Cassazione Civile, Ordinanza n. 32788/2019 del 13/12/2019
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
Una cooperativa aveva ottenuto una sentenza definitiva di condanna di una fondazione, poi divenuta IPAB e successivamente azienda pubblica di servizi alla persona, al risarcimento dei danni derivanti dalla sua illegittima esclusione da una gara d'appalto. Nel 2001 la cooperativa cedette il credito risarcitorio al ricorrente; non avendo ricevuto il pagamento, il cessionario ottenne un decreto ingiuntivo. L'ente oppose il decreto deducendo la nullità o inefficacia della cessione per inosservanza della forma prescritta dalla normativa sulla contabilità pubblica. La domanda del cessionario fu respinta in primo grado e in appello: la Corte d'appello di Bari, con sentenza n. 1751/2017 depositata l'8 novembre 2017, ritenne applicabile l'art. 69, comma 3, del R.D. n. 2440/1923 anche agli enti pubblici non statali e considerò necessaria, a pena di inefficacia verso il debitore ceduto, la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Con un unico motivo, il cessionario denunciò la violazione dell'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 11 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni, sostenendo che la disciplina del 1923 riguardasse soltanto crediti verso lo Stato e le sue articolazioni e non fosse estensibile agli enti pubblici territoriali o comunque non statali. La questione investiva inoltre il rapporto tra tale disciplina generale e quella speciale sulle cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, benché il credito ceduto derivasse da un illecito e non dall'esecuzione di un appalto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha precisato che non era in contestazione la natura pubblica dell'ente, ma l'estensione agli enti pubblici non statali della regola formale prevista dall'art. 69, comma 3, del R.D. n. 2440/1923. Tale norma, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte, è eccezionale e riguarda soltanto l'amministrazione statale, senza possibilità di applicazione analogica o estensiva agli enti pubblici diversi dallo Stato e dalle sue articolazioni. La disciplina speciale della L. n. 554/1999, poi modificata, concerne invece le cessioni di crediti vantati a titolo di corrispettivo di appalto; non comprende il credito risarcitorio in esame, sorto dall'illegittima esclusione dalla gara. Poiché il debitore ceduto era un ente pubblico non statale e il credito non aveva fonte nell'esecuzione di un appalto, la Corte d'appello aveva erroneamente applicato il requisito formale del 1923. La Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 69, comma 3, R.D. n. 2440/1923
Il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 – che richiede, per l’efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge – è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicchè esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali
Il requisito formale previsto dall'art. 69, comma 3, per l'efficacia della cessione del credito è riferito alla sola amministrazione statale e non può essere esteso analogicamente o estensivamente agli enti pubblici non statali.
art. 115, comma 1, L. n. 554/1999
La L. n. 554 del 1999, art. 115, poi modificata dal codice appalti (D.Lgs. n. 163 del 2006) nel comma 1 si riferisce, infatti, espressamente ai crediti vantati a titolo di corrispettivo di appalto.
La disciplina speciale riguarda le cessioni di crediti verso le amministrazioni pubbliche aventi fonte nel corrispettivo di un appalto; non si applica al credito risarcitorio derivante dall'illegittima esclusione da una gara.
art. 11 D.P.R. n. 554/1999
La disciplina speciale della L. n. 554 del 1999, art. 115, poi modificata dal codice appalti (D.Lgs. n. 163 del 2006) nel comma 1 si riferisce, infatti, espressamente ai crediti vantati a titolo di corrispettivo di appalto.
La Corte ha esaminato la censura formulata anche con riferimento all'art. 11 del D.P.R. n. 554/1999, ma la delimitazione della disciplina speciale sulle cessioni dei crediti da appalto è ricondotta nel ragionamento decisorio all'art. 115 della L. n. 554/1999.
Massime di principio
- L'art. 69, comma 3, del R.D. n. 2440/1923, in quanto norma eccezionale, si applica alle cessioni di crediti verso lo Stato e le sue articolazioni, ma non può essere esteso in via analogica o estensiva agli enti pubblici non statali.
- La disciplina speciale delle cessioni di crediti prevista per i contratti pubblici riguarda i crediti vantati a titolo di corrispettivo dell'appalto; non comprende i crediti risarcitori derivanti da un illecito verificatosi nell'ambito di una procedura di gara.
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