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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10730/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La decisione conferma quindi la rideterminazione della pena operata dal giudice dell'esecuzione nell'ambito dell'istanza ex art. 671 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il soggetto condannato ha impugnato per cassazione l'ordinanza della Corte d'appello che, decidendo sull'istanza di cumulo/continuazione ex art. 671 c.p.p., aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio. Il ricorso censurava in particolare l'entità degli aumenti di pena riconosciuti per i reati satellite, ritenendoli eccessivi. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito della quantificazione della pena, non consentita in sede di legittimità; inoltre ritiene corretta l'applicazione del criterio di cui all'art. 187 disp. att. c.p.p. nella scelta della pena base e sufficientemente motivata la determinazione degli aumenti per i singoli capi, effettuata considerando personalità dell'imputato, ravvicinata commissione dei fatti dopo la scarcerazione, sorveglianza speciale, recidiva, intensità del dolo, motivi a delinquere e gravità obiettiva delle condotte.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma che disciplina l'istanza di applicazione della continuazione in executivis, rispetto alla quale è stata impugnata la rideterminazione della pena

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    il giudice dell'esecuzione deve porre come pena base quella relativa alla pena più grave inflitta nei giudizi da unificare

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    indicato come reato per il quale era stata inflitta la pena più grave, assunta a base del calcolo

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la prassi decisoria in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del merito della quantificazione della pena effettuata dal giudice dell'esecuzione, quando la motivazione sia specifica e non manifestamente illogica.
  • Nella determinazione della pena in sede di continuazione ex art. 671 c.p.p., la pena base va individuata secondo il criterio della pena più grave, come stabilito dall'art. 187 disp. att. c.p.p.
  • La quantificazione degli aumenti per i reati satellite è censurabile in cassazione solo se manchi una motivazione specifica o vi sia un evidente vizio logico; è invece sufficiente una motivazione che richiami elementi concreti della personalità, della pericolosità e delle modalità dei fatti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, normalmente, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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