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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22717/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (collaboratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato per le esigenze della Struttura tecnica di missione di cui all'art. 163 d.lgs. n. 163/2006. La collaboratrice ha chiesto il pagamento dei compensi per il periodo giugno-dicembre 2015, sostenendo che il contratto, scaduto il 31 dicembre 2014, fosse stato prorogato ex lege dall'art. 1, comma 257, L. n. 190/2014. Il Ministero aveva invece ritenuto inapplicabile la proroga e aveva disposto la cessazione del rapporto con nota del 10 giugno 2015. La Corte d'appello ha accolto il gravame ministeriale, ritenendo che la proroga operasse solo per i rapporti ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge. Nel ricorso per cassazione la collaboratrice ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno ex art. 2909 c.c., assumendo che fosse incontestato in appello il fatto che tutti i contratti scadessero il 31.12.2014; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse al Ministero provare l'esistenza di diversi contratti prorogabili; 3) vizio di motivazione apparente ex art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e art. 111 Cost.; 4) errata interpretazione dell'art. 1, comma 257, L. n. 190/2014 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., perché la norma andava letta in funzione della continuità dell'attività della struttura e non in base alla sola data di entrata in vigore; 5) omesso esame della relazione tecnica alla legge di stabilità, che avrebbe mostrato l'intento di prorogare gli incarichi in scadenza al 31 dicembre 2014.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché diretti contro argomentazioni della sentenza d'appello rese ad abundantiam e non contro la ratio decidendi effettiva; ha escluso anche la violazione di giudicato, ritenendo che la questione non integrasse una statuizione minima suscettibile di giudicato interno. Ha ritenuto invece fondato il quarto motivo, richiamando un proprio precedente conforme, e ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo. Il quinto motivo è rimasto assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda alla luce del principio di diritto secondo cui l'art. 1, comma 257, L. n. 190/2014 va interpretato valorizzando la finalità di garantire la continuità delle attività della struttura tecnica di missione, con riferimento ai rapporti di collaborazione e non limitatamente ai soli contratti formalmente ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno su un accertamento di fatto non specificamente impugnato in appello; la Corte esclude che la questione integrasse una statuizione suscettibile di giudicato interno.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per sostenere che spettasse al Ministero provare l'esistenza di altri contratti prorogabili; il motivo è dichiarato inammissibile perché rivolto a un passaggio argomentativo non decisivo.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare motivazione apparente; la censura è respinta come inammissibile perché non investe la ratio decidendi.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente; la Corte non ne ravvisa violazione autonoma nel caso di specie.

  • art. 1, comma 257, L. n. 190/2014

    «Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge»

    La disposizione va letta alla luce della sua finalità di garantire la continuità dell'attività della struttura tecnica di missione; l'espressione 'in essere' non può essere intesa in modo meramente formalistico e va coordinata con il complessivo tenore della norma, che valorizza la continuità dei rapporti di collaborazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    La ricorrente lo invoca per sostenere un'interpretazione teleologica della norma; la Corte accoglie l'impostazione, privilegiando la mens legis rispetto al solo dato letterale.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello per il periodo in cui la prestazione era stata effettivamente resa in assenza di contratto valido, a fondamento del diritto alla retribuzione maturata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Cassazione richiama il precedente conforme e ne fa propria la motivazione per enunciare il principio di diritto applicabile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base processuale dei motivi di ricorso relativi a violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Base processuale del motivo relativo al vizio di motivazione apparente/violazione dell'art. 132 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Base processuale del motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a censurare un'argomentazione svolta ad abundantiam, poiché solo la ratio decidendi produce effetti sul dispositivo ed è quindi interesse del ricorrente contestarla.
  • Il giudicato interno riguarda solo le statuizioni minime costituite dalla sequenza fatto-norma-effetto giuridico; un mero passaggio argomentativo non decisivo non si consolida in giudicato.
  • Nell'interpretazione della legge, quando il dato testuale è ambiguo, deve prevalere la lettura teleologica idonea a realizzare la finalità perseguita dal legislatore, soprattutto se la lettera non consente da sola di risolvere l'aporia.
  • Se una disposizione di proroga è formulata in funzione della continuità di un'attività amministrativa o organizzativa, il suo ambito applicativo non va compresso con un formalismo eccessivo sul requisito dell'"essere in essere" dei contratti, ma va ricostruito alla luce della mens legis.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una determinata ratio, le censure che colpiscono solo argomenti marginali o logicamente non decisivi non sono idonee a determinare la cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiLavoroObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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