Sentenza del 29/07/2016 n. 15847 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato induttivamente, per l'anno 2000, il reddito d'impresa della società e i redditi di partecipazione dei soci, rilevando l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e la mancata risposta a un questionario, nonché la mancata esibizione della documentazione contabile richiesta. I contribuenti hanno contestato tali presupposti, sostenendo di aver presentato la dichiarazione telematicamente, di non aver ricevuto il questionario e di aver subito l'applicazione di una percentuale di redditività eccessiva, pari al 25%. In Cassazione hanno dedotto la violazione delle norme sull'accertamento induttivo, l'uso di presunzioni non gravi, precise e concordanti e vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi prospettavano fatti diversi da quelli accertati dalla Commissione tributaria regionale e miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo della necessaria sintesi del quesito di fatto prevista dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
Disciplina i poteri dell'amministrazione finanziaria, inclusa la richiesta di dati, notizie e documenti al contribuente. La mancata collaborazione può assumere rilievo nell'accertamento, purché siano rispettate le regole sulla richiesta e sulla sua notificazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d-bis
Consente il ricorso all'accertamento induttivo quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge, tra cui l'omessa presentazione della dichiarazione e la mancata esibizione della documentazione richiesta. Nel caso concreto la Corte ha considerato decisivo che i giudici di merito avessero accertato tali presupposti.
Richiede che le presunzioni semplici siano gravi, precise e concordanti. Tuttavia, la censura dei contribuenti è stata dichiarata inammissibile perché fondata su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata in appello.
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione ratione temporis, imponeva la formulazione di un quesito di diritto e, per le censure motivazionali, di una specifica sintesi del fatto controverso. La mancanza di tale sintesi ha determinato l'inammissibilità del terzo motivo.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile sostituire la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito con una diversa versione dei fatti: il ricorso deve confrontarsi con gli accertamenti effettivamente contenuti nella sentenza impugnata.
- Quando i giudici di merito hanno accertato l'omessa dichiarazione e la mancata esibizione della documentazione richiesta, l'accertamento induttivo può essere ritenuto legittimo, salvo una specifica e adeguata censura giuridica.
- Le contestazioni sulla notifica del questionario, sulla presentazione telematica della dichiarazione o sulla regolarità della contabilità devono essere provate e tempestivamente esaminate nei gradi di merito; non possono essere introdotte in Cassazione come mera richiesta di rivalutazione probatoria.
- Le censure sulle presunzioni devono indicare concretamente perché gli elementi utilizzati dall'amministrazione non siano gravi, precisi e concordanti, confrontandosi con la motivazione della sentenza d'appello.
- Il mancato rispetto dei requisiti formali previsti per il ricorso per cassazione, come la specifica sintesi del fatto controverso quando richiesta dalla disciplina applicabile, può comportare l'inammissibilità del motivo indipendentemente dalla sua possibile fondatezza nel merito.
- La parte soccombente in Cassazione può essere condannata al pagamento delle spese processuali, anche in solido quando vi siano più ricorrenti.
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