Cassazione Civile, Ordinanza n. 32784/2019 del 13/12/2019
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (coeredi)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto al Tribunale di Avellino il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis per la morte del congiunto, deceduto in seguito a una caduta da un ciclomotore avvenuta il 29 luglio 1998 a Pratola Serra, che gli attori attribuivano all’aggressione di cani randagi o vaganti. Avevano convenuto il Comune di Pratola Serra e l’Azienda Sanitaria Locale Avellino, deducendo l’omissione delle attività di prevenzione del randagismo di rispettiva competenza. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, in misura inferiore a quella richiesta. La Corte d’Appello di Napoli, accogliendo l’appello principale del Comune e quello incidentale dell’ASL, aveva invece rigettato la domanda, ritenendo non provato il nesso causale tra la caduta, le lesioni e il decesso: la CTU civile aveva fatto uso di risultanze autoptiche tratte da un procedimento penale, dove l’esame era stato dichiarato inutilizzabile perché svolto senza i necessari avvisi agli indagati. I coeredi hanno proposto cinque motivi, tutti riferiti agli artt. 156 e 157 c.p.c., e, per il quinto, anche all’art. 101 c.p.c. Hanno sostenuto: 1) che la violazione del contraddittorio nella formazione di una prova proveniente da altro processo può rilevare solo se il contraddittorio non sia stato garantito anche nel processo di acquisizione e se la relativa violazione sia stata specificamente eccepita; il Comune in primo grado aveva contestato la CTU e chiesto chiarimenti, senza dedurre la violazione del contraddittorio; 2) che la CTU civile non era affetta da nullità e che l’eccezione del Comune non riguardava tale consulenza; 3) che l’eventuale nullità era sanabile e non era stata tempestivamente eccepita; 4) che il Comune non aveva riproposto l’eccezione in sede di precisazione delle conclusioni dopo il rigetto, implicito, da parte del Tribunale; 5) che i coeredi, non essendosi costituiti parte civile, non erano vincolati dalle statuizioni del giudizio penale sull’inutilizzabilità dell’autopsia.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri quattro. Ha rilevato che il giudice civile può utilizzare prove raccolte in un diverso processo, ma la prova acquisita entra nel thema probandum del processo di approdo e deve poter essere sottoposta in quel processo al contraddittorio delle parti. Nel caso concreto, in primo grado il Comune si era limitato a contestare l’elaborato peritale e a chiedere chiarimenti; solo in appello aveva dedotto che la CTU non poteva provare il nesso causale perché fondata su un’autopsia inutilizzabile nel procedimento penale. Non risultava quindi dedotto tempestivamente un vizio del contraddittorio nel processo civile di approdo: la sola violazione verificatasi nel processo di provenienza non comportava la nullità della CTU civile. La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione nel merito secondo il principio enunciato e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
artt. 24 e 111 Cost.
Nondimeno, si è pure precisato che tale principio “convive con quello della rituale acquisizione della prova nel processo della cui cognizione è investito il giudice”, principio dotato anch’esso di rilievo costituzionale, visto “che trova fondamento negli artt. 24 e 111 Cost.”
La possibilità di utilizzare nel processo prove raccolte altrove non elimina l’esigenza costituzionale che, nel processo in cui la prova viene acquisita, sia garantito il contraddittorio.
art. 111 Cost.
trovando tale principio fondamento “nella mancanza nell’ordinamento di un qualsiasi divieto; nella assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altre; nell’unità della giurisdizione” e “nel principio di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata, prescritta dall’art. 111 Cost.”
Le prove raccolte in un diverso processo possono essere utilizzate per formare il convincimento del giudice, se acquisite nel processo in cui devono essere valutate, in coerenza con l’economia processuale e la ragionevole durata.
artt. 156 e 157 c.p.c.
Non essendo ciò avvenuto, deve, dunque, concludersi nel senso che la violazione del principio del contraddittorio è rimasta, effettivamente, confinata – fino all’iniziativa poi assunta con l’appello – al giudizio di provenienza.
La nullità non si trasferisce automaticamente nel processo di approdo per il solo fatto che la prova sia stata formata senza contraddittorio nel processo di provenienza: occorre che nel processo di approdo sia dedotto un concreto vizio del contraddittorio, come l’omessa rinnovazione della consulenza richiesta o la mancata ammissione di controdeduzioni.
Massime di principio
- Il giudice civile può utilizzare, per formare il proprio convincimento, prove raccolte in un diverso processo, tra le stesse parti o tra parti diverse, purché esse siano ritualmente acquisite al processo nel quale devono essere valutate.
- Quando una consulenza tecnica proveniente da un altro processo è acquisita nel nuovo giudizio, essa entra nel relativo thema probandum. Le parti devono poter esercitare in quel giudizio le facoltà di contraddittorio, comprese la richiesta di rinnovazione della consulenza, la formulazione di controdeduzioni e la sottoposizione di critiche al giudice.
- La violazione del contraddittorio verificatasi nel processo di provenienza non determina, da sola, l’inutilizzabilità o la nullità della consulenza nel processo di approdo. La parte che intende contestarne l’utilizzazione deve dedurre un vizio del contraddittorio verificatosi nel processo di approdo, non limitarsi a invocare la violazione avvenuta nel procedimento originario.
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