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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31721/2019 del 04/12/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (gestore autostradale)

La controversia

L’automobilista convenne davanti al Giudice di pace la società concessionaria del tratto autostradale e la società controllante, chiedendo il risarcimento dei danni al veicolo causati il 13 gennaio 2010, mentre percorreva l’autostrada Salerno-Napoli in prossimità dell’uscita per Ercolano, dall’urto con un oggetto metallico e di gomma presente sulla carreggiata. Il Giudice di pace, con sentenza del 4 marzo 2014, dichiarò il difetto di legittimazione passiva della controllante e respinse la domanda per mancata prova della legittimazione attiva e del fatto storico. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 4 ottobre 2017, respinse l’appello: escluse la responsabilità ex art. 2051 c.c. perché il danno era stato prodotto da un oggetto estraneo alla sede stradale, verosimilmente perso da un autocarro, e ritenne non provata la colpa richiesta dall’art. 2043 c.c. Con un unico motivo, il ricorrente denunciò violazione degli artt. 2051 e 2967 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che non spettasse a lui provare l’omissione degli obblighi di controllo e vigilanza e che il gestore avrebbe dovuto dimostrare il caso fortuito, l’imprevedibilità e l’eccezionalità del fattore esterno e l’espletamento di una corretta attività di manutenzione. Chiese la condanna della concessionaria al pagamento di euro 1.571,48, oltre interessi e spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito la correttezza della ricostruzione della responsabilità da custodia. Il motivo non si confrontava con la ratio decidendi del Tribunale relativa all’art. 2051 c.c.: contestava l’assenza di prova della colpa, argomento utilizzato per la distinta fattispecie dell’art. 2043 c.c., ma non censurava la ragione per cui era stata esclusa la custodia rilevante e il nesso causale, ossia che il danno derivava da un oggetto estraneo alla sede stradale, verosimilmente perduto da un terzo. La Corte ha ribadito che il motivo di ricorso per cassazione deve identificare l’errore e criticare in modo specifico le ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione; il motivo che non lo fa è un “non motivo” inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

    Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non individua e non critica specificamente le ragioni effettive della decisione impugnata, risolvendosi in un “non motivo”.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione a seguito dell’esito dell’impugnazione, va dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve identificare l’errore imputato alla decisione e confrontarsi in modo esplicito e specifico con le ragioni che la sorreggono; la censura che attacca una ratio diversa da quella effettivamente adottata, o che la ignora, è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c.
  • Quando la decisione impugnata distingue tra responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. e responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., la censura relativa all’onere di provare la colpa non investe la ratio concernente l’art. 2051 c.c. se quest’ultima è fondata sull’estraneità dell’oggetto causativo rispetto alla cosa custodita e sull’interruzione del nesso causale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità del custode
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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