Cassazione Civile, Ordinanza n. 10252/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di pubblico impiego di una comandante della polizia municipale di un comune. La dipendente aveva chiesto l’annullamento/disapplicazione di atti del sindaco e di un’ordinanza comunale, la riassegnazione delle funzioni di comandante della polizia municipale, l’accertamento di demansionamento e dequalificazione e il risarcimento dei danni. La Corte d’appello aveva respinto gli appelli riuniti di entrambe le parti, ritenendo legittima la riorganizzazione del Comune, che tramite regolamento aveva attribuito la responsabilità del servizio di polizia locale al capo dell’area competente, escludendo che la dipendente avesse diritto alla titolarità del servizio. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) nullità della trattazione d’appello per mancato rinvio nonostante l’impedimento del difensore dovuto a un incidente stradale; 2) nullità della sentenza per avere ritenuto invalida la procura/delibera di incarico del difensore e dichiarato inammissibile l’appello incidentale; 3) omesso esame e motivazione apparente sull’eccezione di inammissibilità dell’appello della controparte ex artt. 342 e 348-bis c.p.c.; 4) violazione delle norme sulle spese e motivazione apparente sulla compensazione e sulla regolazione delle spese; 5) violazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato; 6) ulteriore censura sulla compensazione delle spese; 7) ulteriore doglianza connessa alla disciplina delle impugnazioni e delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’istanza di rinvio per grave impedimento deve indicare anche l’impossibilità di sostituzione del difensore e, comunque, il rinvio è facoltà e non obbligo; ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo perché la questione della procura era stata già sottoposta al contraddittorio, mancava una puntuale ricostruzione degli atti e difettava l’interesse concreto all’impugnazione dell’appello incidentale condizionato, essendo stato rigettato l’appello principale della controparte; ha rigettato i motivi sulle spese, ritenendo legittima la compensazione alla luce del regime applicabile ratione temporis e della discrezionalità del giudice, supportata dalla complessità delle questioni e dalle difficoltà di accertamento; ha dichiarato inammissibile il motivo sul raddoppio del contributo unificato, poiché tale conseguenza discende dal rigetto del ricorso. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del Comune alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva respinto gli appelli riuniti e, sul piano processuale, ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi di ricorso. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato come parametro del diritto di difesa, ma il motivo è stato respinto perché l’impedimento del difensore non giustificava il rinvio senza allegare l’impossibilità di sostituzione.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno delle censure su nullità e motivazione; la Corte ha escluso violazioni, ritenendo la motivazione della sentenza di merito non apparente.
art. 6 CEDU
invocato in relazione al diritto di difesa e all’equità del processo, ma non ritenuto violato.
richiamato nel motivo sul rinvio dell’udienza; la Corte ha ritenuto non decisivo il riferimento, valorizzando l’art. 115 disp. att. c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione del contraddittorio; la Corte ha affermato che la questione era stata ritualmente sottoposta alle parti.
richiamato tra le norme processuali sulla difesa tecnica, senza esito favorevole al ricorrente.
richiamato nel motivo sull’inammissibilità dell’appello; la Corte ne ha escluso la violazione.
richiamato tra le norme sulle prove; la censura è stata respinta/inammissibile.
invocato per sostenere l’inammissibilità dell’appello della controparte; la Corte ha ritenuto sufficiente la specificazione dei punti contestati nell’atto di appello.
richiamato nel motivo sull’appello; la Corte ha escluso la nullità o inammissibilità dedotta.
richiamato per censurare l’asserita omessa motivazione sull’inammissibilità; la Corte ha osservato che la norma disciplina solo la forma del provvedimento di inammissibilità.
richiamato in tema di spese processuali; la Corte ha escluso la violazione perché non vi era condanna della parte integralmente vittoriosa.
applicato nella versione anteriore alla riforma del 2005; la Corte ha ritenuto legittima la compensazione per la complessità e peculiarità delle questioni e per le difficoltà di accertamento.
richiamato sul requisito dell’interesse all’impugnazione; la Corte ha negato l’interesse del Comune a contestare l’appello incidentale condizionato una volta rigettato l’appello principale avversario.
richiamato in relazione alla riunione delle impugnazioni per preservare l’unità del processo.
comma primo, nn. 3, 4 e 5
usato come base dei motivi di ricorso; la Corte ha respinto o dichiarato inammissibili le censure così formulate.
la Corte ha affermato che il grave impedimento del difensore può giustificare il rinvio solo se l’istanza indica anche l’impossibilità di sostituzione, trattandosi comunque di facoltà del giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso; la Corte ne ha dato atto.
art. 12 preleggi
richiamato per il canone interpretativo relativo alla riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
richiamato nel ricorso come riferimento normativo organizzativo, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento.
richiamato per distinguere gli incarichi a contratto dalle assunzioni; la censura è stata ritenuta inconferente.
richiamato dal ricorrente nel contesto della rappresentanza processuale, senza incidere sull’esito.
Massime di principio
- L’istanza di rinvio dell’udienza per grave impedimento del difensore è accoglibile solo se l’impedimento è specificamente allegato e include l’impossibilità di farsi sostituire da un collega; altrimenti il problema resta interno all’organizzazione professionale e non impone il differimento.
- L’art. 115 disp. att. c.p.c. attribuisce al giudice una facoltà, non un obbligo, di rinviare la discussione per impedimento del difensore.
- In sede di legittimità, la deduzione di nullità per violazione del contraddittorio richiede una puntuale ricostruzione della sequenza processuale e degli atti rilevanti; non basta una contestazione generica.
- L’interesse ad impugnare sussiste solo se dall’accoglimento del gravame deriva un’utilità giuridica concreta e non meramente di fatto; manca, in linea di principio, per la parte integralmente vittoriosa, salvo che la motivazione contenga statuizioni potenzialmente pregiudizievoli idonee a passare in giudicato.
- L’appello è ammissibile quando consente di individuare con chiarezza i capi della sentenza impugnati e le doglianze rivolte alla decisione di primo grado; non è richiesta una forma eccessivamente analitica se l’atto rende comprensibile l’oggetto dell’impugnazione.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- Nel regime anteriore alla riforma del 2005, la compensazione delle spese è espressione di discrezionalità del giudice di merito e può essere sorretta dalla complessità della controversia, dalle peculiarità delle questioni e dalle difficoltà istruttorie.
- Il raddoppio del contributo unificato consegue automaticamente al rigetto integrale dell’impugnazione, senza necessità di una motivazione autonoma ulteriore rispetto alla statuizione di rigetto.
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