Cassazione Civile, Sentenza n. 25316/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della CTR che aveva parzialmente accolto l'appello della società avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al 2004, fondato su plurime riprese per operazioni fittizie, soggettivamente inesistenti, costi ritenuti indeducibili e IVA ritenuta indetraibile. La società deduceva vizi di motivazione, violazioni di norme IVA e di onere della prova, censurava la valutazione dei controlli effettuati sui fornitori e l'omessa pronuncia su specifiche contestazioni; l'Agenzia proponeva ricorso incidentale su questioni di applicazione normativa relativa alla deducibilità dei costi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale presentato da Alfonso Cappuccio s.r.l. e ha rigettato anche il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che la CTR ha esaminato la questione della buona fede del contribuente e ha motivato adeguatamente la propria valutazione (in particolare l'insussistenza della buona fede in relazione a una presunta frode carosello per l'assenza di adeguati controlli sulle società interposte). È stata dichiarata cessazione parziale della materia del contendere per una cartella definita agevolmente. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti; la ricorrente è tenuta agli adempimenti sul contributo unificato come previsto dalla normativa vigente per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Limita il sindacato di legittimità sulla motivazione: la Corte può censurare solo gravi anomalie della motivazione (mancanza materiale, motivazione apparente, contraddizioni insanabili), non la mera insufficienza o diversa valutazione delle prove; pertanto i rilievi che mirano a rimettere in discussione il convincimento di merito sono inammissibili
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Consente la censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto che le censure di merito formulate in realtà impugnassero valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione
art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (DPR 633/1972)
Norma citata nella controversia IVA: la Corte ha ritenuto corretta l'analisi della CTR circa la rilevanza della buona fede del cessionario ai fini della detraibilità dell'IVA, applicando i principi giurisprudenziali sull'onere probatorio
art. 19 e art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
Richiamati in relazione ai controlli del cessionario: la Corte ha ritenuto che i controlli effettuati dalla società fossero meri formalismi e che il giudice di merito abbia valutato correttamente la loro insufficienza ai fini della buona fede
Riferito all'omesso addebito dell'IVA al cessionario su fatture emesse ai sensi dell'art. 8: la CTR aveva considerato la questione e si era implicitamente pronunciata rigettando la censura dell'Amministrazione; la Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza di omessa pronuncia
Principio sull'onere della prova: in materia IVA l'Amministrazione deve provare, anche per indizi, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del destinatario; il contribuente può dimostrare di aver agito in buona fede e con la diligenza richiesta
art. 109, quinto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato dall'Agenzia in relazione alla deducibilità dei costi: la CTR ha implicitamente ritenuto sussistenti i requisiti di inerenza, competenza, certezza e determinazione dei costi, non essendo tali elementi contestati specificamente nei gradi di merito
art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Normativa sul contributo unificato: la Corte ha richiamato le regole circa l'ulteriore versamento del contributo per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013 e le eccezioni per le Amministrazioni statali esonerate
Massime di principio
- In materia di IVA, se l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, con elementi oggettivi e specifici, la consapevolezza del destinatario circa la frode (onere probatorio in capo all'Amministrazione)
- La deducibilità fiscale dei costi può essere valutata separatamente dalla detraibilità dell'IVA: anche se un'operazione è soggettivamente inesistente, i costi possono risultare deducibili se il giudice di merito ritiene sussistenti i requisiti di inerenza, competenza, certezza e determinazione
- La buona fede del cessionario ai fini IVA richiede un comportamento diligente proporzionato alla natura dell'operazione: controlli formali inconsistenti o l'omissione di verifiche sulla struttura e capacità operativa dei fornitori espongono il contribuente al mancato riconoscimento della detrazione
- L'assoluzione penale del legale rappresentante non è automaticamente decisiva nel giudizio tributario: il giudice tributario può ritenere irrilevante, sotto il profilo indiziario, l'esito penale quando valuta l'insieme delle prove e la diligenza commerciale richiesta
- In cassazione non è possibile un riesame libero delle fonti di prova: le censure devono prospettare violazioni di diritto o macroscopiche carenze motivazionali; le contestazioni che mirano a rivalutare il merito sono inammissibili
- Se parte della controversia è stata definita (es. definizione agevolata di una cartella), la materia può considerarsi cessata parzialmente e il ricorso rimane esaminabile solo per la parte non definita
- Per minimizzare il rischio di essere ritenuti partecipi di frodi IVA, gli operatori devono conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare verifiche sui fornitori (anagrafiche, attestazioni di capacità, corrispondenza commerciale, tracciabilità dei pagamenti, congruità economica) e motivare scelte commerciali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 24 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25189/2022 del 24/08/2022
- Sentenza civile · 24 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25190/2022 del 24/08/2022
- Sentenza civile · 24 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25192/2022 del 24/08/2022
- Sentenza civile · 24 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25193/2022 del 24/08/2022
- Sentenza civile · 24 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25194/2022 del 24/08/2022
- Sentenza civile · 24 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25195/2022 del 24/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →