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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37176/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parti civili)

La controversia

Le parti civili hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila dell’11 novembre 2025, che aveva riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Chieti del 4 luglio 2024, eliminando le statuizioni civili nei confronti di Fideuram s.p.a. e confermando nel resto la sentenza di primo grado. I primi due motivi denunciavano violazione degli artt. 2504-bis c.c., 31, comma 3, d.lgs. 58/1998 e 2049 c.c., nonché vizio di motivazione: secondo i ricorrenti, Fideuram, già unica azionista di Sanpaolo Invest SIM dal 26 giugno 2009 e incorporante di quest’ultima con effetti dal 5 dicembre 2022, era subentrata in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, della società incorporata, con la quale l’imputato aveva il rapporto di lavoro e dalla quale aveva ricevuto l’incarico di promotore finanziario. Ne sarebbe derivata la responsabilità solidale di Fideuram per i danni cagionati dal promotore. Le parti civili osservavano inoltre che Fideuram aveva partecipato al primo grado quale responsabile civile e aveva eccepito il difetto del rapporto di preposizione soltanto con l’appello. Con il terzo motivo deducevano violazione degli artt. 576 c.p.p. e 24 Cost., lamentando che l’eliminazione delle statuizioni civili fosse avvenuta senza adeguato contraddittorio sulla responsabilità degli istituti di credito. Non contestavano la decisione relativa a Intesa Sanpaolo s.p.a. La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi e dichiarato assorbito il terzo.

La decisione

La Corte ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili, limitatamente alle statuizioni relative a Fideuram s.p.a., e ha rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui spetta verificare la sussistenza della responsabilità civile della società e liquidare le spese del giudizio di cassazione sostenute dalle parti civili. Ha ritenuto erronea l’esclusione della responsabilità senza considerare che, per effetto della fusione per incorporazione, Fideuram era subentrata, ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 1, c.c., nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Sanpaolo Invest SIM. Ha inoltre rilevato che la disciplina dell’art. 31, comma 3, d.lgs. 58/1998 prevede la responsabilità solidale del soggetto che conferisce l’incarico per i danni arrecati dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, anche quando la responsabilità sia stata accertata in sede penale; tale disciplina si raccorda con l’art. 2049 c.c. e richiede l’accertamento del rapporto di preposizione e dell’occasionalità necessaria. Il terzo motivo è stato assorbito. Il rinvio è stato disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado di appello; non si applica l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., poiché la costituzione di parte civile è anteriore al 30 dicembre 2022.

Norme richiamate

  • art. 2504-bis, comma 1, c.c.

    Conseguentemente, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 1, cod. civ., la società incorporante è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo alla società incorporata, assumendone diritti e obblighi senza soluzione di continuità.

    La fusione per incorporazione determina la successione universale della società incorporante nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’incorporata, inclusi quelli processuali, senza soluzione di continuità.

  • art. 31, comma 3, d.lgs. 58/1998

    Tale previsione si pone in relazione di continuità con la disciplina generale dell’art. 2049 cod. civ. e con il principio dell’«occasionalità necessaria» che è alla base della disciplina generale della responsabilità dei «padroni e … committenti» per gli illeciti perpetrati dai «loro domestici e … commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti».

    Il soggetto che conferisce l’incarico al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede risponde solidalmente dei danni da questo arrecati a terzi, anche se la responsabilità è accertata in sede penale; la responsabilità va valutata in coerenza con il principio dell’occasionalità necessaria.

  • art. 2049 c.c.

    Ai fini della responsabilità solidale del preponente per il fatto illecito del preposto è, infatti, sufficiente che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.

    La responsabilità del preponente sussiste quando le mansioni abbiano reso possibile o agevolato l’illecito, anche se il preposto abbia agito autonomamente o oltrepassato i limiti dell’incarico; occorre tuttavia verificare che la condotta perseguisse finalità coerenti con quelle dell’incarico e non finalità esclusivamente proprie.

  • art. 622 c.p.p.

    Il rinvio deve essere disposto, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello.

    Quando l’annullamento riguarda le statuizioni civili, il rinvio è disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello.

  • art. 573, comma 1-bis, c.p.p.

    Non trova, pertanto, applicazione l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che si applica alle impugnazioni proposte per i soli interessi civili nei giudizi in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30 dicembre 2022, data della sua entrata in vigore.

    La disciplina dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. si applica alle impugnazioni proposte per i soli interessi civili nei procedimenti in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta dopo il 30 dicembre 2022.

Massime di principio

  • In caso di fusione per incorporazione intervenuta durante il giudizio, la società incorporante succede senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporata.
  • Il soggetto che conferisce l’incarico a un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede risponde solidalmente dei danni arrecati a terzi dal consulente, anche quando la responsabilità sia accertata in sede penale.
  • La responsabilità del preponente per l’illecito del preposto può sussistere quando le mansioni abbiano reso possibile o agevolato il danno, anche se la condotta ha ecceduto l’incarico o violato le istruzioni; deve però essere accertata la coerenza delle finalità perseguite dal preposto con quelle per cui le mansioni gli erano state affidate.
  • Per le impugnazioni riguardanti i soli interessi civili, l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. si applica quando la costituzione di parte civile è intervenuta dopo il 30 dicembre 2022.
  • Quando la cassazione annulla la decisione limitatamente agli effetti civili, il rinvio va disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui compete anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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