Cassazione Civile, Ordinanza n. 35945/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coeredi)
La controversia
La lite nasce da un giudizio di divisione ereditaria relativo al patrimonio della de cuius, promosso inizialmente da alcuni coeredi e poi riunito con la domanda della ricorrente. In primo grado il Tribunale, con sentenza non definitiva, ha ritenuto ammissibile la divisione richiesta; con sentenza definitiva ha attribuito alcuni immobili in comproprietà indivisa a più coeredi e assegnato altri beni alla ricorrente con conguaglio. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione della ricorrente e confermato entrambe le decisioni. In cassazione la ricorrente ha proposto nove motivi: ha contestato l'esame della domanda di attribuzione congiunta delle quote ai fratelli; ha dedotto la violazione delle regole sul sorteggio delle porzioni; ha censurato l'individuazione dei beni compresi nella divisione; ha contestato l'apprezzamento della non comoda divisibilità degli immobili e il contrasto tra consulenze tecniche; ha lamentato la nullità della CTU per la composizione dell'ausiliario; ha dedotto la tardività/non considerazione delle eccezioni sulla CTU; ha denunciato omessa pronuncia su un motivo di appello relativo all'estinzione; ha infine lamentato omessa pronuncia su numerosi ulteriori motivi di appello relativi a stima, divisibilità e profili tecnici della consulenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrati sulla possibilità di attribuzione congiunta di una quota indivisa a più coeredi, sulla non assolutezza del criterio del sorteggio, sulla divisibilità dell'asse e sulla discrezionalità del giudice nell'applicazione dell'art. 720 c.c. Ha inoltre dichiarato inammissibile o infondato il motivo sulla presunta nullità della CTU e ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che alcuni motivi erano già stati esaminati, altri erano irrilevanti, generici o comunque non decisivi. La ricorrente è stata condannata alle spese e, trattandosi di ricorso rigettato proposto dopo il 30 gennaio 2013, è stato dichiarato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel giudizio divisorio il bene può essere attribuito secondo le regole della divisione ereditaria e della formazione delle porzioni; la domanda di scioglimento può investire i beni comuni secondo la struttura del compendio ereditario
in caso di immobili non comodamente divisibili, il giudice deve perseguire prioritariamente la divisione in natura; se ciò non è possibile può attribuire il bene al coerede che ne faccia richiesta secondo criteri di preferenza, e solo in ultima istanza disporre la vendita
il sorteggio delle porzioni non è criterio assoluto e inderogabile, ma tendenziale, potendo il giudice derogare con valutazioni di merito
richiamato in tema di operazioni divisionali e di estrazione delle porzioni, nel quadro delle regole di formazione e attribuzione dei lotti
i motivi sono stati scrutinati alla luce dei vizi di violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi
l'omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non si sia affatto pronunciato su una domanda o eccezione effettivamente devoluta; nel caso concreto la censura è stata esclusa
richiamato per il deposito di memorie in prossimità dell'adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione ereditaria la comunione può essere sciolta anche solo in relazione ad alcuni beni o con attribuzione di un cespite in comproprietà indivisa a più coeredi, se ciò discende da una richiesta delle parti e non contrasta con la struttura della divisione.
- La richiesta congiunta di più condividenti di mantenere indiviso un singolo bene o di riceverlo in comunione ordinaria può essere valutata dal giudice anche se formulata nel corso del giudizio o in appello, perché le strategie difensive nel processo divisorio si modellano sulle domande delle altre parti.
- Il criterio del sorteggio nella formazione delle porzioni ha funzione di garanzia della trasparenza, ma non ha carattere assoluto: il giudice può discostarsene sulla base di ragioni di opportunità e convenienza desumibili dalla situazione concreta.
- Quando un immobile non è comodamente divisibile, la scelta dell'attribuzione non segue automaticamente la maggiore offerta economica; il procedimento divisionale non è una gara, e la preferenza deve essere individuata secondo i criteri legali e le valutazioni di merito consentite dall'art. 720 c.c.
- La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, per vizi relativi allo svolgimento delle operazioni peritali, ha natura relativa e si sana se non viene eccepita nella prima difesa utile successiva al deposito della relazione.
- In cassazione la censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia già affrontato il nucleo della doglianza, quando la doglianza sia generica o quando riguardi profili privi di decisività rispetto alla soluzione della controversia.
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