Sentenza del 05/10/2022 n. 28915 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della C.T.R. sostenendo la sussistenza di un' assoluta contraddittorietà tra la parte motiva e il dispositivo: nella motivazione la Corte affermava la legittimità della sentenza di primo grado (rigetto del ricorso della contribuente, in quanto il maggior reddito derivava da plusvalenza per cessione dell'azienda), mentre nel dispositivo, inspiegabilmente, veniva accolto l'appello della contribuente. La doglianza è stata formulata invocando D.Lgs. 546/1992, art.36 e art.132 c.p.c., e l'art.360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, ha constatato la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo che rende la sentenza nulla per l'impossibilità di conoscerne e comprenderne il contenuto complessivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame e per la determinazione delle spese, compresi i costi del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Utilizzato in relazione alla necessità che la decisione di merito contenga una motivazione coerente e comprensibile; la mancata corrispondenza tra motivazione e dispositivo rende la pronuncia invalida.
art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato per i principi formali che regolano la forma e il contenuto della decisione; la Corte ha ritenuto che la violazione della corrispondenza fra motivazione e dispositivo incida sulla validità del provvedimento.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Fondamento delle censure in cassazione: la contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione (n.3) e le violazioni di forma essenziali (n.4) possono giustificare la cassazione per nullità della sentenza impugnata.
Cass. 09/05/2007, n. 10637 (giurisprudenza richiamata)
Richiamata quale principio consolidato secondo cui la contraddittorietà fra motivazione e dispositivo determina la nullità della pronuncia perché ne impedisce la comprensibilità e conoscibilità.
Massime di principio
- Una pronuncia di merito deve essere coerente: la motivazione e il dispositivo devono corrispondere; la loro contraddizione può determinare la nullità della sentenza e la cassazione.
- Se il dispositivo accoglie l'appello ma la motivazione ne nega le ragioni di fatto o di diritto, è possibile proporre ricorso per cassazione per vizio motivazionale/contraddittorio ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- La cassazione per contraddittorietà non decide il merito della controversia fiscale: la causa torna al giudice di merito per un nuovo esame, potenzialmente in diversa composizione.
- Per chi assume la difesa: controllare sempre la corrispondenza tra motivazione e dispositivo prima di considerare la sentenza definitiva; in caso di errore formale grave è possibile ottenere la cassazione e il rinvio.
- Il fatto che un giudice di appello abbia inserito un dispositivo favorevole non garantisce la stabilità della decisione se la motivazione non supporta il risultato; anche la parte apparentemente vincente rischia la perdita del tutto in caso di annullamento per contrasto motivazionale.
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