuridici o di motivazione.
- L'onere di fornire elementi positivi che giustifichino una situazione di legittimità (es. provvedimento di sanatoria) grava su chi ne beneficia: il semplice richiamo a un parere endoprocedimentale non sostituisce un titolo valido.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12654/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12655/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12658/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12659/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12660/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12662/2025 del 02/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →