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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08343/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

Una società proprietaria di un terreno ha convenuto in giudizio la società che aveva collocato una conduttura sotterranea, chiedendo l'accertamento dell'occupazione abusiva di una porzione del lotto, la rimozione del manufatto e il risarcimento dei danni. I danni erano stati prospettati in relazione a un progetto edificatorio sull'area, ritenuto compromesso dalla presenza della conduttura per la necessità di modifiche progettuali, per maggiori costi di realizzazione e per la perdita di valore commerciale delle unità immobiliari previste. La convenuta si è difesa sostenendo che l'opera era stata realizzata in forza di un decreto di occupazione d'urgenza per pubblica utilità del 1969, trascritto, e che la conduttura insisteva su un'area diversa, di natura demaniale, eventualmente inglobata solo di fatto nel fondo dell'attrice. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno rigettato la domanda; la società attrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo che la Corte territoriale avrebbe rilevato d'ufficio la mancata prova della proprietà pur in assenza di contestazione specifica; il secondo per avere attribuito valore di contestazione della proprietà ad alcune affermazioni della convenuta sull'estensione catastale della particella di proprietà dell'attrice e sull'eventuale inglobamento del tratturo demaniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda andava qualificata non come mera azione di restituzione, ma come azione reale diretta a far accertare l'occupazione abusiva e a ottenere la rimozione della condotta; tuttavia, proprio per la natura reale della pretesa, l'attrice doveva provare la proprietà del fondo oggetto di causa, prova che non risultava fornita né con riferimento alla porzione materialmente occupata né con riferimento alla particella catastale indicata come propria. La Corte ha inoltre osservato che la difesa della convenuta, fondata sull'esistenza di un titolo autorizzativo del 1969 e sulla natura demaniale dell'area, non implicava alcun riconoscimento della proprietà avversaria. Ha aggiunto che il principio di non contestazione non esonera dall'onere probatorio sui fatti non noti alla parte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi, ossia la mancanza di prova della proprietà dell'area concretamente occupata. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del DPR n. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione è stata esclusa perché la decisione di merito non ha pronunciato su un tema estraneo, ma ha valutato la prova della proprietà quale presupposto della domanda proposta.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    La non contestazione opera solo per circostanze note alla parte; non esonera l'attore dall'onere di provare fatti ignoti o non dimostrati, come la proprietà del bene oggetto di domanda reale.

  • art. 2058 c.c.

    Il rimedio risarcitorio in forma specifica non può essere utilizzato per surrogare, fuori dai limiti del sistema, un'azione di spoglio non più praticabile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La domanda con cui il proprietario chieda l'accertamento dell'occupazione abusiva del proprio fondo e la rimozione del manufatto che lo grava va qualificata, in relazione al suo contenuto sostanziale, come azione reale diretta alla tutela della proprietà o, se del caso, come azione negatoria servitutis; non come mera azione personale di restituzione se non vi è un precedente titolo di consegna venuto meno.
  • Nelle azioni reali è imprescindibile la prova del diritto di proprietà sul bene specificamente controverso, e tale onere non viene meno per il solo fatto che il convenuto non contesti espressamente il titolo, quando la sua difesa non contenga un riconoscimento del diritto avversario.
  • Il principio di non contestazione riguarda i fatti noti alla parte e non opera rispetto ai fatti ignoti o comunque non acquisiti al processo, per i quali permane il normale onere probatorio dell'attore.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia con la specifica ragione posta a base del rigetto nel merito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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