Sentenza del 05/10/2022 n. 1146 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 070 2017 00056447 25 XXX, notificata il 20/10/2018, relativa a presunto mancato versamento IVA 2013 della società di persone. Il ricorrente contestava la notifica (sostenendo che la notifica si sarebbe perfezionata solo il 26/10 tramite comunicazione/CAD) e deduceva la violazione del principio del beneficium excussionis (art. 2304 c.c.), ovvero che l'agente avrebbe dovuto preventivamente escutere la società prima di notificare al socio; inoltre si è richiamato ad alcune norme di procedura civile (art. 140 c.p.c. e ss.).
La decisione
Tanto in primo grado quanto in appello il ricorso è stato rigettato per tardività. La Corte ha ritenuto che la cartella fosse regolarmente notificata il 20/10/2018 a mani del figlio convivente (B.R.), pertanto la comunicazione successiva non costituiva deposito (CAD) ma mera comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e la notifica si è perfezionata alla consegna al soggetto abilitato. Di conseguenza il termine decadenziale di 60 giorni per proporre ricorso è decorso il 19/12/2018: il ricorso è stato depositato il 20/12/2018 e quindi è tardivo e inammissibile. L'appellante è stato condannato alle spese di entrambi i gradi (in appello liquidate in € 2.500,00 oltre accessori).
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992, art.21
Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
Termine perentorio di 60 giorni: la cartella notificata vale come notifica del ruolo; la proposizione del ricorso oltre tale termine rende l'impugnazione inammissibile.
D.P.R. 600/1973, art.36-bis
Norma che disciplina il controllo automatizzato dei dati fiscali; la sentenza riconosce la legittimità del ruolo formato sulla base del controllo automatizzato previsto da questa norma.
D.P.R. 633/1972, art.54-bis
Analogo riferimento per il controllo automatizzato in materia IVA; il ruolo derivante da controllo automatico è ritenuto correttamente formato.
Codice Civile, art.2304
Richiamato dal ricorrente come fondamento del beneficium excussionis (escussione della società prima di agire sui soci). La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento non sia atto esecutivo ma atto prodromico alla riscossione coattiva, per cui la eccezione non impedisce la legittima notifica al coobbligato.
Legge 890/1982, art.8 (richiamo giurisprudenziale)
Richiamata in riferimento alla prova del perfezionamento della notificazione postale: se l'atto è consegnato a persona abilitata la notifica si perfeziona alla consegna; se l'atto è depositato in ufficio postale la prova del perfezionamento richiede la CAD/avviso di ricevimento.
Codice di Procedura Civile, art.140 e ss.
L'appellante ha invocato tale disposizione senza che la Corte ne abbia riconosciuto rilievo capace di incidere sulla decorrenza del termine decadenziale per impugnare la cartella.
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso avverso la cartella di pagamento è perentorio: 60 giorni dalla notificazione dell'atto; il mancato rispetto del termine rende il ricorso inammissibile.
- La notifica della cartella a persona diversa dal destinatario ma abilitata a riceverla (es. convivente/figlio convivente) perfeziona la notificazione alla data di consegna al ricevente e non alla data di ricezione della successiva comunicazione (CAN/CAD).
- La cartella di pagamento è considerata atto prodromico/strumentale alla riscossione e non un atto esecutivo: quindi, in linea generale, la notifica al coobbligato è legittima anche se non è stata precedentemente escossa la società, salvo prova contraria di specifici vizi nella procedura.
- Se la notifica non è andata a persona abilitata e si è verificato un deposito postale, la prova del perfezionamento può richiedere la produzione della CAD/avviso di ricevimento; conservare sempre la documentazione postale rilevante.
- Per difendersi efficacemente: verificare la data e le modalità di notifica, raccogliere immediatamente la prova (ricevute, CAD/avvisi), proporre impugnazione entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto e, se si contesta la correttezza della notifica, produrre documenti che dimostrino l'irregolarità.
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