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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 1843 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Adesione alla definizione agevolata del credito tributario - Produzione in giudizio della documentazione relativa - Effetti - Estinzione del giudizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio è stato dichiarato estinto, in ragione dell’adesione alla definizione agevolata, del pagamento di quanto dovuto e della rinuncia al giudizio. Il testo fornito non specifica l’atto impugnato, gli importi, il giudice o il grado del procedimento, né contiene ulteriori statuizioni sulle spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata del credito tributario prevista dalla cosiddetta «Rottamazione ter», aveva pagato quanto dovuto e aveva prodotto in giudizio la relativa documentazione. La difesa aveva inoltre depositato un atto di rinuncia al giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c.

Norme richiamate

  • Art. 306 c.p.c.

    La difesa depositi atto di rinuncia al giudizio ai sensi dell'articolo 306 del c.p.c.

    La rinuncia al giudizio, nel caso descritto, concorre alla dichiarazione di estinzione del processo.

  • Art. 3 del d.l. 119/2018

    Il giudizio nel quale il contribuente produca documentazione dimostrativa della sua adesione alla definizione agevolata del credito tributario (nella fattispecie c.d. Rottamazione ter), provvedendo al pagamento di quanto dovuto [...] deve essere dichiarato estinto.

    L’adesione alla definizione agevolata, se documentata in giudizio e accompagnata dal pagamento di quanto dovuto, costituisce nel caso esaminato il presupposto sostanziale per l’estinzione del giudizio.

  • Art. 48 del d.lgs. 546/1992

    La norma è indicata tra i riferimenti normativi, ma il testo fornito non riporta un passaggio che ne esponga l’applicazione o l’interpretazione.

Massime di principio

  • Se il contribuente aderisce a una definizione agevolata del credito, paga quanto dovuto e produce la documentazione comprovante tali circostanze, il giudizio può essere dichiarato estinto.
  • La rinuncia al giudizio depositata dalla difesa ai sensi dell’art. 306 c.p.c. può concorrere alla declaratoria di estinzione; occorre però verificare nel caso concreto che l’adesione e i pagamenti siano regolarmente documentati.

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