Cassazione Civile, Ordinanza n. 19824/2022 del 20/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di convalida di sfratto per finita locazione proposta dalla locatrice con riferimento a un immobile ad uso abitativo concesso in locazione con contratto del 20 luglio 2001. La conduttrice si era opposta sostenendo di non avere ricevuto la disdetta e, quindi, che il contratto si fosse rinnovato per ulteriori quattro anni; aveva anche disconosciuto la firma apposta sulla cartolina di ritorno della raccomandata e aveva proposto querela di falso. Il Tribunale aveva comunque dichiarato cessato il contratto al 30 giugno 2009 e ordinato il rilascio dell'immobile; la Corte d'Appello aveva confermato, ritenendo provata la spedizione e la ricezione della disdetta, anche tramite il portiere dello stabile. In cassazione la ricorrente denunciava violazione degli artt. 1335 c.c., 24 e 111 Cost., 139 e 160 c.p.c. e dell'art. 7 l. n. 890/1982, sostenendo che la prova della conoscenza della disdetta non era stata data, che la documentazione prodotta non dimostrava l'effettivo invio e recapito del plico, e che la firma sulla cartolina non era a lei riferibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, la violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. per mancata specifica indicazione e localizzazione degli atti su cui il motivo si fondava; dall'altro, ha osservato che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale documentale, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ribadito che la disdetta, quale atto unilaterale recettizio, è soggetta agli artt. 1334 e 1335 c.c. e si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario, potendo la presunzione essere superata solo provando, senza colpa, l'impossibilità di averne notizia. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato sulla base della documentazione che la raccomandata era stata spedita e ricevuta dal portiere dello stabile, con conseguente operatività della presunzione di conoscenza. La ricorrente è stata anche condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dichiarazione diretta a una persona si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria dell'impossibilità incolpevole di averne notizia; la disdetta locatizia, quale atto unilaterale recettizio, vi rientra.
La disdetta è qualificata come atto unilaterale recettizio, soggetto alla disciplina della ricezione della dichiarazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso vulnus difensivo, ma non accolto.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso vizio processuale, ma non accolto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata formalmente incardinata come violazione di legge, ma ritenuta in realtà diretta a contestare l'accertamento di fatto.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata riproduzione e localizzazione degli atti su cui si fondava la censura.
Richiamato in relazione all'onere di deposito/localizzazione degli atti nel giudizio di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ha escluso che il motivo potesse risolversi in un sindacato sulla motivazione in fatto, oggi ammesso solo nei limiti estremi delineati dalle Sezioni Unite.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la consegna del plico, senza esito favorevole.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della notificazione, senza accoglimento.
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione a mezzo posta, senza rilievo decisivo nel caso concreto.
Indicato quale rito di trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La disdetta del contratto di locazione è un atto unilaterale recettizio: ai fini della sua efficacia, è sufficiente che la comunicazione giunga all'indirizzo del destinatario, operando la presunzione di conoscenza dell'art. 1335 c.c. salvo prova contraria dell'impossibilità incolpevole di averne notizia.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che si fonda su documenti o atti processuali deve rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione, trascrizione o localizzazione degli stessi; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Non è deducibile in cassazione, sotto la veste di violazione di legge, una censura che miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Quando la comunicazione raccomandata sia stata consegnata a una persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario e tale consegna risulti documentalmente accertata, la presunzione di conoscenza può operare anche se il destinatario contesti successivamente la riferibilità della firma o del ritiro del plico, trattandosi di contestazione di fatto.
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