Sentenza del 05/10/2022 n. 788 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
ICI - area demaniale in concessione - valore - determinazione - mancato accatastamento - gruppo "D" - attività di impresa - criterio del "valore contabile" - applicazione - legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Determinazione dell'ICI per un'area demaniale in concessione (pontile galleggiante con area di ingresso) non iscritta al Catasto nell'anno d'imposta 2010; la Società contestava l'applicazione della rendita catastale successivamente attribuita dall'Agenzia e chiedeva l'applicazione del criterio del valore contabile previsto per i beni del gruppo D posseduti da imprese e non ancora iscritti in Catasto
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello della Società : ha ritenuto applicabile il criterio del valore contabile ex art. 5, comma 3, D.lgs. n.504/1992 (in combinato con art.7 comma 3, D.L. n.333/1992) perché nel 2010 l'immobile non era iscritto in Catasto, era classificato nel gruppo D ed era utilizzato dall'impresa. Ha quindi annullato l'accertamento comunale e riconosciuto l'ICI dovuta calcolata sul valore contabile risultante dal registro dei beni ammortizzabili, pari a Euro 514,33. Spese compensate
Norme richiamate
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992
art. 5, comma 3, D.Lgs. n.504/1992
Per i fabbricati classificabili in categoria D, non iscritti in Catasto e interamente posseduti da imprese, fino all'anno di iscrizione con rendita la base imponibile ICI si determina con il criterio del valore contabile (costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati).
art. 7, comma 3, d.l. n. 333/1992
art. 7, comma 3, D.L. 11 luglio 1992, n.333
Indica i criteri di determinazione basati sui costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati (richiamati dall'art.5 comma 3 del D.Lgs. 504/1992) per i beni non iscritti in catasto.
art. 16, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Definisce l'obbligo per le imprese di tenere il registro dei beni ammortizzabili, dal quale desumere il valore contabile da utilizzare per la determinazione della base imponibile.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (art. 28) - DOCFA
art. 28 R.D.L. n.652/1939
Norme tecniche per la presentazione della dichiarazione di accertamento della proprietà immobiliare urbana (DOCFA) e l'attribuzione della rendita catastale; gli atti di attribuzione modificano l'efficacia della rendita solo con la loro notificazione.
Massime di principio
- Se un immobile classificabile in categoria D non è iscritto in Catasto nell'anno d'imposta, ed è interamente posseduto e utilizzato dall'impresa, la base imponibile ICI si determina con il criterio del valore contabile, non con la rendita catastale.
- Il valore contabile si ricava dal registro dei beni ammortizzabili (art.16 DPR 600/1973) e comprende i costi di acquisizione e tutti i costi incrementativi contabilizzati fino al periodo rilevante indicato dalla norma o fino alla data indicata dalla giurisprudenza applicabile.
- La rendita catastale attribuita successivamente non può essere retroattivamente usata per ricalcolare imposte di anni precedenti se l'attribuzione non era ancora efficace per i soggetti interessati (efficacia subordinata alla notificazione).
- Nel caso di aree demaniali concesse in uso, le stesse regole di determinazione dell'ICI per i beni del gruppo D si applicano anche se la proprietà è pubblica, quando l'area è gestita in concessione e impiegata dall'impresa concedente.
- In contenziosi simili conviene produrre il registro dei beni ammortizzabili e la documentazione dei costi incrementativi per dimostrare il valore contabile; inoltre è utile registrare la data di presentazione del DOCFA e verificare la data di efficacia/notifica della rendita catastale.
- Se vi è discordanza tra l'ente impositore e il contribuente sul criterio da applicare, la giurisprudenza tende a privilegiare il valore contabile quando sussistono i requisiti normativi (gruppo D, uso imprenditoriale, mancanza di rendita vigente).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 ott 2022Sentenza del 05/10/2022 n. 1146 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
- Sentenza · 5 ott 2022Sentenza del 05/10/2022 n. 3804 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 5 ott 2022Sentenza del 05/10/2022 n. 4320 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 5 ott 2022Sentenza del 05/10/2022 n. 28915 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 ott 2022Sentenza del 05/10/2022 n. 28925 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 ott 2022Sentenza del 05/10/2022 n. 28937 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →