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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31041/2019 del 27/11/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Nel corso dell’esecuzione promossa dall’agente della riscossione mediante pignoramento del credito vantato dal debitore verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a titolo di equa riparazione per ingiusta detenzione, il debitore aveva proposto opposizione deducendo l’impignorabilità del credito e la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento e del pignoramento. Il Tribunale di Lecce aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 648/2017 pubblicata il 19 giugno 2017, aveva confermato la decisione. In Cassazione il ricorrente ha formulato due motivi: con il primo, denunciando violazione dell’art. 545 c.p.c. e degli artt. 2, 3, 13 e 24 Cost., ha sostenuto che il credito per equa riparazione da ingiusta detenzione fosse impignorabile; con il secondo, denunciando violazione del D.P.R. n. 602/1973, art. 26, in combinato con l’art. 140 c.p.c. e con gli artt. 6, 7 e 10-bis del D.P.R. n. 223/1989, nonché omesso esame di fatto decisivo, ha contestato la regolarità delle notificazioni delle cartelle e del pignoramento. Il ricorso, iscritto nel 2018, è stato notificato via PEC il 17 gennaio 2018. La memoria depositata dal ricorrente è stata spedita per posta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per più ragioni. In primo luogo, non risultava prodotta l’attestazione, sottoscritta dal difensore, di conformità all’originale telematico della copia cartacea della relazione di notificazione via PEC; essendo gli intimati rimasti tali, mancava la prova della regolare notificazione del ricorso. È stata ritenuta irrilevante la questione della notificazione all’Avvocatura distrettuale anziché a quella generale. In secondo luogo, il ricorso era tardivo: poiché il giudizio di primo grado era iniziato nel 2013, il termine lungo applicabile era di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza del 19 giugno 2017, con scadenza il 19 dicembre 2017; la sospensione feriale non operava per la materia dell’esecuzione forzata e la notificazione del ricorso il 17 gennaio 2018 era successiva alla scadenza. La Corte ha quindi ritenuto assorbito l’esame dei motivi ai fini della decisione, svolgendo comunque osservazioni di completezza: il primo motivo era manifestamente infondato, perché l’indennizzo per ingiusta detenzione non è un sussidio di grazia o di sostentamento e non è quindi compreso tra i crediti impignorabili indicati dall’art. 545, secondo comma, c.p.c.; il secondo motivo riguardava la regolarità di atti esecutivi e rientrava nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché la decisione di primo grado era impugnabile soltanto con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. e l’appello era inammissibile. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto e nei limiti dovuti.

Norme richiamate

  • art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5

    l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, perchè il deposito di quest’ultima è esclusivamente diretto ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo – rispetto alla udienza di discussione – ritenuto necessario dal legislatore, e che l’applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti

    La regola che considera tempestivo, ai fini del deposito, il ricorso o controricorso spedito per posta non si estende alla memoria: questa deve essere depositata in modo da garantire al giudice e alle altre parti il congruo anticipo previsto.

  • art. 369 c.p.c., comma 1

    Sebbene il ricorso, in quello che deve ritenersi il suo originale cartaceo (in quanto munito di sottoscrizione autografa del difensore), risulti tempestivamente depositato, il che esclude la sua improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, la mancata attestazione, a sua volta munita di sottoscrizione autografa del difensore, della conformità della copia cartacea della relazione di notificazione, avvenuta a mezzo P.E.C., all’originale telematico, si risolve nell’assoluta mancanza di prova della notificazione del ricorso stesso e nella sua conseguente inammissibilità

    Il tempestivo deposito del ricorso esclude l’improcedibilità prevista dall’art. 369, comma 1, c.p.c.; tuttavia, la copia cartacea della relazione di notificazione via PEC priva dell’attestazione di conformità sottoscritta dal difensore non prova la notificazione e determina l’inammissibilità quando gli intimati non si siano costituiti.

  • art. 327 c.p.c.

    Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2013 e, quindi, essendo applicabile l’art. 327 c.p.c. nella formulazione conseguente alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il termine cd. lungo per impugnare era di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

    Per i giudizi iniziati dopo l’entrata in vigore della modifica richiamata, il termine lungo di impugnazione è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742

    Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata

    La sospensione feriale dei termini non si applica alle impugnazioni relative a giudizi in materia di esecuzione forzata.

