Cassazione Civile, Ordinanza n. 10304/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento catastale con cui l'Ufficio provinciale del Territorio ha rideterminato, in aumento, le rendite catastali di due unità immobiliari site in Castelsardo, dopo la presentazione di una dichiarazione DOCFA di variazione catastale. La società contribuente ha impugnato gli atti sostenendo, in sostanza, che l'Amministrazione non potesse rettificare la rendita proposta perché gli immobili originari non sarebbero stati interessati dagli ulteriori interventi edilizi richiamati dall'Ufficio e perché la rettifica si sarebbe tradotta in una revisione generale della rendita catastale compiuta senza i presupposti di legge. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione degli artt. 17 e 20 del r.d.l. n. 652/1939 e dell'art. 1 del d.m. n. 701/1994, assumendo che il potere di rettifica della rendita proposta sussiste solo se la denuncia di variazione corrisponde a una reale modifica dello stato dei beni tale da rendere non più veritiera la rendita originariamente proposta. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004, sostenendo che l'operato dell'Ufficio si sarebbe risolto in una illegittima revisione generale del classamento non autorizzata. La Corte ha rilevato che le censure, pur formalmente impostate come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sull'ampliamento, la diversa distribuzione interna e il frazionamento degli immobili, nonché la mancata contestazione tecnica della relazione di stima dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla validità della stima tecnica dell'Ufficio e sulla mancata specifica contestazione dei dati e dei valori attribuiti; inoltre, la doglianza tentava di rimettere in discussione accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché il richiamo all'art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004 era inconferente: tale norma disciplina la revisione del classamento in microzone comunali su iniziativa d'ufficio e in base a presupposti diversi da quelli della procedura DOCFA attivata dal contribuente. La Corte ha quindi confermato che, in caso di DOCFA, l'Ufficio può riesaminare e rivalutare gli elementi tecnici indicati dal contribuente e che l'obbligo motivazionale è soddisfatto con l'indicazione dei dati catastali attribuiti quando la discrepanza deriva da una diversa valutazione tecnica. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c., a una sanzione in favore della Cassa delle Ammende e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 17 e 20 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
richiamati per il potere di accertamento e rettifica catastale in presenza di variazioni dello stato dei beni; la Corte osserva che la censura della ricorrente non si confronta con l'accertamento di fatto sulla variazione immobiliare.
L. 11 agosto 1939, n. 1249
norma di conversione del r.d.l. n. 652/1939, richiamata come base del sistema catastale applicato al caso.
art. 1, commi 1 e 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701
nelle procedure DOCFA l'Amministrazione può riesaminare e rivalutare gli elementi tecnici dichiarati; la motivazione dell'avviso può essere sintetica se la discrepanza dipende da valutazione tecnica.
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
norma ritenuta inconferente perché riguarda la revisione del classamento in microzone comunali su iniziativa d'ufficio e presupposti diversi dalla procedura DOCFA attivata dal contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la Corte rileva che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, in realtà mira a contestare accertamenti di fatto del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per delimitare il sindacato di legittimità sui fatti; non consente di rimettere in discussione la ricognizione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
richiamato nella procedura accelerata; la conferma della proposta di definizione accelera la declaratoria di rigetto e incide anche sul regime sanzionatorio.
consente la condanna del soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte; non esiste un tetto quantitativo rigido, purché la liquidazione sia ragionevole.
richiamato per la condanna alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende in caso di abuso del processo o ricorso manifestamente infondato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta, in caso di rigetto, l'obbligo per la parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, quando l'Ufficio catastale ridetermina la rendita sulla base degli elementi tecnici dichiarati dal contribuente, l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto con l'indicazione dei dati amministrativo-censuari attribuiti, se la divergenza dipende da una diversa valutazione tecnica e non dalla disattesa di specifici elementi di fatto allegati dal contribuente.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per riproporre in cassazione una contestazione sull'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito; se il motivo mira a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale della variazione immobiliare, esso è inammissibile nei limiti del sindacato di legittimità.
- L'art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004 disciplina una revisione del classamento diversa, di natura massiva e riferita alle microzone comunali, e non è applicabile alla rettifica di rendita conseguente a una dichiarazione DOCFA presentata dal proprietario.
- In tema di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili, la Corte può applicare le conseguenze sanzionatorie previste dagli artt. 96 c.p.c. e 380-bis c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato, valorizzando la conferma della proposta acceleratoria e la natura abusiva della protrazione del giudizio.
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