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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08141/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di due lavoratori a percepire l'ERS, voce retributiva riconosciuta in origine da un accordo aziendale del 2000. I lavoratori erano passati alle dipendenze della società ricorrente dal 1 novembre 2006 in virtù di cessione del contratto di lavoro. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo: a) che il diritto all'ERS discendesse dall'interpretazione dell'art. 3 della l. n. 863 del 1984; b) che la società avesse pagato per circa nove anni l'ERS nella misura rivendicata, comportamento idoneo a rivelare l'interpretazione del rapporto; c) che nei contratti individuali del 31 ottobre 2006 fosse stata riconosciuta un'anzianità convenzionale al 30 marzo 2000 e al 22 marzo 1999, con conseguente applicabilità dell'accordo aziendale dell'11 luglio 2000. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi, denunciando: violazione degli artt. 1362, 2033 e 2099 c.c. in relazione ai contratti individuali e all'accordo aziendale; violazione degli artt. 1362, comma 2, 1428, 1429, 1431, 2033 e 2041 c.c. in relazione alla comunicazione del 1 aprile 2015; violazione degli artt. 414, 2697 c.c., dell'art. 3, comma 5, l. n. 863 del 1984, oltre a vizi processuali e omesso esame di fatti decisivi; violazione degli artt. 1322, 1362, 1363 c.c. e dell'art. 12 preleggi, nonché vizi ex artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., oltre a ultrapetizione e omessa motivazione. In sostanza la ricorrente contestava l'interpretazione data ai contratti individuali e la decorrenza del beneficio, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nell'attribuire ai lavoratori il diritto all'ERS e nell'individuarne la decorrenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la decisione d'appello fosse sorretta da una ratio autonoma e decisiva non efficacemente censurata: l'interpretazione dei contratti individuali di lavoro, nei quali era stata riconosciuta un'anzianità convenzionale risalente al 2000/1999, da cui il giudice di merito aveva desunto che le parti avessero inteso includere i lavoratori tra i beneficiari dell'ERS previsto dall'accordo aziendale dell'11 luglio 2000. La Corte ha affermato che l'interpretazione del negozio è attività di fatto riservata al giudice di merito e che in cassazione non è consentito contrapporre una diversa lettura del testo, ma solo dimostrare l'inesistenza o l'assoluta inadeguatezza dei criteri seguiti. Poiché tale autonoma ratio resiste alle censure, ogni ulteriore motivo è risultato ultroneo. È stato inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo all'ultrapetizione, per difetto di autosufficienza, non essendo stati specificamente indicati gli atti processuali e i limiti delle domande e dell'appello. Le spese sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico dei contratti; la sua applicazione concreta all'accordo individuale è stata considerata questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • art. 2033 c.c.

    Invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; non è stato ritenuto fondante l'accoglimento del ricorso.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al trattamento economico del rapporto di lavoro.

  • art. 1428 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di vizi del consenso, senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 1429 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di errore essenziale, senza rilievo decisivo.

  • art. 1431 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di errore riconoscibile, senza rilievo decisivo.

  • art. 2041 c.c.

    Invocato in via subordinata dalla ricorrente; non ha inciso sull'esito.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla specificità del ricorso introduttivo del giudizio di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova.

  • art. 3, comma 5, l. n. 863 del 1984

    Richiamato dalle parti quale parametro normativo della disciplina dell'ERS e dei contratti di formazione e lavoro.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre ultrapetizione; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi come norma sulla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi come norma sulla valutazione delle prove da parte del giudice.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato in tema di autonomia contrattuale e interpretazione dell'accordo aziendale e dei rapporti individuali.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato come ulteriore criterio ermeneutico del contratto.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione all'interpretazione della norma di legge sull'ERS.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo in tema di giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo in tema di giudicato formale.

  • art. 360 c.p.c.

    comma primo, nn. 3, 4 e 5

    Richiamato quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge, error in procedendo e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche nei casi di error in procedendo.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato quale condizione di procedibilità e di corretta allegazione degli atti rilevanti.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo, ove dovuto.

  • art. 1 l. n. 228 del 2012

    Richiamato in relazione alla disciplina del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • L'interpretazione della volontà negoziale individuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire alla lettura del giudice una diversa interpretazione del contratto, se quella adottata è plausibile e sorretta da criteri ermeneutici non manifestamente illogici.
  • Il ricorso per cassazione che censura l'interpretazione di un negozio deve indicare specificamente in che modo il giudice di merito avrebbe violato le regole ermeneutiche o reso un ragionamento obiettivamente inadeguato; non basta proporre una lettura alternativa del testo contrattuale.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sostenere il decisum, la censura di una sola ratio non è sufficiente a ottenere la cassazione, se almeno una delle altre rationes resiste validamente all'impugnazione.
  • Nei motivi di ricorso che deducono ultrapetizione o altri errores in procedendo, il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando con precisione gli atti processuali rilevanti e i contenuti necessari a verificare il vizio denunciato.
  • Il controllo di legittimità della Corte di cassazione riguarda la sentenza di merito e non direttamente il rapporto sostanziale tra le parti; vicende simili possono quindi avere esiti diversi se diverso è l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito entro i limiti del sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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