  • art. 545 c.p.c., comma 2

    Come correttamente rilevato dalla corte di appello, l’equa riparazione dovuta ai sensi dell’art. 314 c.p.p. in caso di ingiusta detenzione, pur non avendo natura risarcitoria, certamente non può considerarsi o in qualche modo essere equiparata ad un sussidio di grazia o di sostentamento in favore di soggetto bisognoso.

    L’indennizzo per ingiusta detenzione non è assimilabile ai sussidi di grazia o di sostentamento protetti dall’impignorabilità, poiché il suo riconoscimento prescinde dalla povertà o dal bisogno economico del beneficiario.

  • art. 314 c.p.p.

    Ai sensi dell’art. 545 c.p.c., comma 2, “non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri”. Come correttamente rilevato dalla corte di appello, l’equa riparazione dovuta ai sensi dell’art. 314 c.p.p. in caso di ingiusta detenzione, pur non avendo natura risarcitoria, certamente non può considerarsi o in qualche modo essere equiparata ad un sussidio di grazia o di sostentamento in favore di soggetto bisognoso.

    L’equa riparazione prevista per l’ingiusta detenzione è un indennizzo che trova titolo nell’ingiusta privazione della libertà e non nella condizione economica dell’avente diritto; perciò non rientra nella categoria dei sussidi impignorabili.

  • art. 2740 c.c.

    Di conseguenza, il relativo credito non può in nessun modo ritenersi compreso tra quelli per i quali l’art. 545 c.p.c. prevede un eccezionale regime di impignorabilità (in deroga al generale principio di cui all’art. 2740 c.c.), eccezionale regime evidentemente correlato al loro scopo, in senso lato alimentare o comunque diretto soddisfare necessità economiche legate ai bisogni primari del creditore famiglia.

    L’impignorabilità prevista dall’art. 545 c.p.c. costituisce un’eccezione al principio generale di responsabilità patrimoniale e va riferita ai crediti aventi funzione alimentare o destinati a soddisfare bisogni primari.

  • art. 617 c.p.c.

    Si tratta di un motivo certamente inquadrabile nell’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. (avendo ad oggetto non il diritto di procedere ad esecuzione forzata del creditore ma la regolarità degli atti del procedimento esecutivo di riscossione o comunque preliminari all’esecuzione).

    La contestazione della regolarità delle cartelle o degli atti del procedimento esecutivo, quando non investe il diritto del creditore di procedere all’esecuzione, appartiene all’opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 111 Cost.

    In relazione allo stesso, di conseguenza, deve rilevarsi (ciò che è possibile anche di ufficio nella presente sede, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3) l’inammissibilità dell’appello proposto dall’opponente, in quanto la sentenza di primo grado era suscettibile di impugnazione esclusivamente a mezzo di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

    La sentenza resa sull’opposizione agli atti esecutivi è impugnabile esclusivamente con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; l’appello proposto contro di essa è inammissibile.

  • art. 382 c.p.c., comma 3

    In relazione allo stesso, di conseguenza, deve rilevarsi (ciò che è possibile anche di ufficio nella presente sede, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3) l’inammissibilità dell’appello proposto dall’opponente, in quanto la sentenza di primo grado era suscettibile di impugnazione esclusivamente a mezzo di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

    La Corte può rilevare d’ufficio, in sede di legittimità, l’inammissibilità dell’appello e cassare senza rinvio la sentenza che abbia confermato la decisione di primo grado, se questa era impugnabile soltanto con ricorso straordinario per cassazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    La dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto e nei limiti di legge.

Massime di principio

  • La copia cartacea della relazione di notificazione di un ricorso notificato via PEC, se priva dell’attestazione di conformità all’originale telematico sottoscritta dal difensore, non prova la notificazione; quando gli intimati non si costituiscono, la mancanza della prova della regolare notificazione determina l’inammissibilità del ricorso.
  • Nel giudizio di impugnazione relativo all’esecuzione forzata non opera la sospensione feriale dei termini; il termine lungo va quindi calcolato senza sospensione.
  • I crediti per l’equa riparazione dovuta in caso di ingiusta detenzione non sono assimilabili ai sussidi di grazia o di sostentamento impignorabili ai sensi dell’art. 545, secondo comma, c.p.c., perché il diritto all’indennizzo prescinde dalla condizione di bisogno economico e dipende dall’ingiusta privazione della libertà.
  • La contestazione della regolarità delle cartelle di pagamento e degli atti del procedimento esecutivo, quando non riguarda il diritto di procedere ad esecuzione forzata, è opposizione agli atti esecutivi; la relativa sentenza è impugnabile soltanto con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., non con appello.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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