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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31066/2019 del 28/11/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente custode)

La controversia

Il proprietario di un fabbricato aveva convenuto il Comune il 20 novembre 2003 chiedendo il risarcimento dei danni da allagamento dei locali seminterrati, verificatosi durante il nubifragio del 4 ottobre 2000 e asseritamente causato dalla rottura, per omessa manutenzione, della rete fognaria comunale. Il Comune aveva chiamato in causa la Provincia, proprietaria di un tratto di strada attiguo, chiedendone la responsabilità esclusiva o concorrente, e la propria assicurazione per essere manlevato. Il Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, con sentenza n. 243/2012, aveva rigettato la domanda per mancata prova del nesso causale e per l’eccezionalità del nubifragio. In appello, la Corte di Campobasso, con sentenza n. 104/2018 del 22 febbraio 2018, pubblicata il 22 marzo 2018 e notificata il 16 aprile 2018, aveva attribuito al Comune i due terzi della responsabilità e liquidato i danni in tale misura, rilevando anche un contributo minimo del danneggiato; aveva inoltre escluso la legittimazione del Comune a chiamare in causa la Provincia. Il Comune ha proposto sei motivi: 1) erronea interpretazione della deliberazione comunale del 27 giugno 2001 e della nota del 29 giugno 2001, relative al tentativo stragiudiziale di composizione, e loro asserita efficacia non confessoria; 2) violazione dell’art. 2051 c.c. e omesso esame dell’eccezionalità del nubifragio quale caso fortuito interruttivo del nesso causale; 3) violazione del giudicato sulle questioni di legittimazione della Provincia; 4) erronea esclusione della chiamata in causa della Provincia ai sensi dell’art. 106 c.p.c., benché indicata come corresponsabile del medesimo danno; 5) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto non richiesta la graduazione della responsabilità della Provincia ai fini del regresso; 6) omesso esame e violazione dell’art. 2055 c.c., per non avere applicato la presunzione di pari responsabilità in assenza di precisa ripartizione causale e per avere attribuito rilievo al tentativo conciliativo.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo: quando il convenuto chiama in causa un terzo indicandolo come responsabile esclusivo o corresponsabile del danno dedotto dall’attore, la domanda principale si estende automaticamente al terzo se la controversia conserva identità di fatto costitutivo, diritto risarcitorio e titolo sostanziale, anche se le responsabilità prospettate si fondano su criteri d’imputazione diversi. La Corte d’appello avrebbe quindi dovuto esaminare la domanda nei confronti della Provincia. Il quinto motivo, relativo alla richiesta di graduazione della responsabilità, è stato dichiarato assorbito. Il secondo motivo è stato rigettato: la sola intensità della precipitazione non prova il caso fortuito, che richiede un fattore estraneo dotato di efficacia causale esclusiva, e la dichiarazione di calamità naturale non dimostra di per sé la causa dei danni. Il terzo motivo è stato rigettato, poiché le pronunce sulle questioni di integrità del contraddittorio hanno natura ordinatoria e non formano giudicato. Il sesto motivo è stato rigettato: la presunzione di pari gravità delle colpe opera solo in presenza di un dubbio oggettivo e reale sulla misura delle responsabilità, mentre nel caso concreto la Corte d’appello aveva motivatamente valutato le risultanze istruttorie e gli argomenti di prova, tra cui la consulenza tecnica, la perizia del Comune e il tentativo stragiudiziale. La censura sulla mancanza di efficacia confessoria del tentativo di transazione non ha condotto a cassazione: pur non potendo l’ammissione resa nell’ambito di un tentativo transattivo assumere valore confessorio in assenza di animus confitendi, quel comportamento poteva essere considerato quale argomento di prova. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile in conseguenza del rigetto del sesto, anche ove fosse fondata la contestazione circa l’efficacia confessoria della deliberazione. La sentenza è stata cassata in relazione al quarto motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.c.

    La giurisprudenza di questa Corte ritiene che il principio dell’estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto trovi applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell’attore, in ragione del fatto che il terzo venga individuato come unico obbligato nei confronti dell’attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l’obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l’attore in alternativa rispetto a quella individuata dall’attore), ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l’unicità del complessivo rapporto controverso.

    La chiamata in causa del terzo può determinare l’estensione automatica della domanda attorea quando il convenuto lo individui come responsabile, in alternativa o in concorso con sé, del medesimo danno e resti unico il rapporto controverso.

  • art. 2051 c.c.

