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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04238/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una successione di contratti a tempo determinato intercorsi senza soluzione di continuità dal 31 luglio 2008 tra un dipendente e il Ministero dell'interno. In primo grado era stata accolta solo parzialmente la domanda del lavoratore, con condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine e al pagamento di differenze retributive per il riconoscimento dell'anzianità maturata tra il 2008 e il 31 dicembre 2016. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che la successiva stabilizzazione avesse eliminato l'illecito e negando sia il risarcimento sia le differenze stipendiali. Il ricorso per cassazione propone quattro censure: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello ministeriale, ritenuto meramente reiterativo delle difese di primo grado; 2) violazione dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 e dell'art. 36, commi 2 e 5, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il risarcimento dovesse comunque essere riconosciuto nonostante la stabilizzazione, richiamando Cass. S.U. n. 5072/2016; 3) omessa pronuncia sul fatto che l'immissione in ruolo era sopravvenuta quando il giudizio era già pendente da tempo e che, dunque, il diritto al risarcimento si era ormai consolidato; 4) violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dell'art. 6 d.lgs. n. 368/2001, per mancato riconoscimento degli scatti di anzianità, assumendo l'assenza di ragioni oggettive che giustificassero la disparità rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non rispettava gli oneri di specificità e allegazione relativi all'appello e non consentiva il controllo ex actis sulla pretesa genericità dell'impugnazione. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo: la stabilizzazione del rapporto, qualificata come misura equivalente alla conversione e idonea a soddisfare la clausola 5 dell'Accordo quadro, esclude la spettanza di un ulteriore risarcimento se il danno non è allegato e provato; pertanto non trova applicazione il principio sulla presunzione del danno comunitario richiamato dal ricorrente. Ha considerato infondato anche il quarto motivo, osservando che nel comparto Ministeri l'anzianità non determina automaticamente il passaggio alla fascia stipendiale superiore, poiché le progressioni orizzontali dipendono da procedure selettive e il servizio prestato è solo uno degli elementi valutabili. Le spese di legittimità sono state compensate per la complessità della questione e per i diversi orientamenti di merito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una chiara individuazione dei punti della sentenza contestati e delle doglianze, con parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice.

  • art. 434 c.p.c.

    Nel giudizio di appello il ricorso deve specificare le censure contro la decisione impugnata, senza necessità di formule sacramentali ma con sufficiente chiarezza.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare gli oneri di specificazione e allegazione degli atti processuali richiamati.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    Occorre depositare e indicare in modo idoneo gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 32, quinto comma, L. n. 183 del 2010

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al risarcimento nel lavoro a termine.

  • art. 36, commi 2 e 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dal ricorrente in tema di lavoro a termine nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    La Corte esclude che, nel caso concreto, imponga il riconoscimento automatico degli scatti di anzianità.

  • art. 6 d.lgs. n. 368 del 2001

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata resa secondo il rito camerale non partecipato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Le motivazioni delle pronunce richiamate vengono recepite per relationem.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, ai fini dell'ammissibilità, è necessario indicare con chiarezza i capi della decisione contestati e sviluppare censure idonee a confutare le rationes decidendi della sentenza impugnata; in cassazione occorre altresì rispettare gli specifici oneri di allegazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la stabilizzazione del lavoratore a termine può costituire misura equivalente alla conversione e può essere sufficiente a soddisfare la tutela richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro, senza che sia automaticamente dovuto un ulteriore risarcimento del danno.
  • Quando la misura sanzionatoria o riparatoria adottata è idonea a neutralizzare l'abuso, il danno non può ritenersi in re ipsa: esso deve essere allegato e provato da chi lo invoca, secondo la regola generale dell'onere della prova.
  • La clausola 4 dell'Accordo quadro e la disciplina interna sulla parità di trattamento non impongono, di per sé, l'automatico riconoscimento degli scatti di anzianità al personale a termine, se il contratto collettivo prevede per il personale di ruolo un sistema di progressioni non fondato esclusivamente sull'anzianità ma su procedure selettive e su una valutazione complessiva del servizio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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