Sentenza del 05/10/2022 n. 4320 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Notificazioni - Atti di imposizione tributaria - Scissione - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2011 per tardiva notifica: il ricorrente deduceva che la notifica fosse avvenuta il 10.01.2017, oltre il termine di decadenza quadriennale (scadente il 31.12.2016). L'Agenzia sosteneva invece che la raccomandata era stata spedita il 20.12.2016 e pertanto la notifica era tempestiva; per effetto della momentanea irreperibilità del destinatario l'agente aveva depositato il plico in giacenza e inviato raccomandata informativa il 23.12.2016, con perfezionamento formale della notifica successivamente.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia e ha riformato la sentenza di primo grado. Applicando il principio di 'scissione soggettiva' sancito dalle Sezioni Unite (sent. n.40543/2021), ha ritenuto che ai fini del rispetto del termine di decadenza rileva la data in cui l'ente ha compiuto gli adempimenti necessari per la notificazione (data di spedizione/avvenuta consegna all'ufficio postale, 20.12.2016) e non la successiva data di effettiva conoscenza da parte del contribuente. Conseguenza: l'accertamento è stato considerato tempestivo. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica agli atti tributari: ai fini dei termini di decadenza rileva l'adempimento posto in essere dall'amministrazione (es. consegna/spedizione) e non la conoscenza successiva del contribuente
art. 16, comma 4, d.lgs. 546/1992
art. 16, comma 4, d.lgs. n.546/1992
Richiamato nel dibattito giurisprudenziale circa la figura del messo notificatore speciale; nulla ostante la diversa qualificazione del notificatore, il principio di scissione soggettiva è applicabile
Cass. SS.UU., sent. n.40543 del 17/12/2021
sent. n.40543/2021 (Sezioni Unite)
Decisione di legittimità che stabilisce definitivamente l'applicabilità al procedimento tributario del principio della scissione soggettiva: per il calcolo dei termini di decadenza rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notificazione
Massime di principio
- Per gli atti di imposizione tributaria conta la data in cui l'Amministrazione ha compiuto gli adempimenti necessari alla notificazione (es. consegna all'ufficio postale, spedizione), non la data di effettiva ricezione o presa visione del contribuente.
- Il principio di scissione soggettiva si applica anche quando la notificazione è effettuata tramite messo speciale o tramite Ufficio postale: la tempestività del potere impositivo va valutata con riferimento all'operato dell'ente notificante.
- In caso di giacenza postale per irreperibilità del destinatario, la data di deposito/avvenuta consegna al postino è rilevante ai fini del termine di decadenza; la successiva decadenza dei termini per il ritiro da parte del destinatario non retrotrae il termine impositivo.
- Il contribuente dovrebbe conservare e produrre documenti che comprovino irregolarità formali nella notifica (difetti di procedura, assenza di prova di spedizione, mancata osservanza di formalità previste) per opporsi efficacemente alla tempestività dell'atto.
- Prassi consigliata per l'Amministrazione: documentare e conservare prova della spedizione/consegna (ricevute, moduli di raccomandata, rapporti di giacenza) poiché questa data è decisiva per la decorrenza dei termini di decadenza.
- Eccezioni possibili: se la notifica è formalmente viziata o manca la prova del compimento degli atti necessari alla notificazione, la scissione non potrà essere invocata a favore dell'Amministrazione; inoltre, per dichiarazioni recettizie 'non solitarie' la conoscenza del destinatario può essere condizione dell'efficacia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 ott 2022Sentenza del 05/10/2022 n. 788 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 5 ott 2022Sentenza del 05/10/2022 n. 1146 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
- Sentenza · 5 ott 2022Sentenza del 05/10/2022 n. 3804 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 5 ott 2022Sentenza del 05/10/2022 n. 28915 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 ott 2022Sentenza del 05/10/2022 n. 28925 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 ott 2022Sentenza del 05/10/2022 n. 28937 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →