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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30542/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012 per IRES, IVA e IRAP. In primo grado e poi in appello le sue doglianze erano state respinte. In cassazione ha dedotto quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe esaminato la questione del modo di accertamento delle giacenze e dell'uso di elementi di calcolo non verificati; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., con riferimento all'accertamento delle rimanenze di vino; (3) ancora nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la CTR non avrebbe affrontato le censure sul secondo motivo d'appello concernente l'erroneità dei conteggi risultanti dal p.v.c.; (4) violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 108 TUIR, per avere la CTR escluso la deduzione di costi relativi alle spese di impianto di un vigneto, qualificati dalla ricorrente come oneri pluriennali.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi. Ha osservato, quanto ai primi due, che la CTR aveva già dato risposta alla questione del calcolo delle bottiglie vendute, illustrando la procedura seguita dall'Ufficio sulla base delle bottiglie fatturate e del prezzo medio ponderato, sicché non vi era omessa pronuncia; quanto al terzo motivo, ha rilevato che la CTR aveva espressamente considerato la prova offerta dalla parte e l'irrilevanza della singola bottiglia da 0,70 cl. Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto che la censura fosse generica e, comunque, che la decisione di merito fosse conforme al principio per cui l'imposta mantiene cadenza annuale anche se la determinazione del reddito di un anno dipende da componenti formatesi in annualità precedenti; pertanto la deduzione dei costi andava valutata nel periodo d'imposta di riferimento in base alla situazione concreta, e la CTR aveva correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 108 TUIR nel caso di specie. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia è esclusa quando la questione risulti esaminata espressamente o implicitamente assorbita nella motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il vizio di nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. è scrutinabile in cassazione solo se la sentenza abbia effettivamente omesso di decidere su un capo di domanda o motivo di appello.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo è infondato quando mira, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del fatto già esaminato o quando il fatto decisivo non sia stato omesso in senso giuridico.

  • artt. 102 e 108 TUIR

    La Corte richiama la disciplina dei componenti pluriennali per affermare che la natura annuale dell'imposta non viene meno per il solo fatto che alla determinazione del reddito concorrono elementi formatisi in annualità pregresse; la deducibilità va quindi valutata nel periodo d'imposta secondo la concreta operatività del bene o dell'investimento.

  • art. 13 comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È la norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il contributo unificato ulteriore è pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.

Massime di principio

  • Non vi è omessa pronuncia quando la sentenza di merito affronti la questione sostanziale, anche se non ne riproduca testualmente ogni argomento difensivo, purché la risposta sia desumibile in modo espresso o implicito dalla motivazione.
  • Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di ottenere una rivalutazione del merito, ma richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di mere contestazioni sulla ponderazione delle prove.
  • In materia tributaria, la natura annuale dell'imposta permane anche se il reddito di un esercizio sia influenzato da componenti derivanti da fatti o investimenti di esercizi precedenti; la deduzione dei costi deve essere verificata nel periodo d'imposta di competenza secondo la situazione concreta e la concreta utilizzabilità del bene o dell'impianto.
  • La doglianza di violazione di legge deve indicare con precisione il contrasto tra la regola astratta invocata e la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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