Cassazione Civile, Ordinanza n. 10084/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione di un trattamento pensionistico di vecchiaia di un ex addetto ai pubblici servizi di trasporto. Il pensionato sosteneva che, nella base di calcolo della pensione, dovesse essere inclusa la retribuzione di tabella corrispostagli dal datore di lavoro per tutte le ore effettivamente lavorate, anziché limitarsi alle prime 195 ore computate dall'INPS. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 17 l. n. 889/1971 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., assumendo che il compenso percepito per le ore lavorate oltre la centonovantacinquesima dovesse rientrare nella retribuzione pensionabile. L'INPS resisteva sostenendo l'esclusione del lavoro straordinario dalla base pensionabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che, per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il compenso per lavoro straordinario deve essere escluso integralmente dalla base pensionabile ai sensi degli artt. 5 e 17 l. n. 889/1971, senza possibilità di scomporlo in una parte corrispondente alla retribuzione tabellare e in una parte avente natura indennitaria. La Corte ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva negato la riliquidazione richiesta. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"elementi costitutivi della retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione [...] sono soltanto quelli indicati nel precedente articolo 5, con esclusione di quelli di cui alle lettere e) ed f)"
La norma esclude dalla base di calcolo pensionabile il compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria, richiamando in modo tassativo gli elementi retributivi computabili.
Il compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria, è escluso dagli elementi utili per la determinazione della pensione.
È richiamato nel ricorso, ma la Corte non accoglie l'interpretazione proposta dal ricorrente, ritenendo che il dato letterale della legge escluda qualsiasi distinzione interna tra componenti del compenso straordinario.
È indicato per la trattazione camerale del ricorso e il deposito dell'ordinanza.
È richiamato con riferimento alla memoria depositata dal ricorrente, ma senza incidenza sul rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, comporta l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il compenso per lavoro straordinario è integralmente escluso dalla base pensionabile quando la legge prevede espressamente l'esclusione di tale voce retributiva.
- Non è consentito, in assenza di un espresso fondamento normativo, scomporre il compenso per straordinario in una quota corrispondente alla retribuzione ordinaria e in una quota maggiorativa da trattare diversamente ai fini pensionistici.
- Quando il testo legislativo opera un'esclusione tassativa di una determinata voce retributiva dalla base di calcolo della pensione, l'interprete non può introdurre distinzioni non previste dalla legge.
- La qualificazione di un emolumento come compenso per lavoro straordinario ne comporta l'integrale irrilevanza ai fini pensionistici, indipendentemente dalle modalità di corresponsione, se la disciplina speciale non distingue tra componenti della prestazione.
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