Cassazione Civile, Ordinanza n. 07608/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un provvedimento di irrogazione di sanzioni per dazi e IVA relativi a importazioni del 2010-2012. L'Ufficio doganale aveva rettificato il valore in dogana di merci importate dalla licenziataria esclusiva europea del marchio, includendo royalties corrisposte al titolare del marchio, ritenendo che tali corrispettivi dovessero concorrere al valore doganale. La società spedizioniere, obbligata in solido, aveva contestato la rettifica sostenendo di non essere a conoscenza dell'eventuale applicazione di royalties e che mancassero i presupposti normativi per includerle nel valore dichiarato. La CTP aveva accolto il ricorso, la CTR aveva respinto l'appello dell'Amministrazione. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina unionale sul valore in dogana e sulle royalties, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'inclusione dei diritti di licenza senza corretta applicazione dei criteri di legge e senza valutare le clausole del contratto di licenza; con il secondo ha dedotto violazione della disciplina sulla responsabilità dello spedizioniere doganale e vizio di ultrapetizione, affermando che il giudice di merito aveva applicato norme non dedotte dalla controparte e aveva erroneamente escluso la responsabilità solidale del rappresentante indiretto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, ai fini della determinazione del valore in dogana, i diritti di licenza vanno aggiunti al prezzo solo se ricorrono cumulativamente le condizioni previste dalla disciplina unionale: riferimento alle merci da valutare e pagamento come condizione di vendita; nel caso di marchi, rileva anche che l'acquirente non sia libero di approvvigionarsi altrove. Ha richiamato l'interpretazione della Corte di giustizia sul concetto di "condizione di vendita", collegato al potere del licenziante di controllare, anche di fatto, venditore o acquirente, così da subordinare la vendita al pagamento delle royalties. Ha censurato la CTR perché si era limitata a escludere il presupposto senza un'adeguata analisi delle clausole contrattuali, dalle quali emergevano indici di controllo del licenziante. Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che lo spedizioniere doganale, quale rappresentante indiretto e dichiarante, risponde in solido dell'obbligazione doganale per la presentazione della dichiarazione e per l'obbligo di vigilanza sulle informazioni fornite. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 32 Reg. CEE n. 2913/1992
i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare
i diritti di licenza si aggiungono al valore di transazione quando costituiscono corrispettivi riferiti alle merci importate e dovuti come condizione della vendita.
art. 157 Reg. CEE n. 2454/1993
si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento: si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e costituisce una condizione di vendita delle merci in causa
per l'inclusione delle royalties sono necessarie condizioni cumulative, tra cui il nesso con le merci valutate e la natura di condizione di vendita.
art. 159 Reg. CEE n. 2454/1993
soltanto se: - il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti soggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione, - le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica [...] e - l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore
nel caso di royalties su marchi, l'inclusione richiede i requisiti specifici previsti dalla norma di attuazione.
art. 160 Reg. CEE n. 2454/1993
le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento
il pagamento a terzi è rilevante solo se richiesto dal venditore o da persona a lui legata.
art. 143 Reg. CEE n. 2454/1993
si considera che una persona ne controlli un'altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda
il controllo rilevante ai fini doganali è inteso in senso ampio e può essere anche di fatto.
art. 201 CDC
il rappresentante indiretto è responsabile solidalmente per l'obbligazione doganale in quanto dichiarante.
art. 199 Reg. CEE n. 2454/1993
la dichiarazione doganale impegna il dichiarante quanto all'esattezza delle indicazioni, all'autenticità dei documenti e all'osservanza degli obblighi connessi al vincolo delle merci.
al rappresentante indiretto è richiesta la diligenza qualificata propria dell'attività professionale svolta.
la trattazione camerale costituisce la regola nel giudizio di cassazione, salvo eccezioni di particolare rilevanza nomofilattica.
la causa può essere definita in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la Cassazione.
l'eccezione di inammissibilità da doppia conforme non è pertinente quando la censura è di violazione di legge e non di omesso esame.
l'interpretazione del contratto deve essere svolta secondo i canoni legali e la loro violazione è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
Massime di principio
- Nel contenzioso doganale, le royalties incidono sul valore in dogana solo se ricorrono cumulativamente i presupposti normativi: devono riferirsi alle merci valutate e costituire una condizione di vendita; per i marchi operano inoltre i requisiti speciali previsti dalla disciplina di attuazione.
- La "condizione di vendita" va accertata in concreto verificando se, nei rapporti tra venditore o soggetto a lui legato e acquirente, il pagamento del diritto di licenza sia tale che, in sua assenza, il venditore non sarebbe disposto a vendere.
- Il controllo del licenziante rilevante ai fini dell'inclusione delle royalties nel valore doganale può essere anche di fatto e va desunto da indici concreti, non essendo sufficiente limitarsi ad affermare in astratto che il controllo riguardi solo la qualità del prodotto.
- In cassazione è censurabile la decisione di merito che applichi in modo incompleto o illogico i canoni di interpretazione del contratto, quando il ricorso indichi specificamente le clausole e le regole ermeneutiche asseritamente violate.
- Lo spedizioniere doganale che agisce come rappresentante indiretto è dichiarante e risponde in solido dell'obbligazione doganale, con obbligo di diligenza professionale nella verifica delle informazioni fornite per la dichiarazione.
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