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Sentenza

Sentenza del 05/10/2022 n. 4320 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Notificazioni - Atti di imposizione tributaria - Scissione - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2011 per tardiva notifica: il ricorrente deduceva che la notifica fosse avvenuta il 10.01.2017, oltre il termine di decadenza quadriennale (scadente il 31.12.2016). L'Agenzia sosteneva invece che la raccomandata era stata spedita il 20.12.2016 e pertanto la notifica era tempestiva; per effetto della momentanea irreperibilità del destinatario l'agente aveva depositato il plico in giacenza e inviato raccomandata informativa il 23.12.2016, con perfezionamento formale della notifica successivamente.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia e ha riformato la sentenza di primo grado. Applicando il principio di 'scissione soggettiva' sancito dalle Sezioni Unite (sent. n.40543/2021), ha ritenuto che ai fini del rispetto del termine di decadenza rileva la data in cui l'ente ha compiuto gli adempimenti necessari per la notificazione (data di spedizione/avvenuta consegna all'ufficio postale, 20.12.2016) e non la successiva data di effettiva conoscenza da parte del contribuente. Conseguenza: l'accertamento è stato considerato tempestivo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600

    art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica agli atti tributari: ai fini dei termini di decadenza rileva l'adempimento posto in essere dall'amministrazione (es. consegna/spedizione) e non la conoscenza successiva del contribuente

  • art. 16, comma 4, d.lgs. 546/1992

    art. 16, comma 4, d.lgs. n.546/1992

    Richiamato nel dibattito giurisprudenziale circa la figura del messo notificatore speciale; nulla ostante la diversa qualificazione del notificatore, il principio di scissione soggettiva è applicabile

  • Cass. SS.UU., sent. n.40543 del 17/12/2021

    sent. n.40543/2021 (Sezioni Unite)

    Decisione di legittimità che stabilisce definitivamente l'applicabilità al procedimento tributario del principio della scissione soggettiva: per il calcolo dei termini di decadenza rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notificazione

Massime di principio

  • Per gli atti di imposizione tributaria conta la data in cui l'Amministrazione ha compiuto gli adempimenti necessari alla notificazione (es. consegna all'ufficio postale, spedizione), non la data di effettiva ricezione o presa visione del contribuente.
  • Il principio di scissione soggettiva si applica anche quando la notificazione è effettuata tramite messo speciale o tramite Ufficio postale: la tempestività del potere impositivo va valutata con riferimento all'operato dell'ente notificante.
  • In caso di giacenza postale per irreperibilità del destinatario, la data di deposito/avvenuta consegna al postino è rilevante ai fini del termine di decadenza; la successiva decadenza dei termini per il ritiro da parte del destinatario non retrotrae il termine impositivo.
  • Il contribuente dovrebbe conservare e produrre documenti che comprovino irregolarità formali nella notifica (difetti di procedura, assenza di prova di spedizione, mancata osservanza di formalità previste) per opporsi efficacemente alla tempestività dell'atto.
  • Prassi consigliata per l'Amministrazione: documentare e conservare prova della spedizione/consegna (ricevute, moduli di raccomandata, rapporti di giacenza) poiché questa data è decisiva per la decorrenza dei termini di decadenza.
  • Eccezioni possibili: se la notifica è formalmente viziata o manca la prova del compimento degli atti necessari alla notificazione, la scissione non potrà essere invocata a favore dell'Amministrazione; inoltre, per dichiarazioni recettizie 'non solitarie' la conoscenza del destinatario può essere condizione dell'efficacia.

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