Cassazione Civile, Ordinanza n. 08141/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di due lavoratori a percepire l'ERS, voce retributiva riconosciuta in origine da un accordo aziendale del 2000. I lavoratori erano passati alle dipendenze della società ricorrente dal 1 novembre 2006 in virtù di cessione del contratto di lavoro. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo: a) che il diritto all'ERS discendesse dall'interpretazione dell'art. 3 della l. n. 863 del 1984; b) che la società avesse pagato per circa nove anni l'ERS nella misura rivendicata, comportamento idoneo a rivelare l'interpretazione del rapporto; c) che nei contratti individuali del 31 ottobre 2006 fosse stata riconosciuta un'anzianità convenzionale al 30 marzo 2000 e al 22 marzo 1999, con conseguente applicabilità dell'accordo aziendale dell'11 luglio 2000. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi, denunciando: violazione degli artt. 1362, 2033 e 2099 c.c. in relazione ai contratti individuali e all'accordo aziendale; violazione degli artt. 1362, comma 2, 1428, 1429, 1431, 2033 e 2041 c.c. in relazione alla comunicazione del 1 aprile 2015; violazione degli artt. 414, 2697 c.c., dell'art. 3, comma 5, l. n. 863 del 1984, oltre a vizi processuali e omesso esame di fatti decisivi; violazione degli artt. 1322, 1362, 1363 c.c. e dell'art. 12 preleggi, nonché vizi ex artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., oltre a ultrapetizione e omessa motivazione. In sostanza la ricorrente contestava l'interpretazione data ai contratti individuali e la decorrenza del beneficio, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nell'attribuire ai lavoratori il diritto all'ERS e nell'individuarne la decorrenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la decisione d'appello fosse sorretta da una ratio autonoma e decisiva non efficacemente censurata: l'interpretazione dei contratti individuali di lavoro, nei quali era stata riconosciuta un'anzianità convenzionale risalente al 2000/1999, da cui il giudice di merito aveva desunto che le parti avessero inteso includere i lavoratori tra i beneficiari dell'ERS previsto dall'accordo aziendale dell'11 luglio 2000. La Corte ha affermato che l'interpretazione del negozio è attività di fatto riservata al giudice di merito e che in cassazione non è consentito contrapporre una diversa lettura del testo, ma solo dimostrare l'inesistenza o l'assoluta inadeguatezza dei criteri seguiti. Poiché tale autonoma ratio resiste alle censure, ogni ulteriore motivo è risultato ultroneo. È stato inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo all'ultrapetizione, per difetto di autosufficienza, non essendo stati specificamente indicati gli atti processuali e i limiti delle domande e dell'appello. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
Richiamato come criterio ermeneutico dei contratti; la sua applicazione concreta all'accordo individuale è stata considerata questione di fatto rimessa al giudice di merito.
Invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; non è stato ritenuto fondante l'accoglimento del ricorso.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al trattamento economico del rapporto di lavoro.
Richiamato nel secondo motivo in tema di vizi del consenso, senza esito favorevole alla ricorrente.
Richiamato nel secondo motivo in tema di errore essenziale, senza rilievo decisivo.
Richiamato nel secondo motivo in tema di errore riconoscibile, senza rilievo decisivo.
Invocato in via subordinata dalla ricorrente; non ha inciso sull'esito.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla specificità del ricorso introduttivo del giudizio di merito.
Richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova.
art. 3, comma 5, l. n. 863 del 1984
Richiamato dalle parti quale parametro normativo della disciplina dell'ERS e dei contratti di formazione e lavoro.
Richiamato per dedurre ultrapetizione; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Richiamato nei motivi come norma sulla valutazione delle prove.
Richiamato nei motivi come norma sulla valutazione delle prove da parte del giudice.
Richiamato in tema di autonomia contrattuale e interpretazione dell'accordo aziendale e dei rapporti individuali.
Richiamato come ulteriore criterio ermeneutico del contratto.
Richiamato nel quarto motivo in relazione all'interpretazione della norma di legge sull'ERS.
Richiamato nel quinto motivo in tema di giudicato.
Richiamato nel quinto motivo in tema di giudicato formale.
comma primo, nn. 3, 4 e 5
Richiamato quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge, error in procedendo e omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche nei casi di error in procedendo.
Richiamato quale condizione di procedibilità e di corretta allegazione degli atti rilevanti.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo, ove dovuto.
Richiamato in relazione alla disciplina del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- L'interpretazione della volontà negoziale individuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire alla lettura del giudice una diversa interpretazione del contratto, se quella adottata è plausibile e sorretta da criteri ermeneutici non manifestamente illogici.
- Il ricorso per cassazione che censura l'interpretazione di un negozio deve indicare specificamente in che modo il giudice di merito avrebbe violato le regole ermeneutiche o reso un ragionamento obiettivamente inadeguato; non basta proporre una lettura alternativa del testo contrattuale.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sostenere il decisum, la censura di una sola ratio non è sufficiente a ottenere la cassazione, se almeno una delle altre rationes resiste validamente all'impugnazione.
- Nei motivi di ricorso che deducono ultrapetizione o altri errores in procedendo, il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando con precisione gli atti processuali rilevanti e i contenuti necessari a verificare il vizio denunciato.
- Il controllo di legittimità della Corte di cassazione riguarda la sentenza di merito e non direttamente il rapporto sostanziale tra le parti; vicende simili possono quindi avere esiti diversi se diverso è l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito entro i limiti del sindacato di legittimità.
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