Cassazione Civile, Ordinanza n. 21030/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito per far dichiarare inefficaci due atti di donazione immobiliari compiuti da una debitrice in favore dei figli, dopo la stipula di un mutuo e a fronte di una fideiussione prestata dalla stessa debitrice. In primo grado la domanda viene accolta. In appello una sola delle destinatarie delle donazioni impugna la sentenza, mentre l'altra aderisce all'impugnazione; la Corte territoriale conferma la revocatoria e respinge le eccezioni sulla notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio interrotto per la sospensione disciplinare del difensore. Nel ricorso per cassazione vengono dedotti: 1) violazione delle norme sulla notificazione e sulla riassunzione del processo, sostenendo che la notificazione sarebbe stata eseguita in modo inesatto e tale da comportare nullità/inesistenza e quindi estinzione del giudizio; 2) ulteriore estinzione per mancata notificazione corretta dell'atto di riassunzione alla ricorrente; 3) inesistenza della notificazione dell'atto di riassunzione al contumace; 4) insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., negando l'eventus damni perché il patrimonio residuo sarebbe stato comunque sufficiente a garantire il credito e perché i successivi realizzi esecutivi avrebbero ridotto il credito residuo. La parte resistente replica, tra l'altro, che una delle odierne ricorrenti si era costituita nel giudizio di merito sanando ogni nullità della notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Osserva preliminarmente che una delle ricorrenti, non avendo autonomamente impugnato la sentenza di primo grado ma avendo solo aderito all'appello altrui, non è legittimata a proporre ricorso autonomo per cassazione. Ritiene poi il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e per mancata indicazione del pregiudizio difensivo concretamente derivato dal vizio notificatorio, sottolineando che si tratta al più di nullità sanabile e non di inesistenza della notifica. Il secondo motivo è parimenti inammissibile perché fondato sulla stessa questione e perché manca l'indicazione del motivo di appello su cui la Corte d'appello non si sarebbe pronunciata. Il terzo motivo è inammissibile sia per il medesimo difetto di autosufficienza sia perché il vizio relativo alla notifica destinata a un contumace non può essere dedotto autonomamente dalle altre parti, trattandosi di nullità sanabile che tutela soltanto il soggetto pregiudicato dall'evento interruttivo. Il quarto motivo è inammissibile perché contesta una valutazione di merito contrastante con il principio secondo cui l'eventus damni va apprezzato con riferimento al momento dell'atto dispositivo, essendo irrilevanti le successive vicende patrimoniali non collegate all'atto; inoltre la censura non si confronta con l'ulteriore ratio decidendi della sentenza di merito, basata anche sul mutamento qualitativo del patrimonio. La banca resistente ottiene dunque il definitivo consolidamento della revocatoria e la condanna delle ricorrenti alle spese.
Norme richiamate
Le doglianze di violazione di legge e di vizio motivazionale devono essere specifiche e autosufficienti; in cassazione non basta contestare in modo generico la decisione di merito.
Le censure sulla notificazione devono confrontarsi con la concreta modalità di esecuzione dell'atto e con l'eventuale sanatoria del vizio.
Il vizio di notificazione, ove non integri inesistenza, ricade nella nullità sanabile e non comporta automaticamente estinzione del processo.
La questione della procedura seguita per la notificazione è scrutinata in termini di nullità sanabile, non di inesistenza, se l'atto è comunque riconoscibile come notificazione.
La scelta del mezzo notificatorio è rilevante solo se incide sui diritti di difesa in concreto e se il vizio non risulta sanato.
La costituzione della parte intimata sana la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.
Le norme sulla notificazione degli atti nel processo vanno lette in funzione della effettiva partecipazione della parte al contraddittorio.
Per la revocatoria ordinaria l'eventus damni va valutato al momento dell'atto di disposizione e non alla luce di successivi eventi patrimoniali del debitore.
Le norme sull'interruzione e prosecuzione del processo tutelano la parte colpita dall'evento interruttivo, sicché la relativa nullità è deducibile solo da chi ne possa subire pregiudizio.
La riassunzione del processo interrotto deve essere regolarmente notificata, ma i vizi della relativa notificazione, se non integrano inesistenza, sono sanabili.
Il ricorso deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
Il ricorso è inammissibile se non specifica adeguatamente gli atti e i passaggi processuali rilevanti, impedendo il controllo di legittimità.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata era stata avanzata in appello, ma la decisione di cassazione non ne affronta il merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di notificazione dell'atto di riassunzione, il vizio del luogo o della modalità di esecuzione non integra di regola inesistenza della notificazione, ma nullità sanabile, quando l'atto sia comunque riconoscibile come notificazione.
- La nullità della notificazione è sanata dalla costituzione della parte intimata o dal raggiungimento dello scopo; chi la deduce in cassazione deve indicare specificamente quale concreto pregiudizio abbia subito sul piano difensivo.
- Le norme sull'interruzione e sulla riassunzione del processo tutelano la parte colpita dall'evento interruttivo: la relativa irregolarità non può essere fatta valere da altri soggetti processuali che non abbiano subito un pregiudizio diretto.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni va accertato con riferimento al momento dell'atto dispositivo e sulla base della consistenza del patrimonio residuo in quel momento; le successive vicende patrimoniali del debitore sono irrilevanti se non collegate all'atto.
- La contestazione di una valutazione di merito sulla sufficienza del patrimonio residuo non può tradursi in un mero dissenso fattuale, ma deve scalfire la ratio giuridica adottata dal giudice di merito.
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