Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34604/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 5 maggio 2026, che aveva parzialmente accolto l’appello contro il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto il 17 gennaio 2022, finalizzato alla confisca di somme collegate a un profitto complessivo contestato di circa 13,16 milioni di euro. Le indagini riguardavano importazioni di biciclette elettriche e componenti dalla Cina e dalla Turchia, asseritamente dichiarati in modo non veritiero come parti da assemblare, così da sottrarre le merci ai dazi antidumping e all’IVA all’importazione e indurre in errore i funzionari doganali; erano contestati contrabbando doganale, falsità nelle dichiarazioni doganali e truffa aggravata e continuata, oltre alla responsabilità degli enti coinvolti. Il Tribunale aveva disposto la restituzione al ricorrente di euro 31.221,95 e confermato il sequestro di euro 64.108,24 giacenti su un suo conto corrente. Con il primo motivo la difesa sosteneva che il decreto originario avesse disposto un sequestro per equivalente, non un sequestro diretto, e che il Tribunale avesse mutato ex post la natura del vincolo. Con il secondo contestava la sussistenza del nesso tra i 64.108,24 euro sequestrati e i reati, lamentando che la provenienza da accrediti societari fosse stata assunta come prova automatica della derivazione illecita e del profitto personale. Con il terzo denunciava la sovrapposizione tra profitto delle società e profitto personale dell’amministratore, non essendo dimostrato che il risparmio di spesa fosse entrato nella sua sfera patrimoniale. Con il quarto contestava che l’IVA all’importazione omessa fosse inclusa automaticamente nella base confiscabile personale e chiedeva di rideterminarla. Con il quinto lamentava che l’insufficienza della documentazione difensiva sui movimenti bancari fosse stata trasformata in prova della provenienza illecita. Con il sesto denunciava motivazione apparente sulla non pertinenza della precedente sentenza di legittimità n. 34197/2025 e del successivo esito favorevole di merito, invocando una quantificazione individualizzata del profitto. La Corte ha inoltre rilevato che le questioni relative alla carenza originaria dei presupposti del sequestro non potevano essere introdotte nell’appello contro il rigetto della revoca, essendo il decreto stato già confermato in sede di riesame nel 2022.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha premesso che, nell’appello cautelare contro il rigetto della richiesta di revoca, non possono essere riproposte questioni relative alla legittimità genetica del sequestro, riservate al riesame; nel caso concreto il decreto era già stato confermato dal Tribunale del riesame l’8 settembre 2022. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava una critica alla ricostruzione motivata del Tribunale sulla natura diretta del sequestro e non denunciava una violazione di legge deducibile in questa sede. Il secondo e il quinto motivo sono stati ritenuti inammissibili perché rivolti alla valutazione di merito e perché l’ordinanza aveva indicato elementi specifici sugli accrediti, sulla loro origine e sulla loro concomitanza temporale con i profitti delle società; anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato alla luce della motivata ricostruzione della pertinenzialità delle somme trasferite al ricorrente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse: la rideterminazione richiesta non era quantificata con precisione e non risultava che avrebbe condotto a un importo inferiore ai 64.108,24 euro ancora sequestrati. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e perché il Tribunale aveva spiegato che il sequestro era stato ridotto nella misura del profitto accertato a carico del ricorrente. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Ne consegue l'inammissibilità del gravame che deduca per la prima volta in sede di appello motivi inerenti unicamente alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni previste dall'art. 321 cod. proc. pen..

    Le questioni sulla carenza originaria delle condizioni per il sequestro preventivo non possono essere introdotte per la prima volta nell’appello contro il rigetto della richiesta di revoca.

  • art. 127 c.p.p.

    il contraddittorio ( negato dalla difesa, ndr) è assicurato nella presente fase procedimentale dall'art. 127 cod. proc. pen.

    Nel procedimento cautelare considerato, il contraddittorio è assicurato secondo le modalità previste dall’art. 127 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’obbligo del ricorrente di sostenere le spese processuali.

  • art. 292 d.P.R. n. 43/1973

    il tribunale ha coerentemente descritto come non pertinente. In proposito vale ricordare che nel giudizio di appello proposto avverso un decreto di sequestro preventivo possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il mantenimento della misura, mentre il riscontro del "fumus delicti" è riservato alla fase del riesame.

    La disposizione è indicata tra quelle relative alle ipotesi di contrabbando contestate; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale, ma esamina la legittimità del mantenimento del sequestro nel quadro processuale descritto.

  • art. 295, comma 2, lett. c) e d-bis), d.P.R. n. 43/1973

    il tribunale ha coerentemente descritto come non pertinente. In proposito vale ricordare che nel giudizio di appello proposto avverso un decreto di sequestro preventivo possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il mantenimento della misura, mentre il riscontro del "fumus delicti" è riservato alla fase del riesame.

    Le disposizioni sono indicate tra quelle relative alle ipotesi di contrabbando contestate; la Corte non ne interpreta gli elementi costitutivi, decidendo invece le censure entro i limiti del ricorso cautelare.

