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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12660/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Musumeci ha proposto appello avverso la sentenza di condanna del tribunale di Messina per reati connessi all'art. 256 del Dlgs 152/06. Nell'atto di impugnazione il difensore ha chiesto: assoluzione per il capo 2; dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 318-ter Dlgs 152/06 per intervenuto adempimento delle prescrizioni; in via subordinata assoluzione per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; per il capo 1 assoluzione per non essere stato l'imputato a disporre la prosecuzione dell'attività contestata o per mancata conoscenza della condotta del fratello; dichiarazione di prescrizione intervenuta già nel primo processo; e, comunque, rideterminazione della pena con concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile l'impugnazione solo per il profilo della prescrizione (gli altri motivi richiedevano riesame di merito e sono stati dichiarati inammissibili). Calcolando i termini, la Corte ha accertato che i fatti si sono verificati tra il 1.5.2016 e il 31.12.2017 e il 3.7.2018, con termine massimo di prescrizione rispettivamente 1.3.2023 e 1.9.2023; tenuto conto anche della sospensione di 60 giorni per impedimento del difensore, la sentenza di primo grado (8.11.2023) è successiva ai termini di estinzione. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • Dlgs 152/2006, art. 256

    Norma contestata per i reati ambientali; utilizzata per qualificare il fatto oggetto di condanna. La sentenza di Cassazione si limita a riconoscere che il reato così qualificato è oggetto di prescrizione secondo i termini applicabili alla fattispecie.

  • Dlgs 152/2006, art. 318-ter

    Richiamato dall'imputato come possibile causa di estinzione per adempimento delle prescrizioni; la Corte non ha accolto il motivo sul merito (assenza di sindacato di fatto), limitandosi invece a decidere per la prescrizione.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Richiesto dall'imputato per applicare la causa di non punibilità per tenuità del fatto; la Corte non ha esaminato il merito di questa eccezione perché ha deciso l'annullamento per prescrizione.

  • Codice di procedura penale, art. 593 comma 2

    Richiama il principio di inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola ammenda. La Corte d'appello ha perciò trasmesso gli atti alla Cassazione per eventuale qualificazione dell'impugnazione come ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 568 comma 5

    Consente al giudice che riceve un atto di gravame improprio di verificare l'impugnabilità oggettiva e la voluntas impugnationis e di trasmettere gli atti al giudice competente; applicato per giustificare la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 613

    Richiamato in relazione alla legittimazione del difensore cassazionista a proporre impugnazione; la Corte ha ritenuto astrattamente ammissibile l'impugnazione sotto questo profilo.

  • Giurisprudenza (Sez. U), sentenze Bonaventura e De Palma (31/10/2001) e altri precedenti

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che, se un provvedimento è impugnato mediante un mezzo diverso da quello previsto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi a verificare l'impugnabilità oggettiva e la voluntas impugnationis e può trasmettere gli atti al giudice competente senza indagare la reale volontà soggettiva della parte; principio applicato nel caso per giustificare la ricezione e trasmissione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Se la sentenza di primo grado infligge solo l'ammenda, essa è in linea di principio inappellabile; tuttavia, se la parte propone un mezzo di impugnazione non previsto, il giudice che riceve l'atto deve verificare l'impugnabilità oggettiva e la volontà di impugnare e trasmettere gli atti al giudice competente (Sez. U Bonaventura).
  • La Corte di Cassazione, nei procedimenti trasmessi da una Corte d'appello per sentenze inappellabili, può limitare l'esame a profili di diritto (es. prescrizione) e dichiarare inammissibili i motivi che richiedono rivalutazioni di merito.
  • La prescrizione va calcolata con attenzione alle date di commissione dei fatti e ai termini massimi applicabili; vanno considerate le sospensioni del termine (ad es. impedimento del difensore) prima di verificare se la sentenza di primo grado è intervenuta dopo la prescrizione.
  • Quando la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia di primo grado, le eventuali richieste di assoluzione o di rideterminazione della pena sono assorbite e la sentenza va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Le domande basate su tenuità del fatto o su adempimenti ex norme speciali non vengono esaminate se la questione della prescrizione rende la decisione assorbente; pertanto, in presenza di prescrizione, la valutazione di tali circostanze rimane superflua.

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