Cassazione Penale, Sentenza n. 18199/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge ex art. 62 n. 4 c.p., deducendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere la circostanza attenuante della speciale tenuità (compatibile, secondo il ricorrente, con l'art. 73 comma 5 DPR 309/1990) in ragione delle modalità del fatto; 2) violazione di legge ex art. 81 c.p., con la censura che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato l'entità dell'aumento di pena applicato per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite, precisando che l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. è applicabile ai reati in materia di stupefacenti solo se sussiste la speciale tenuità congiunta del lucro e dell'evento; la Corte d'appello ha escluso tale attenuante in considerazione del consistente quantitativo di sostanza sequestrata e del potenziale lucro. Secondo motivo inammissibile per genericità e mancato confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'aumento per continuazione richiamando modalità della condotta e consistente quantitativo della sostanza (aumento indicato in mesi quattro e euro 500,00 di multa rispetto al precedente giudicato). Conseguenze pratiche: conferma della condanna (la Corte d'appello aveva confermato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l'imputato responsabile ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR n.309/1990 e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 1 e mesi 4 di reclusione e euro 3.500,00 di multa); dichiarazione di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria secondo quanto indicato nel dispositivo (importo non completamente riportato nel testo fornito).
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Prevede la fattispecie attenuata (fatto di lieve entità) per reati in materia di stupefacenti; la Corte conferma che tale fattispecie può essere valutata congiuntamente all'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., ma l'applicabilità dipende dall'effettiva lieve entità dell'evento e del relativo lucro.
Si tratta della circostanza attenuante per speciale tenuità. La giurisprudenza richiede, per l'applicazione ai reati di stupefacenti, la prova di una speciale tenuità congiunta rispetto all'entità del lucro e all'evento dannoso o pericoloso; non è automaticamente riconoscibile in presenza di quantitativi rilevanti.
Regola l'aumento di pena in caso di continuazione di reati; l'ente giurisdizionale deve motivare l'entità dell'aumento in rapporto alle modalità di ciascun fatto e all'omologia tra le fattispecie.
Codice di Procedura Penale, art. 581
Impianto procedurale che richiede che il ricorrente in Cassazione esponga censure specifiche e un confronto motivato con le argomentazioni della sentenza impugnata; la mancanza di tale confronto rende il motivo inammissibile.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, salvo che l'inammissibilità non derivi da mancanza di colpa nella valutazione della causa; la Corte ha applicato tale norma per sanzionare il ricorrente.
Sezioni Unite, sentenza n. 24990/2020 (giurisprudenza citata)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per affermare che l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. è applicabile ai reati commessi per lucro anche in materia di stupefacenti, ma richiede la speciale tenuità del lucro ed evento per essere riconosciuta.
Massime di principio
- L'attenuante di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.) può essere applicata anche ai reati in materia di stupefacenti, ma solo quando risulti dimostrata la speciale tenuità congiunta del lucro e dell'evento: quantità di droga e potenziale profitto sono elementi decisivi.
- In Cassazione i motivi devono contenere un confronto argomentato e puntuale con le ragioni della sentenza impugnata: censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- La motivazione della Corte territoriale sull'entità dell'aumento di pena per continuazione deve essere congrua e non manifestamente illogica; se adeguatamente motivata, la sua valutazione è difficilmente rovesciabile in Cassazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti in materia di stupefacenti è utile produrre elementi probatori specifici su quantità, modalità di detenzione, finalità e ricavo atteso, non limitandosi a deduzioni generiche.
- Nel preparare il ricorso per cassazione è necessario articolare censure precise, con riferimento puntuale ai passaggi motivazionali critici della decisione impugnata, altrimenti il controllo di legittimità può essere escluso per inammissibilità.
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