Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15300/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e, in parziale riforma, la Corte d'appello aveva rideterminato la pena per guida in stato di ebbrezza, confermando nel resto la decisione. Il fatto contestato consisteva nell'avere condotto un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a 1,38 g/l al primo accertamento e 1,35 g/l al secondo, in orario notturno e con provocazione di un incidente stradale. Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva: 1) vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato, poiché l'imputato non stava guidando al momento dell'intervento delle forze dell'ordine ma si trovava fermo a margine della strada con alcuni amici; 2) erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), c.p.p., per non avere riconosciuto la scriminante di cui all'art. 51 c.p. e/o la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento dei benefici di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Ha rilevato che la sentenza d'appello, emessa il 3 luglio 2024 con motivazione riservata a 90 giorni e depositata il 12 settembre 2024, faceva decorrere il termine per impugnare dal 1 ottobre 2024; per l'imputato presente in primo grado il termine di 45 giorni ex art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p. scadeva il 16 novembre 2024, mentre il ricorso era stato depositato il 30 novembre 2024. Ha escluso l'applicazione della proroga di 15 giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., poiché l'imputato era presente in primo grado e la decisione di appello era stata resa in camera di consiglio con rito cartolare ex art. 23-bis d.l. 137/2020, senza che vi fosse stata una dichiarazione di assenza nelle forme di legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies d.lgs. 285/1992

    norma incriminatrice del reato di guida in stato di ebbrezza, contestato per tasso alcolemico superiore ai limiti e con aggravanti della fascia notturna e dell'avere provocato un incidente.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    richiamato come parametro del motivo per erronea applicazione della legge penale.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    richiamato come parametro del motivo di vizio di motivazione dedotto dal ricorrente.

  • art. 51 c.p.

    invocato dalla difesa come pretesa scriminante, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 131-bis c.p.

    invocato dalla difesa come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.

    stabilisce il termine per impugnare di 45 giorni nel caso considerato; la Corte lo applica per dichiarare tardivo il ricorso.

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    la Corte ne esclude l'applicazione perché la proroga di 15 giorni non vale per il ricorso avverso sentenza d'appello resa in rito cartolare emergenziale in assenza di una formale dichiarazione di assenza.

  • art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.

    individuato come norma da cui decorre il termine per impugnare dal deposito della motivazione riservata.

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176

    richiamato per qualificare la decisione di appello come resa in camera di consiglio con rito cartolare non partecipato.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • artt. 420 e 420-bis c.p.p.

    richiamati per affermare che la dichiarazione di assenza deve avvenire nelle forme previste dalla disciplina codicistica per consentire l'applicazione della proroga di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

  • Corte cost. n. 186/2000

    citata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non dovuta a assenza di colpa, è dovuto il versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il controllo preliminare sulla tempestività dell'impugnazione è assorbente: se il ricorso è proposto oltre il termine di legge, deve essere dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
  • La proroga di quindici giorni del termine per impugnare prevista per il difensore dell'imputato giudicato in assenza non si applica automaticamente quando la sentenza d'appello sia stata resa in camera di consiglio con rito cartolare emergenziale, se non risulta una formale dichiarazione di assenza effettuata secondo gli artt. 420 e 420-bis c.p.p.
  • Quando la sentenza impugnata è depositata con motivazione riservata, il termine per impugnare decorre dal deposito stesso secondo la disciplina dell'art. 585 c.p.p.; la verifica del dies a quo e del dies ad quem è decisiva per stabilire la tempestività.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.