Cassazione Penale, Sentenza n. 12655/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in sede di ricorso per cassazione, dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che aveva rigettato l'appello del Pubblico Ministero contro il provvedimento del GIP che aveva rifiutato l'applicazione di misura cautelare per il reato di cui all'art. 416-ter c.p. (associazione di tipo mafioso). Il Procuratore contesta la ricostruzione del Tribunale del riesame ritenendo che sia stata data un'errata interpretazione della nozione di "appartenente" all'associazione mafiosa (confondendola con le nozioni di partecipe o concorrente esterno), e che siano stati trascurati elementi indicativi di una stabile disponibilità e di sostegno di Borruto agli interessi del clan (offerta di denaro, ruolo pubblico riconosciuto, prelazione in compravendita immobiliare, mediazioni commerciali, capacità di spostare voti e rapporti consolidati con Barillà e Araniti). Inoltre si sostiene che fosse sufficiente la condotta di procacciamento voti nell'ambito di un accordo politico-mafioso anche senza atti violenti espliciti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato le prove di merito, ritenendo inattendibile il racconto di Creazzo circa le minacce e valorizzando le dichiarazioni rese dalle presunte vittime (Bivone e Scoglio) che hanno negato di aver subito pressioni. La Corte ha ritenuto che la decisione del riesame non presenti vizi logici o argomentativi tali da consentire l'intervento della Cassazione, richiamando il principio per cui la ricostruzione e la valutazione della credibilità delle prove sono questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità salvo i vizi tassativamente elencati dall'art. 606 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte ha ritenuto che, alla luce delle risultanze processuali valutate dal Tribunale del riesame, non fosse dimostrata la qualifica di "appartenente" di Borruto all'associazione di tipo mafioso; ha inoltre evidenziato la distinzione concettuale tra "appartenente", "partecipe" e "concorrente esterno" e che l'accertamento di tali profili compete al giudice di merito.
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Richiamata come limite del sindacato di legittimità: la Corte non può riesaminare valutazioni di merito e di credibilità delle prove salvo i vizi specificamente indicati dall'art. 606 c.p.p.; il ricorso del PM si risolveva in una diversa lettura del materiale probatorio, non in un vizio di legge.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020)
Principio richiamato secondo cui la Corte di Cassazione non può riformare le decisioni sulla base di prospettazioni alternative sui fatti che costituiscono una nuova lettura dei dati probatori; la valutazione del merito, se logica e priva di contraddizioni, è insindacabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- La qualificazione di "appartenente" a un'associazione mafiosa richiede prove che vadano oltre episodi isolati: occorre dimostrare una stabile contiguità, disponibilità o sostegno continuativo agli interessi del clan.
- La differenza tra "appartenente", "partecipe" e "concorrente esterno" è cruciale: non ogni collaborazione o vantaggio personale è sufficiente a configurare la veste di appartenente; è necessario valutare il ruolo, la continuità e la finalità funzionale al sodalizio mafioso.
- Nelle ipotesi di scambio politico-mafioso, la prova della consapevolezza e del contributo operato dall'indagato all'accordo è essenziale; la semplice capacità di procacciare voti o rapporti di amicizia con esponenti del clan non basta di per sé.
- La credibilità delle dichiarazioni testimonali (compresi i collaboratori o le presunte vittime) è valutazione di merito e la sua disamina spetta al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizi di diritto o motivazionali rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- La frammentazione dell'analisi tra posizioni diverse (provvedimenti separati per i medesimi fatti e soggetti) può indebolire la prospettiva accusatoria: è preferibile una valutazione unitaria quando i fatti e i ruoli sono strettamente connessi.
- Se l'accusa si basa su una ricostruzione storica complessa, è necessario fornire elementi coerenti e non contraddittori che colleghino le varie condotte al disegno associativo; assenze e contraddizioni possono determinare il rigetto delle misure cautelari.
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