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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13481/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La condanna di merito già pronunciata dalla Corte di appello resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011. Dal testo emerge che il ricorso mirava sostanzialmente al riesame complessivo della vicenda processuale e, in particolare, censurava il mancato riconoscimento delle misure alternative o sostitutive invocate ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. La Corte di cassazione rileva che la valutazione della Corte territoriale era già stata compiuta con giudizio prognostico coerente con il compendio probatorio e con la personalità dell'imputato, valorizzando la sua reiterata inosservanza delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma incriminatrice per cui l'imputato era stato condannato in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della configurabilità del reato, ma prende atto della condanna confermata.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Richiamato come disciplina delle misure sostitutive/alternative invocate dal ricorrente; la Corte afferma che il giudice di merito ne aveva correttamente escluso l'applicazione sulla base di una valutazione prognostica negativa.

  • art. 133 cod. pen.

    Utilizzato, in combinato disposto con l'art. 20-bis cod. pen., quale parametro per la valutazione dosimetrica e prognostica sulla concedibilità delle misure sostitutive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto l'apparenza di censure di diritto, miri in realtà a un riesame complessivo del merito e della valutazione del compendio probatorio.
  • La decisione sulla concedibilità di misure sostitutive o alternative alla pena richiede una valutazione prognostica ancorata ai parametri legali e alla personalità del condannato; tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o del travisamento, non per una diversa lettura degli elementi di fatto.
  • L'inosservanza reiterata e sistematica delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria può legittimamente fondare un giudizio negativo sulla praticabilità di misure sostitutive o alternative.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ipotesi di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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