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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22316/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente, in qualità di titolare di ditta individuale, un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativamente all'anno d'imposta 2006, fondato su riprese conseguenti alla partecipazione a operazioni oggettivamente inesistenti. Il contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo nullo l'avviso di accertamento per nullità a monte della delega di firma conferita al funzionario sottoscrittore. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle more il contribuente ha manifestato l'intenzione di aderire alla definizione agevolata delle controversie e, dopo il rinvio a nuovo ruolo, le parti hanno depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, deducendo la sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha inoltre precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato, sia perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità, sia perché la norma non opera nei confronti dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la controversia è definita con la procedura agevolata e ne ricorrono i presupposti.

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 199 del 2018

    ha giustificato il rinvio a nuovo ruolo a seguito della manifestazione di interesse del controricorrente ad aderire alla definizione agevolata.

  • art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale base processuale per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nel processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica quando la pronuncia è di estinzione del giudizio e, in ogni caso, non nei confronti dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte ai fini della sua esclusione nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando interviene la definizione agevolata della controversia tributaria e le parti ne danno atto con istanza congiunta, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
  • La pronuncia di estinzione del giudizio non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e, pertanto, non comporta l'applicazione automatica del raddoppio del contributo unificato.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica, comunque, nei confronti di un'amministrazione pubblica rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
  • In presenza di definizione agevolata, le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo le previsioni speciali richiamate dalla normativa sulla chiusura agevolata delle liti fiscali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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