Cassazione Penale, Sentenza n. 12659/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pigatto ha impugnato la sentenza della Corte di appello che lo aveva riconosciuto colpevole di più reati fiscali relativi all'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) e del reato di occultamento/distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorso in Cassazione contestava, con otto motivi, la valutazione di fatto dei giudici di merito sull'esistenza dei rapporti commerciali e sulla genuinità delle fatture (tra cui la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di terzi come Lovato e Grimaldi), l'insussistenza del dolo specifico di evasione, la qualificazione del comportamento ai fini dell'art. 10, profili di apprezzamento della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p., e la determinazione della pena e della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero, per lo più, censure di merito e valutazioni fattuali non sindacabili in sede di legittimità, avendo i giudici di merito fornito motivazione logica e dettagliata: elementi convergenti (cessazione delle società fornitrici, irreperibilità dei titolari, pagamenti in contanti, precedenti penali degli stessi, recupero delle fatture presso i clienti) giustificano la valutazione di fittizietà delle operazioni e il dolo di evasione. La Corte ha inoltre confermato che il rinvenimento delle fatture presso terzi può far ragionevolmente desumere l'occultamento/distruzione delle copie presso l'emittente, idoneo a integrare il reato di cui all'art.10. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, sono state confermate le statuizioni di merito (compresa la rideterminazione della pena, con due reati dichiarati prescritti in sede di appello) ed è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
violazione contestata in più capi per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
La Corte ha ritenuto provata la fittizietà soggettiva delle fatture sulla base di elementi indiziari convergenti; la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo può essere desunta anche da una pluralità di circostanze fattuali valutate unitariamente
art. 10 d.lgs. n. 74/2000
delitto per distruzione o occultamento di scritture o documenti contabili
Occorre un quid pluris di natura commissiva (occultamento/distruzione) rispetto alla mera omissione; il ritrovamento di fatture presso i terzi può legittimamente far desumere la distruzione/occultamento delle copie presso l'emittente
art. 606 c.p.p.
motivi di ricorso in Cassazione richiamati (lett. b ed e)
La Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità su questioni di fatto: non sono ammissibili censure che si risolvono in una diversa valutazione delle prove senza dedurre errori di diritto
art. 192 c.p.p.
I criteri di gravità, precisione e concordanza degli indizi devono essere valutati dai giudici di merito; le critiche meramente assertive alla valutazione probatoria risultano inammissibili in Cassazione
art. 546 c.p.p.
richiamato in relazione alle censure sull'attendibilità della prova testimoniali/documentali
La motivazione della Corte di merito è stata ritenuta adeguata e congrua nel valutare l'attendibilità delle dichiarazioni e la prova documentale
art. 62 n. 6 e art. 62-bis cod. pen.
circostanze attenuanti generiche e di cui al n.6
La Corte d'appello è legittimata a ritenere non provate o non applicabili le attenuanti se la richiesta è formulata tardivamente o priva di argomentazioni e se sussistono elementi ostativi come la gravità, la pluralità delle condotte e la mancata estinzione del debito fiscale nei termini
art. 133 cod. pen.
criteri per determinazione della pena
La Corte di merito ha motivato la determinazione della pena richiamando l'intensità del dolo e il pregiudizio arrecato all'Erario, ritenuti ostativi all'attenuazione
art. 9 d.lgs. n. 471/1997; art. 39 d.P.R. n. 633/1972; art. 22 d.P.R. n. 600/1973; art. 2214 c.c.
norme sulla conservazione delle fatture e degli obblighi contabili
La disciplina fiscale/civilistica impone conservazione e duplicazione delle fatture; ciò alimenta la presunzione che la presenza del documento presso il terzo e la sua assenza presso l'emittente possano derivare da occultamento o distruzione
art. 609, comma 2 c.p.p.
limiti di proposizione di censure in Cassazione
Questioni non contestate in appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione, salvo ipotesi tassative
art. 616 c.p.p.
conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
La Corte ha disposto condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria ove non ravvisi assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- In materia di reati fiscali l'accertamento della fittizietà delle fatture può fondarsi su un insieme di elementi indiziari convergenti (cessazione dell'attività del fornitore, irreperibilità, pagamenti in contanti, precedenti penali, fatture rinvenute presso terzi) valutati unitariamente
- La Cassazione non riesamina i fatti; le critiche meramente valutative della prova e le ricostruzioni alternative risultano inammissibili se non spiegano un errore di diritto o un vizio motivazionale manifesto
- Per configurare il reato di occultamento/distruzione di documenti contabili (art.10) è necessario provare un comportamento positivo o desumere ragionevolmente l'occultamento dalla presenza delle copie documentali presso terzi
- Il dolo specifico di evasione può essere desunto dalla sistematicità dell'uso di fatture inesistenti nel tempo e dal consistente vantaggio fiscale ottenuto; non è necessario un ampio elemento probatorio diretto se sussistono indizi gravi e concordanti
- Le richieste di attenuanti o misure alternative devono essere adeguatamente motivate e tempestive nei gradi di merito: eccezioni sollevate tardivamente o senza argomentazione rischiano di essere rigettate e non possono essere create ex novo in Cassazione
- Questioni non dedotte in appello (es. contestazione della confisca) non sono normalmente ammissibili in Cassazione per la prima volta
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