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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34577/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per contestare il licenziamento intimatogli il 20 aprile 2017, deducendone l'illegittimità perché ritorsivo e/o discriminatorio e, comunque, privo di giustificato motivo oggettivo. La pretesa datoriale si fondava sulla cessazione dell'attività della società che lo aveva assunto, cessazione che secondo i giudici di merito era effettiva dopo la fine dell'appalto Trenitalia e la messa in liquidazione della società. Il ricorrente sosteneva però che la Corte d'appello avesse errato nel negare l'esistenza di un unico centro di imputazione tra le due società, trascurando il contratto di ATI che prevedeva autonoma organizzazione di mezzi e personale e l'assenza di utilizzazione promiscua della forza lavoro. Denunciava inoltre violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto legittimo il licenziamento e il mancato repêchage presso l'altra società pur in presenza di vincoli contrattuali contrari all'uso unitario del personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero formulate in modo promiscuo e confuso, prive della necessaria specificità e autosufficienza, non riproducessero il documento contrattuale asseritamente decisivo né ne indicassero la collocazione processuale, introducessero un profilo di novità non esaminato dalla sentenza impugnata e, soprattutto, non si confrontassero con la reale ratio decidendi della Corte d'appello, che aveva escluso sia l'esistenza di indici sintomatici di un unico centro di imputazione dei rapporti sia l'utilizzazione promiscua del personale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    È stata invocata dal ricorrente come norma violata, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la decisione impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    È stata richiamata dal ricorrente insieme agli artt. 1362 e 1363 c.c.; la Corte non ha svolto un esame di merito della dedotta violazione, arrestando il ricorso per vizi di ammissibilità.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per sostenere una diversa interpretazione del contratto di ATI; la censura è stata ritenuta nuova e comunque non autosufficiente.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato per l'interpretazione complessiva del contratto di ATI; la doglianza non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha rilevato che i motivi ex art. 360 c.p.c. erano formulati in modo promiscuo e confuso, non consentendo l'esatta individuazione delle censure.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il ricorrente vi ha fatto riferimento per sostenere il superamento della cd. doppia conforme; la Corte ha ritenuto comunque inammissibile il motivo per altre ragioni.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere formulato con specificità e chiarezza: la mescolanza di censure eterogenee in un unico motivo può determinarne l'inammissibilità quando rende incerta l'individuazione delle questioni dedotte.
  • Il ricorso deve essere autosufficiente: quando si lamenta l'omesso esame di un documento decisivo, è necessario riprodurne il contenuto essenziale e indicarne la collocazione nel fascicolo processuale.
  • La deduzione di un vizio deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che travisi o ignori le affermazioni effettivamente poste a fondamento della decisione.
  • Non può essere introdotto per la prima volta in cassazione un tema fattuale o interpretativo non trattato nei precedenti gradi di giudizio, se non risulta adeguatamente documentato come già dedotto.
  • La presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, di per sé, non basta a fondare l'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti: occorrono indici concreti di coordinamento tecnico-amministrativo-finanziario e di utilizzazione indistinta e promiscua della manodopera.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiustificato motivo
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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