    Posto che, come già precisato, il Comune si è limitato ad addurre quale possibile esimente la particolare intensità della precipitazione, deve ritenersi che la Corte territoriale non sia incorsa in errore escludendo l’avvenuta dimostrazione del caso fortuito.

    L’intensità della precipitazione, da sola, non dimostra il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode; occorre la prova che il fattore esterno abbia avuto efficacia causale tale da interrompere il nesso eziologico.

  • art. 2043 c.c.

    deve escludersi, infatti, che il giudice fosse tenuto ad esaminare un diverso rapporto sostanziale rispetto a quello invocato dall’attore nei confronti del convenuto – ipotesi, ricorrendo la quale non è consentita l’estensione automatica della domanda nei confronti del terzo in assenza di una esplicita domanda dell’attore in tal senso: Cass. 29/01/2018, n. 2074; Cass. 09/04/2019, n. 9808 – stanti l’unicità del fatto costitutivo delle due fattispecie di responsabilità, quella di cui all’art. 2051 c.c. e quella fondata sulla clausola generale dell’art. 2043 c.c., rappresentato dalla causazione del danno – pure a fronte di un elemento reciprocamente specializzante, dato dal criterio d’imputazione alternativo che, nel secondo caso, è la colpa, e, nel primo la situazione di custodia – l’unicità del diritto soggettivo al risarcimento del danno e dell’unicità dell’azione a favore del danneggiato.

    La diversità tra il criterio di imputazione per colpa dell’art. 2043 c.c. e quello della custodia dell’art. 2051 c.c. non impedisce l’estensione automatica della domanda al terzo quando il fatto dannoso e il diritto al risarcimento restano gli stessi.

  • art. 2055 c.c.

    La presunzione di cui all’art. 2055 c.c., invocata dal ricorrente, trova applicazione solo allorchè difettino indicazioni specifiche che siano in grado di orientare verso il riconoscimento del maggiore apporto causale di una o più condotte colpose.

    La presunzione di pari gravità delle colpe dei corresponsabili opera soltanto quando manchino elementi specifici e sussista un dubbio oggettivo e reale che impedisca di valutare, anche approssimativamente, le singole responsabilità.

  • art. 41 c.p.

    E’ principio consolidato che, in tema di responsabilità civile, qualora l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trovi soluzione nell’art. 41 c.p. – norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità – in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse, mentre resta riservata al giudice del merito la determinazione del grado delle colpe concorrenti, in base ad una valutazione complessiva dei fatti e dell’efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, per cui la determinazione del grado delle colpe concorrenti è rimessa all’apprezzamento del giudice del merito.

    Il concorso di più cause non esclude il nesso causale, salvo che una sola causa risulti esclusivamente efficiente; la determinazione del contributo causale e del grado delle colpe concorrenti spetta al giudice di merito sulla base della valutazione complessiva dei fatti.

  • art. 2909 c.c.

    Il motivo è infondato, perchè costituisce ius receptum che le pronunce emesse in materia di integrità del contraddittorio hanno contenuto e natura meramente ordinatori, giammai decisori, e, conseguentemente, non possono costituire sentenza non definitiva suscettibile di separata impugnazione o riserva di appello e, in difetto, di passaggio in giudicato (Cass. 06/07/2018, n. 17898).

    Le statuizioni di natura meramente ordinatoria adottate in materia di integrità del contraddittorio non sono decisioni idonee a formare giudicato.

  • artt. 324, 329 e 340 c.p.c.

    Il motivo è infondato, perchè costituisce ius receptum che le pronunce emesse in materia di integrità del contraddittorio hanno contenuto e natura meramente ordinatori, giammai decisori, e, conseguentemente, non possono costituire sentenza non definitiva suscettibile di separata impugnazione o riserva di appello e, in difetto, di passaggio in giudicato (Cass. 06/07/2018, n. 17898).

    Le statuizioni meramente ordinatorie relative all’integrità del contraddittorio non sono suscettibili di impugnazione autonoma o riserva di appello e non acquistano autorità di giudicato.

  • art. 2055, comma 2, c.c.

    Il Comune assume di avere chiesto, con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo, che fosse dichiarata in via esclusiva o nella misura che sarebbe risultata in corso di causa responsabile dell’allagamento e per l’effetto condannarlo al risarcimento dei danni e di avere ribadito tale richiesta con la comparsa di costituzione e risposta in appello; di conseguenza, a suo avviso, il giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse stato chiesto l’accertamento del grado di responsabilità della Provincia.

