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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27246/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda opere eseguite nel sottosuolo e sotto il lastrico solare di un fabbricato in contesto condominiale. In un primo giudizio era stata pronunciata, nei confronti di uno dei soggetti poi coinvolti nella successiva opposizione di terzo, la condanna alla demolizione delle opere realizzate sotto l'area di sedime del fabbricato e al risarcimento dei danni. Una comproprietaria pretermessa ha proposto opposizione di terzo deducendo la nullità di quella decisione per difetto di contraddittorio. Il tribunale ha accolto solo la fase rescindente, limitando la nullità al capo relativo alla demolizione del locale interrato e alle conseguenze risarcitorie, ma poi ha deciso nel merito la fase rescissoria: ha accolto la domanda riconvenzionale dei resistenti, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere sotto il sedime e sotto la rampa di scale e il reinterro dei locali ricavati; ha invece ritenuto tardiva la reconventio reconventionis della ricorrente, volta a far accertare l'usucapione del vano cantina e la comproprietà del lastrico solare ex art. 1117 c.c. La corte d'appello ha confermato la tardività della domanda di usucapione, ha ritenuto nuova e quindi inammissibile la domanda di accertamento della comproprietà del lastrico solare, e ha escluso l'esistenza di un giudicato implicito sulla comproprietà del vano cantina derivante da altra sentenza, poiché quel precedente aveva ad oggetto il lastrico solare e non il locale interrato. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione degli artt. 1117 e 2697 c.c., sostenendo che la domanda di usucapione doveva ritenersi riproposta e che l'onere della prova sulla proprietà del locale interrato gravava sui resistenti; 2) violazione dell'art. 404 c.p.c., lamentando che, una volta rilevato il difetto di contraddittorio, la nullità avrebbe dovuto estendersi all'intera sentenza di primo grado con rinvio al giudice di primo grado; 3) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 96 c.p.c., deducendo che altra sentenza avrebbe formato giudicato implicito sulla proprietà esclusiva del locale interrato in favore del loro dante causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte in cui era formulato come vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa indicazione del fatto storico decisivo, e comunque inammissibile per difetto di autosufficienza, rilevando che la ricorrente non aveva specificato la censura di appello sulla tardività della domanda di usucapione. Nel merito ha chiarito che l'usucapione, anche quando prospettata come eccezione riconvenzionale, deve essere tempestivamente proposta e che, nel caso di bene rientrante nella presunzione di comunione ex art. 1117 c.c., l'onere di dimostrare l'esclusione ab origine del bene dal condominio o l'avvenuta usucapione grava su chi rivendica il bene in proprietà esclusiva o comunque ne contesta la comunione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la nullità per mancata partecipazione del terzo litisconsorte necessario poteva essere limitata al capo della decisione riguardante la demolizione del locale interrato e le domande dipendenti, mentre le altre domande erano autonome e scindibili. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una diversa lettura dell'estensione del giudicato, non una effettiva violazione di legge; la precedente sentenza richiamata riguardava il lastrico solare e non la proprietà del locale interrato. Conseguentemente le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.c.

    L'opposizione di terzo tutela il terzo pretermesso solo rispetto ai capi della decisione che lo hanno leso per difetto di contraddittorio; non comporta automaticamente la caducazione dell'intera sentenza se le altre domande sono autonome e scindibili.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale non può essere usato per censurare la mancata pronuncia su un motivo di appello; occorre indicare un preciso fatto storico decisivo non esaminato.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia va dedotta come error in procedendo e non come vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 167, comma 2, c.p.c.

    Le eccezioni in senso stretto, come quella riconvenzionale di usucapione quando finalizzata al rigetto della pretesa avversaria, devono essere proposte tempestivamente, a pena di decadenza.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato in combinazione con l'art. 167, comma 2, c.p.c. per affermare la decadenza delle eccezioni in senso stretto non tempestivamente introdotte.

  • art. 1117 c.c.

    La presunzione di comunione opera per i beni che rientrano tra quelli indicati dalla norma; chi ne afferma l'esclusione dal condominio o la proprietà esclusiva deve fornire la prova contraria.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dell'esclusione della comunione o dell'usucapione del bene comune grava su chi pretende di sottrarlo alla presunzione di condominialità.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo rispetto al reale oggetto della domanda decisa; non si estende a beni o questioni non effettivamente devoluti al giudizio precedente.

  • art. 96 c.p.c.

    Il richiamo alla norma non ha inciso sull'esito, essendo il motivo reputato inammissibile per la diversa lettura del giudicato pretesa dalle ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo di legittimità, la denuncia di omessa pronuncia non può essere veicolata come vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.; occorre invece censurare il capo omesso come error in procedendo e indicare con precisione la domanda o il motivo non esaminato.
  • Le eccezioni in senso stretto, incluse quelle riconvenzionali che mirano a paralizzare la pretesa avversaria mediante l'affermazione dell'usucapione, devono essere sollevate tempestivamente; la semplice riproposizione generica delle difese non vale a introdurre una domanda nuova in fase successiva.
  • In tema di beni che ricadono nella presunzione di comunione condominiale ex art. 1117 c.c., chi afferma la proprietà esclusiva o l'esclusione ab origine del bene dal condominio sopporta l'onere di superare la presunzione, dimostrando il titolo contrario o l'acquisto per usucapione.
  • La presunzione di comunione riguarda i beni indicati dall'art. 1117 c.c. e non impone al condomino che ne invochi la tutela di provare un autonomo titolo scritto diverso dall'acquisto del proprio immobile, salvo che la controversia verta sulla proprietà esclusiva in contrasto con la presunzione stessa.
  • L'opposizione di terzo per difetto di litisconsorzio necessario travolge soltanto i capi della sentenza che hanno inciso sulla posizione del terzo pretermesso; le statuizioni relative a domande autonome e scindibili restano ferme se non inficiate dal vizio di contraddittorio.
  • Il giudicato sostanziale opera entro i limiti dell'effettivo oggetto del precedente giudizio: non può essere esteso per analogia a beni diversi o a questioni non effettivamente decise, anche se connesse al medesimo contesto fattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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