Sentenza del 23/06/2020 n. 1843 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Adesione alla definizione agevolata del credito tributario - Produzione in giudizio della documentazione relativa - Effetti - Estinzione del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio è stato dichiarato estinto, in ragione dell’adesione alla definizione agevolata, del pagamento di quanto dovuto e della rinuncia al giudizio. Il testo fornito non specifica l’atto impugnato, gli importi, il giudice o il grado del procedimento, né contiene ulteriori statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata del credito tributario prevista dalla cosiddetta «Rottamazione ter», aveva pagato quanto dovuto e aveva prodotto in giudizio la relativa documentazione. La difesa aveva inoltre depositato un atto di rinuncia al giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c.
Norme richiamate
La difesa depositi atto di rinuncia al giudizio ai sensi dell'articolo 306 del c.p.c.
La rinuncia al giudizio, nel caso descritto, concorre alla dichiarazione di estinzione del processo.
Il giudizio nel quale il contribuente produca documentazione dimostrativa della sua adesione alla definizione agevolata del credito tributario (nella fattispecie c.d. Rottamazione ter), provvedendo al pagamento di quanto dovuto [...] deve essere dichiarato estinto.
L’adesione alla definizione agevolata, se documentata in giudizio e accompagnata dal pagamento di quanto dovuto, costituisce nel caso esaminato il presupposto sostanziale per l’estinzione del giudizio.
La norma è indicata tra i riferimenti normativi, ma il testo fornito non riporta un passaggio che ne esponga l’applicazione o l’interpretazione.
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce a una definizione agevolata del credito, paga quanto dovuto e produce la documentazione comprovante tali circostanze, il giudizio può essere dichiarato estinto.
- La rinuncia al giudizio depositata dalla difesa ai sensi dell’art. 306 c.p.c. può concorrere alla declaratoria di estinzione; occorre però verificare nel caso concreto che l’adesione e i pagamenti siano regolarmente documentati.
Testo integrale
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