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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15268/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza sui conti correnti bancari del contribuente. L’Ufficio aveva imputato come redditi diversi non dichiarati, ai sensi dell’art. 67 t.u.i.r., l’importo di euro 3.133, corrispondente a tre versamenti su quarantatré complessivamente contestati, mentre gli altri quaranta erano stati ritenuti non reddituali perché provenienti dal padre o da altri parenti. La CTP di Roma aveva respinto il ricorso per mancata prova della provenienza dei tre versamenti; la CTR del Lazio aveva confermato. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2727 e 2728 c.c. e dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse negato la possibilità di prova contraria tramite presunzioni semplici e non avesse valutato il complesso degli indizi offerti; 2) violazione dell’art. 32 cit. per travisamento della presunzione bancaria, che non consentirebbe la automatica qualificazione come reddito di ogni versamento non giustificato; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, perché la CTR si sarebbe limitata a riprodurre la sentenza di primo grado senza esaminare in concreto i motivi di appello e le circostanze dedotte in prova contraria.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di motivazione apparente della sentenza d’appello. Ha affermato che la CTR aveva motivato per relationem in modo solo apparente e acritico, limitandosi a richiamare stralci della decisione di primo grado e la rubrica del motivo di appello, senza dar conto di un’autonoma valutazione delle deduzioni difensive e delle ragioni di infondatezza del gravame. L’accoglimento del terzo motivo ha assorbito il primo e il secondo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67 t.u.i.r.

    è la base normativa dell’imputazione fiscale dei versamenti ritenuti reddituali dall’Amministrazione nel caso concreto.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l’uso delle presunzioni nell’accertamento fiscale e la loro valutazione da parte del giudice di merito.

  • art. 2728 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la prova contraria non fosse stata correttamente considerata rispetto alla presunzione legale bancaria.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    la presunzione legale relativa sui versamenti in conto corrente richiede una prova contraria analitica del contribuente per ciascuna movimentazione contestata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro del ricorso per violazione di legge dedotto sui primi due motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    parametro del ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    impone una motivazione effettiva della sentenza tributaria; la sua violazione è stata ravvisata per motivazione solo apparente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per evidenziare la tardività della memoria illustrativa depositata oltre il termine previsto.

Massime di principio

  • La sentenza d’appello può essere motivata per relationem solo se il giudice del gravame dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, in modo da far emergere un’autonoma valutazione critica delle questioni devolute.
  • È nulla la decisione che si limiti a richiamare acriticamente la sentenza di primo grado senza esporne il contenuto in modo utile al controllo e senza verificare la pertinenza e decisività delle argomentazioni rispetto ai motivi di appello.
  • Nel contenzioso sugli accertamenti bancari, la presunzione legale relativa sui versamenti non giustificati non opera in modo automatico come prova definitiva di reddito imponibile, ma deve essere verificata alla luce delle deduzioni e della prova contraria del contribuente.
  • La prova contraria in materia di accertamenti bancari richiede un riscontro analitico delle singole movimentazioni contestate; il giudice di merito deve esaminare specificamente le circostanze dedotte dal contribuente per ciascun versamento.
  • Quando il vizio di motivazione della sentenza impugnata è fondato, l’esame degli ulteriori motivi di ricorso resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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