  • art. 479 c.p. in relazione all’art. 476 c.p.

    il tribunale ha coerentemente descritto come non pertinente. In proposito vale ricordare che nel giudizio di appello proposto avverso un decreto di sequestro preventivo possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il mantenimento della misura, mentre il riscontro del "fumus delicti" è riservato alla fase del riesame.

    Le disposizioni sono menzionate come base delle ipotesi di falsità contestate; la decisione non affronta nel merito la configurabilità di tali reati.

  • art. 640 c.p.

    il tribunale lungi dall'avere, come dedotto dalla difesa, ridotto la mera provenienza del denaro sequestrato da accrediti delle società coinvolte nei reati generatori del profitto in una prova del profitto personale del ricorrente, con una mera presunzione di illiceità dei flussi societari, senza spiegare perché un flusso di denaro proveniente da una società coinvolta debba automaticamente qualificarsi come avente una derivazione causale dal reato, ha chiaramente motivato sul punto, senza quindi alcuna carenza o apparenza della motivazione.

    La pronuncia non stabilisce una regola sostanziale sulla truffa, ma reputa adeguata la motivazione cautelare che collega le somme sequestrate agli illeciti ipotizzati sulla base di elementi specifici, anziché della sola provenienza societaria.

  • art. 25-sexiesdecies d.lgs. n. 231/2001

    in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 292 e 295, comma 2, lett c e d-bis d.P.R. n. 43/73; 81 cpv., 48, 61 n. 2 e 479 in relazione all'art. 476 cod.pen.; 81 cpv.e 640 cod.pen.; 25-sexiesdecies D.Igs. n. 231/01 in relazione agli artt. 292 e 295 d.P.R. n. 43/73; 24, comma 1 e 2, D.Igs. n. 231/01 in riferimento all'art. 640, commi 1 e 2 cod.pen..

    La disposizione è riportata quale norma relativa alla responsabilità degli enti per i reati doganali contestati; la Corte non ne esamina autonomamente i presupposti.

  • art. 24, commi 1 e 2, d.lgs. n. 231/2001

    in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 292 e 295, comma 2, lett c e d-bis d.P.R. n. 43/73; 81 cpv., 48, 61 n. 2 e 479 in relazione all'art. 476 cod.pen.; 81 cpv.e 640 cod.pen.; 25-sexiesdecies D.Igs. n. 231/01 in relazione agli artt. 292 e 295 d.P.R. n. 43/73; 24, comma 1 e 2, D.Igs. n. 231/01 in riferimento all'art. 640, commi 1 e 2 cod.pen..

    La disposizione è indicata come base della responsabilità degli enti in relazione alla truffa contestata; la decisione non ne interpreta i criteri d’imputazione.

  • art. 81 c.p.

    in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 292 e 295, comma 2, lett c e d-bis d.P.R. n. 43/73; 81 cpv., 48, 61 n. 2 e 479 in relazione all'art. 476 cod.pen.; 81 cpv.e 640 cod.pen.

    La norma è richiamata quale disciplina della continuazione in relazione ai reati ipotizzati; la Corte non decide una questione autonoma sulla sua applicazione.

  • art. 48 c.p.

    in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 292 e 295, comma 2, lett c e d-bis d.P.R. n. 43/73; 81 cpv., 48, 61 n. 2 e 479 in relazione all'art. 476 cod.pen.; 81 cpv.e 640 cod.pen.

    La disposizione è menzionata nella contestazione di falsità, ma non viene oggetto di autonoma interpretazione nella decisione.

  • art. 61, n. 2, c.p.

    in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 292 e 295, comma 2, lett c e d-bis d.P.R. n. 43/73; 81 cpv., 48, 61 n. 2 e 479 in relazione all'art. 476 cod.pen.; 81 cpv.e 640 cod.pen.

    La circostanza è riportata tra le norme della contestazione, senza che la Corte ne esamini l’applicazione.

Massime di principio

  • Nell’appello cautelare contro il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo possono essere dedotte questioni relative alla persistenza delle ragioni della misura, ma non censure che attengono esclusivamente alla legittimità originaria del vincolo, riservate alla fase del riesame.
  • Nel ricorso per cassazione contro un’ordinanza in materia di sequestro preventivo, la censura motivazionale è ammissibile solo se denuncia un apparato argomentativo radicalmente mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; non è sufficiente riproporre una diversa lettura degli elementi di fatto.
  • La derivazione del profitto sequestrato non può essere fatta discendere automaticamente dalla sola provenienza delle somme da una società coinvolta nei reati; tuttavia, elementi specifici relativi a accrediti, loro origine e collocazione temporale possono sostenere la valutazione cautelare di pertinenzialità e di trasferimento del profitto alla sfera dell’autore del reato.
  • Una censura cautelare è inammissibile per carenza d’interesse quando la rideterminazione richiesta non è precisata nell’ammontare e non risulta idonea a ridurre il valore delle somme che restano sottoposte a vincolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiConfisca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.