Sentenza del 05/10/2022 n. 28950 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. ha impugnato il rigetto da parte dell'Agenzia del Territorio della sua richiesta di mantenere l'intestazione nella consistenza originaria di una particella catastale, oggetto di frazionamento in una zona di demarcazione tra proprietà privata e fascia demaniale marittima. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la competenza giurisdizionale del giudice tributario e ha sollevato questioni relative alla falsa applicazione del giudicato e all'errato procedimento, sostenendo che la delimitazione del demanio marittimo è di competenza del Ministero della Marina Mercantile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la giurisdizione del giudice tributario sull'impugnazione di atti catastali contestati da privati, ha respinto le doglianze sull'applicazione del giudicato e sull'integrazione del contraddittorio, ritenendo che l'Agenzia fosse l'unica legittimata passiva nel giudizio limitato alle operazioni catastali. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
Stabilisce la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative agli atti catastali contestati da privati, in relazione all'incidenza diretta di tali atti sui tributi.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, utilizzata dall'Agenzia per contestare giurisdizione, falsa applicazione del giudicato e errori di procedimento.
Riferito alla preclusione del giudicato, ma in questo caso la Corte ha escluso l'applicazione estensiva del giudicato relativo ad altro terreno.
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis
Ha disciplinato il procedimento in Camera di consiglio senza discussione orale per il caso specifico.
Massime di principio
- La giurisdizione sulle controversie relative agli atti catastali, anche se riguardanti confini con demanio marittimo, spetta al giudice tributario e non al giudice ordinario.
- La notifica del ricorso per cassazione alla parte e non al procuratore costituito è una nullità sanabile e non determina l'inesistenza del procedimento.
- Il giudicato formatosi in un procedimento diverso e con parti differenti non vincola automaticamente il giudice tributario in una controversia catastale distinta.
- L'ente pubblico che interviene esclusivamente per la trascrizione delle variazioni catastali è legittimato passivo nel giudizio tributario relativo a tali operazioni, anche se non competente per la delimitazione del demanio marittimo.
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