Cassazione Civile, Ordinanza n. 25416/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento per IVA e irregolarità fiscali relativi agli anni d'imposta 1999 e 2000, emessi a seguito della qualificazione come commerciale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno del circolo. Il circolo sosteneva che il bar sociale fosse attività strumentale e complementare alle finalità istituzionali, che i corrispettivi dei soci non dovessero concorrere alla base imponibile IVA e al reddito, che la normativa sopravvenuta sull'associazionismo non potesse essere letta in senso ostativo e che mancasse prova di un accesso indiscriminato del pubblico o di una prevalente destinazione a terzi. Deduceva inoltre omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme fiscali invocate, lamentando che la prova dell'utilizzo da parte di non soci dovesse gravare sull'Ufficio e che i rilievi probatori fossero stati travisati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, perché diretti in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti già accertati dal giudice di merito, i motivi formalmente impostati come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi, rilevando che la Commissione tributaria regionale si era uniformata ai principi già affermati nella precedente sentenza di cassazione e che, in concreto, aveva accertato la natura commerciale dell'attività di somministrazione perché svolta a pagamento, a prezzi vicini a quelli di mercato, anche in favore di terzi, senza prova di una esclusiva riserva ai soci. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'Agenzia non ha svolto difese.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea qualificazione fiscale dell'attività di somministrazione; la Corte osserva che il motivo mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto e che, comunque, i principi fiscali applicati portano a considerare commerciale l'attività resa anche verso terzi o comunque non esclusivamente istituzionale
le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso corrispettivi specifici rese ai soci, associati o partecipanti rientrano nell'esercizio di attività commerciali, salvo l'eccezione delle attività conformi alle finalità istituzionali degli enti indicati dalla norma; la somministrazione di bar/ristoro non è non commerciale se non è strumentale e riservata ai soci
art. 143 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato insieme all'art. 148 TUIR per contestare l'imposizione; la Corte ribadisce che la non imponibilità richiede che l'attività realizzi le finalità istituzionali senza specifica organizzazione e con corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione
art. 148 d.P.R. n. 917 del 1986
la deroga al regime commerciale opera solo se le prestazioni sono effettuate in conformità alle finalità istituzionali e soltanto in favore degli associati; l'onere di provare tali presupposti incombe sull'ente
art. 149 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dal ricorrente per censurare il ragionamento sulla commercialità dell'attività; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, in presenza di somministrazione a pagamento non riservata ai soli associati, l'attività è commerciale
richiamato nella ricostruzione dei principi già espressi: le agevolazioni non si estendono alle attività commerciali estranee alle finalità istituzionali; le ipotesi di spacci e mense hanno natura commerciale secondo la disciplina richiamata
la norma è richiamata come disciplina che non opera retroattivamente per gli anni 1999 e 2000; inoltre, sul piano sostanziale, conferma che solo attività ausiliarie e sussidiarie finalizzate agli obiettivi istituzionali possono accedere al regime di favore
art. 4, comma 4, lett. f), legge n. 383 del 2000
richiamato per ribadire che le associazioni di promozione sociale possono trarre risorse anche da attività economiche commerciali, ma tali attività restano fiscalmente imponibili se non strettamente strumentali alle finalità istituzionali
art. 4, comma 4, lett. f), d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nella sentenza come base per affermare che solo le prestazioni conformi alle finalità istituzionali e svolte senza specifica organizzazione possono essere escluse dal regime commerciale
art. 4, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per sostenere che spacci aziendali e mense rientrano nel perimetro delle attività commerciali ai fini IVA
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
il ricorrente lo invoca per denunciare violazione e falsa applicazione di legge; la Corte rileva che le censure mirano invece a una nuova valutazione dei fatti
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ritiene che le doglianze non evidenzino un vero vizio motivazionale, ma contestino l'apprezzamento delle prove
art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
richiamato nella parte in fatto sulla costituzione dell'Agenzia ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove: l'apprezzamento del materiale istruttorio resta riservato al giudice di merito.
- L'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta da un ente associativo è fiscalmente commerciale quando non sia strumentale alle finalità istituzionali e, soprattutto, sia rivolta anche a soggetti terzi o comunque non esclusivamente ai soci, a fronte di corrispettivi specifici.
- Per beneficiare dell'esclusione dall'imposizione prevista per gli enti associativi, il soggetto contribuente deve provare la ricorrenza congiunta dei presupposti richiesti dalla legge: conformità alle finalità istituzionali, assenza di specifica organizzazione commerciale e svolgimento dell'attività solo in favore degli associati.
- La mera forma associativa, l'affiliazione a un ente di promozione o l'assenza di accesso diretto dalla pubblica via non bastano, da soli, a escludere la natura commerciale dell'attività, se gli elementi fattuali accertati depongono per un accesso anche di non soci e per una somministrazione a prezzi di mercato o quasi.
- Le norme sopravvenute che ampliano le possibilità economiche degli enti associativi non possono essere applicate retroattivamente agli anni d'imposta anteriori se ciò non risulta espressamente previsto; in ogni caso, l'eventuale ampliamento civilistico dell'attività non elide automaticamente il regime fiscale applicabile.
- Quando il giudice di rinvio si conforma ai principi di diritto già enunciati dalla Cassazione e compie un accertamento in fatto coerente con tali principi, la censura di legittimità non può limitarsi a riproporre le medesime contestazioni già esaminate e disattese.
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