Cassazione Civile, Ordinanza n. 09607/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Il titolare di una struttura alberghiera aveva agito per ottenere dall'assicuratore l'indennizzo dei danni subiti in occasione di due nubifragi verificatisi nell'ottobre e nel novembre 2004, sostenendo che i pregiudizi rientrassero nella copertura prevista dalla polizza. Il tribunale e la corte d'appello avevano escluso l'operatività della garanzia, ritenendo che i danni non fossero conseguenza diretta di vento e grandine, ma dell'accumulo esterno di acqua piovana e di infiltrazioni attraverso gli infissi. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1341, 1342, 1362, 1363 e 1370 c.c. per errata interpretazione della clausola di polizza contenuta nell'art. 6 delle condizioni particolari aggiuntive: secondo il ricorrente le limitazioni ivi previste avrebbero reso la garanzia praticamente inesistente e, comunque, la seconda parte della clausola non subordinerebbe l'indennizzo alla natura diretta del danno; in via subordinata invocava l'interpretazione contra proferentem. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza d'appello ex art. 132 c.p.c., sostenendo che la motivazione fosse solo apparente e priva di adeguata analisi logico-giuridica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa all'art. 1341 c.c. perché nuova rispetto ai giudizi di merito, nei quali era stata dedotta solo un'erronea interpretazione della clausola e non la sua vessatorietà. Nel merito ha comunque escluso la violazione dell'art. 1341 c.c., affermando che, in ambito assicurativo, sono clausole limitative della responsabilità solo quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o escludono il rischio garantito, mentre restano attinenti all'oggetto del contratto quelle che specificano il contenuto e i limiti della garanzia. Ha inoltre condiviso l'interpretazione di merito secondo cui il riferimento ai danni 'diretti' restringeva la copertura ai pregiudizi di derivazione causale immediata, mentre le consulenze tecniche avevano escluso che i danni dipendessero direttamente da grandine e pioggia. Ha poi escluso la necessità di applicare il criterio contra proferentem, ritenendo il testo della clausola chiaro e non ambiguo. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, perché la sentenza d'appello, pur sintetica, consentiva di ricostruire il ragionamento decisorio e non presentava una motivazione solo apparente. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stata richiamata come norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione; le censure sono state ritenute in parte nuove e in parte dirette a una rivalutazione del merito, quindi non scrutinabili in sede di legittimità.
In ambito assicurativo, la norma riguarda le clausole che limitano la responsabilità o escludono il rischio garantito; non si applica alle clausole che delimitano oggetto, contenuto e limiti della garanzia assicurativa.
Richiamato insieme ai criteri di interpretazione contrattuale nella contestazione della clausola di polizza.
L'interpretazione letterale e sistematica della clausola di polizza ha condotto a ritenere che l'indennizzo fosse limitato ai danni di immediata derivazione causale dall'evento.
La clausola è stata letta nel suo complesso, valorizzando il significato dell'espressione 'danni diretti' come criterio restrittivo della copertura.
Il criterio contra proferentem opera solo in presenza di dubbio interpretativo; nel caso concreto è stato escluso perché il testo della clausola è stato ritenuto chiaro.
La motivazione non è nulla se, pur sintetica, consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito; non ricorre la motivazione solo apparente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato proposto dopo la data rilevante prevista dalla legge, sono stati ravvisati i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È la disposizione che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia assicurativa, le clausole che delimitano il rischio e specificano il contenuto della garanzia non sono automaticamente clausole vessatorie ex art. 1341 c.c.; lo sono invece quelle che incidono sulla responsabilità o escludono il rischio garantito.
- La clausola contrattuale va interpretata secondo il senso letterale e sistematico del testo; se l'espressione utilizzata è chiara, non è necessario ricorrere al criterio interpretativo contra proferentem.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è nulla solo quando sia meramente apparente; una motivazione breve ma intellegibile, che consenta di ricostruire il percorso logico della decisione, è sufficiente.
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