    La norma è richiamata nel motivo concernente la graduazione delle responsabilità ai fini del regresso, ma la Corte dichiara tale motivo assorbito senza formulare una distinta interpretazione.

  • art. 2055, comma 3, c.c.

    La presunzione di cui all’art. 2055 c.c., invocata dal ricorrente, trova applicazione solo allorchè difettino indicazioni specifiche che siano in grado di orientare verso il riconoscimento del maggiore apporto causale di una o più condotte colpose.

    La presunzione di pari gravità delle colpe è applicabile solo quando le risultanze non consentano di stimare, neppure approssimativamente, il diverso apporto causale dei corresponsabili.

  • art. 1362 c.c.

    E’ vero, infatti, che il riconoscimento di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all’altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di animus confitendi, ove costituisca l’oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione.

    La dichiarazione sfavorevole inserita tra le reciproche concessioni di una transazione non ha efficacia confessoria, poiché manca l’animus confitendi.

  • artt. 2730 e 2735 c.c.

    E’ vero, infatti, che il riconoscimento di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all’altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di animus confitendi, ove costituisca l’oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione.

    Un’ammissione formulata quale concessione nell’ambito di una trattativa transattiva non integra confessione, in mancanza dell’intenzione di riconoscere la verità del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte territoriale ha tratto il proprio convincimento dai fatti di causa e dagli elementi raccolti ed, avvalendosi delle facoltà riconosciutele dalla legge, ha ricavato argomenti di prova (anche) dal tentativo del Comune di addivenire definitivamente ad un giusto ed equo risarcimento in via stragiudiziale, dalla relazione del consulente del Comune che aveva concluso per l’indennizzabilità di 2/3 del danno subito oltre che dalle risultanze della CTU che, comunque, aveva ravvisato in relazione ai danni derivanti dalla fuoriuscita dei liquami la maggiore responsabilità a carico del Comune e solo per i danni derivanti dalla fuoriuscita delle acque il contributo causale del danneggiato, del complesso condominiale, del Comune e della Provincia.

    Il giudice di merito può utilizzare, come argomenti di prova, il comportamento stragiudiziale delle parti e gli elementi tecnici raccolti, nel valutare il contributo causale delle condotte.

  • art. 106 c.p.c.

    La conclusione è la medesima quando il terzo chiamato in giudizio sia ritenuto non responsabile esclusivo, ma corresponsabile del danno, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell’evento dannoso non danno luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell’oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio (da ultimo in tal senso cfr. Cass. 25/06/2019, n. 16919).

    La chiamata del terzo come corresponsabile non muta l’oggetto della domanda risarcitoria quando le diverse condotte sono ricondotte allo stesso diritto al risarcimento; in tale ipotesi la domanda dell’attore si estende al terzo.

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria dell’attore si estende automaticamente al terzo chiamato dal convenuto quando questi è indicato come responsabile esclusivo o corresponsabile del medesimo danno e la controversia conserva unicità del fatto costitutivo, del diritto al risarcimento e del rapporto controverso; ciò può valere anche se le responsabilità sono fondate su criteri d’imputazione diversi.
  • La chiamata in causa del terzo non determina l’estensione automatica della domanda quando comporta l’esame di un rapporto sostanziale diverso da quello dedotto dall’attore, salvo che l’attore proponga un’esplicita domanda nei confronti del terzo.
  • In materia di responsabilità da custodia, la sola intensità o eccezionalità della pioggia non basta a integrare il caso fortuito: occorre provare che il fattore atmosferico sia stato causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre il danno e che questo si sarebbe verificato nonostante la scrupolosa manutenzione della cosa.
  • Quando l’evento dannoso è riconducibile a più azioni od omissioni, il concorso causale non esclude il nesso eziologico, salvo che sia accertata l’efficienza esclusiva di una causa; la valutazione del peso causale delle condotte compete al giudice di merito.
  • La presunzione di pari gravità delle colpe dei corresponsabili opera solo in presenza di un dubbio oggettivo e reale che impedisca di determinare, anche approssimativamente, la misura delle singole responsabilità; non opera se vi sono elementi specifici utili a valutare i rispettivi apporti causali.
  • Una dichiarazione sfavorevole formulata nell’ambito delle reciproche concessioni di un tentativo transattivo non ha valore confessorio in assenza di animus confitendi; il tentativo di composizione stragiudiziale e la perizia di parte possono tuttavia essere valutati come argomenti di prova.
  • Le statuizioni meramente ordinatorie in materia di integrità del contraddittorio non hanno natura decisoria e non sono idonee a formare giudicato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggioreNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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