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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5613/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi chiedevano la cassazione della sentenza del 3.11.2021 che aveva dichiarato la responsabilità di entrambe per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Miranda Mozzetta deduceva: (I) vizio di motivazione e violazione di legge per una presunta errata valutazione degli elementi indiziari in relazione al concorso nel reato; (II) errata applicazione della recidiva; (III) mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 114 c.p. per un contributo non marginale; (IV) errata valutazione ai sensi dell'art. 69 c.p. per mancato prevalere delle attenuanti generiche sulla recidiva. Eniola Koxhaj deduceva: (I) mancata applicazione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; (II) mancato bilanciamento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Mozzetta la Corte ha ritenuto che le doglianze impugnatorie costituissero in realtà una richiesta di rinnovata valutazione degli elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità; ha giudicato infondata la censura sulla recidiva avendo la Corte d'appello adeguatamente motivato sulla pericolosità desumendo la reiterazione del medesimo tipo di reato a breve distanza temporale; ha confermato la corretta esclusione della diminuente di cui all'art.114 per non marginalità del contributo; e ha ritenuto corretta la valutazione del bilanciamento delle circostanze ai sensi dell'art.133 c.p. Per Koxhaj il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta dell'attenuante non era stata dedotta nel giudizio d'appello; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato per le stesse ragioni indicate rispetto al bilanciamento delle circostanze. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73 comma 1

    Norma che definisce il reato di detenzione/traffico di stupefacenti; la sentenza impugnata riguarda la responsabilità per tale reato contestata in concorso.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173 comma 1

    Regola la struttura e i contenuti del ricorso per cassazione; qui usata per sintetizzare i motivi di ricorso presentati da Mozzetta.

  • codice penale, art. 114

    Prevede la diminuente per il ruolo marginale nell'evento criminoso; la Corte ha ritenuto che il contributo della ricorrente non fosse marginale, giustificando il rigetto della diminuente.

  • codice penale, art. 69

    Regola l'accertamento delle circostanze attenuanti e la loro prevalenza rispetto alle aggravanti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione operata dai giudici di merito sul bilanciamento delle circostanze.

  • codice penale, art. 133

    Indica i criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio e l'analisi delle circostanze per il giudizio di prevalenza; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse considerato e valutato adeguatamente gli elementi indicati da questa norma.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non svolge una nuova valutazione degli elementi di fatto o una rivalutazione degli indizi: i motivi che mirano a rinnovare la valutazione probatoria sono inammissibili.
  • L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica sulla pericolosità del reo valutando natura, ripetizione, omogeneità dei reati e distanza temporale; se il giudice di merito lo fa in modo coerente la Cassazione non interviene.
  • La diminuente per contributo marginale (art.114 c.p.) richiede che il giudice di merito accerti e motivi la marginalità; una semplice censura di merito senza che emerga un vizio di diritto è inammissibile o infondata.
  • Questioni non dedotte o non decise nel grado d'appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione: l'omessa devoluzione al giudice d'appello rende inammissibile il motivo.
  • Nel bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva il giudice deve indicare i criteri e gli elementi presi in considerazione (art.133 c.p.); se ciò è fatto in termini logici e coerenti la valutazione non è sindacabile in Cassazione.
  • Se i ricorsi sono dichiarati inammissibili e non sussiste una causa di non imputabilità nella determinazione dell'inammissibilità, i ricorrenti possono essere condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

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